Sentenza 26 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11066 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE UPPE MADA1 106670 2 Oggetto Responsabilità aquiliana art. 2051 c.c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA Presidente R.G.N. 10744/99 Dott. Fabio MAZZA - Rel. Consigliere Cron..28672 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 2851 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 19/02/02 Consigliere Dott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL-SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti LO SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIAṀ 291ØG. 2002 IL CANCELLIERE DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE, difeso dall'avvocato DINI DINO BENEDETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIGONI LEONARDO, PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente - 7 L1500 NEELLER 2002 avverso la sentenza n. 698/98 della Corte d'Appello di 465 VENEZIA, IV CIVILE emessa il 18/03/1998, depositata il 1 F810845 22/04/98; rg.2063/1994, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato DINO BENEDERRO DINI;
udito GIORGIO SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NO SC conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Bassano del Grappa, NI DO gesto- re dell'Alberto Hotel Miramonti in località Kaberlaba di Asiago, onde sentirlo condannare al pagamento di lire 60 milioni, a titolo di risarcimento del danno da lui riportato per essere caduto, mentre sciava, a causa di una grata di ferro situata nella resede dell'albergo e coperta di neve, nonché non segnalata. Il convenuto si costituiva chiedendo il rigetto della domanda sull'assunto secondo cui l'incidente erasi ve- rificato per imperizia dello sciatore in un sito che non era percorribile con gli sci, ma spiazzo privato antistante l'albergo. Il tribunale rigettava la domanda escludendo la sussistenza della fattispecie ex art. 2051 c.c. ed osservando che l'evento di danno erasi ve- rificato per l'imprudenza e l'inesperienza di NO 2 zi, che aveva calzato gli sci anzitempo e in luogo non adibito a tale uso. Proponeva appello NO con un solo motivo, deducendo l'erroneità della motivazione nella parte in cui veniva ritenuta non dimostrata la destinazione dell'area dell'incidente all'uso degli sci e a campo scuola. La Corte di Venezia, con sentenza 18.3-22.4.1998 n. 698, rigettava l'appello, osservando che dalle testimo- nianze in atti risultava il sito in questione era area privata di pertinenza dell'albergo, non adibita ad uso di sci e che, comunque, l'appellante non aveva censura- to l'affermazione del Tribunale, secondo cui l'incidente era ascrivibile ad imprudenza ed inespe- rienza dello stesso infortunato. NO ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Resiste NI DO con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Devesi preliminarmente esaminare l'eccezione di ri- to proposta dal controricorrente, il quale ha dedotto 1'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale prevista dall'art. 365 c.p.c. Osserva che nel- la procura apposta in margine al ricorso è assente qualsiasi riferimento alla fase di legittimità. La do- glianza è infondata. 3 Come già affermato da questa Corte (Cass. 11.3.1998 n. 2676), la procura in margine al ricorso per cassa- zione, sebbene non faccia alcuno specifico riferimento al giudizio di legittimità, è valida se le espressioni utilizzate non escludano univocamente la volontà di proporre il ricorso per cassazione. Nella fattispecie, mancando ogni elemento che lasci intendere tale esclu- sione, devesi ritenere la validità della procura. Ciò detto, si osserva che il ricorrente, Con il primo motivo di censura, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto giudicato interno formatosi sull'affermazione della im- prudenza e della imperizia manifestata dall'infortunato nel percorrere l'area dell'incidente. Rileva che il Tribunale ebbe ad escludere la responsabilità del con- venuto sul solo motivo della inesistenza dell'insidia per colui che procedesse a piedi, anziché con gli sci;
che il Tribunale ritenne che comunque la grata in que- stione avrebbe costituito una insidia, se situata in luogo destinato all'uso degli sci, a prescindere, in quest'ultima ipotesi, dall'eventuale imperizia dello sciatore. Da ciò il ricorrente trae motivo per dedurre l'irrazionalità della motivazione espressa sul punto dal giudice a quo. La censura è infondata. L'affermazione circa l'imperizia e l'imprudenza dell'infortunato non può ritenersi assorbita nel саро decisionale riguardante l'area dell'incidente, né è da considerarsi irrilevante. Infatti, stabilito che l'area in questione non era adibita al passaggio con gli sci, era pur necessario accertare se l'NO l'avesse percorsa per sua au- tonoma ed imprudente decisione ○ per fatto in qualche modo riconducibile al gestore dell'albergo. Cosicchè la Corte di merito, pur non necessitata dall'appello, che non si estendeva a tale punto, ha ri- tenuto di sottolineare che questo aspetto della vicenda dannosa era sottratto al suo sindacato e di ciò il ri- corrente non ha interesse alcuno a dolersi. Con la seconda censura l'NO lamenta viola- zione dell'art. 345 c.p.c. per la mancata ammissione del mezzo istruttorio (prova testimoniale) richiesta con l'atto di appello, nonché vizio di motivazione sul punto e sulla ritenuta destinazione dell'area dell'incidente. Osserva che la prova in questione era ammissibile, secondo la vecchia formulazione dell'art. 345 c.p.c. nonché necessaria al fine di accertare la destinazione dell'area dell'incidente. Osserva ancora, contro la motivazione resa sul punto dalla Corte di me- rito, che detta prova verteva su un tema diverso da 5 quello che già era stato oggetto di prova per testi nel giudizio di primo grado. Infine deduce il malgoverno degli elementi probatori in atti, sostenendo non poter- si ritenere che l'area, seppur di natura pertinenziale, non fosse destinata ad essere percorsa con gli sci. La censura è infondata. La Corte di Venezia ha ritenuto di non dare ingres- so al mezzo istruttorio motivando sotto un duplice pro- filo: il principio di unitarietà della prova e la su- perfluità della stessa per essere stati già acquisiti, con l'istruttoria espletata nella fase di prima istanza, elementi sufficienti per la decisione. In ordine al da rilevarsi che esso fondato,primo argomento giacchè l'NO intendeva dimostrare con testi il contrario di quanto già risultante dalla prova testimo- niale espletata in primo grado, dalla quale risultava che l'area in questione era esclusa dal passaggio con gli sci. Questa Corte ha già affermato, con riferimento all'art. 345 c.p.c. nella vecchia formulazione, che la prova testimoniale in appello, se tende a rinnovare о a riproporre quella già esaurita in primo grado, sia pure per completarne i risultati о per contraddire о modificare le risultanze già acquisite, è inammissibi- le;
che l'indagine sulla novità della prova involge un 6 apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16.4.1987 n. 3773). Quanto al secondo argomento, devesi rilevare l'incensurabilità del giudizio espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova, allorchè questo, come nel caso di specie, abbia ritenuto, con motivazione corretta, di avere già raggiunto la certez- za degli elementi necessari per la decisione (vedi Cass. 27.7.1993 n. 8396). Ugualmente, per quanto attiene alla seconda parte della doglianza, devesi ritenere l'inammissibilità del- 10CT 129.11 la censura in quanto incidente su valutazioni di fatto 453T 2.66 sostenute da motivazione sufficiente ed immune da vizi TOT.149.77 logici. Le spese del grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
1 7 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al rimborso, in favore del resistente, delle spese 164,69olhi di lite del grado di legittimità che liquida in €√due- milacinquecento quanto agli onorari. Così deciso in Roma, addì 19.2.2002. Agenzia delle Entrate IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Iscritto a ruolo il 04 of 12 parilti. Ufficio di Roma. Art. n. 7 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alella