Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/10/2003, n. 15671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15671 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIO1 5 6 7 1 70 3 LA CORTE SUPREMA Oggetto EST BLONE LAVORI CORRISPETTIVO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22615/00 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA -PresidenteB Cron.31852 - Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Dott. Salvatore BOGNANNI Consigliere Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Ud. 27/05/03 Dott. Emilio MALPICA Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LES ARTS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore A.U. Sig.SERGIO MANTOVANI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato ANDREA LUCIANI, *che lo difende ERNESTO SANTELLI, giusta unitamente all'avvocato delega in atti;
ricorrente
contro
OREFICERIA MURGOLO DI FOIS INES & C SAS, in persona della stessa FOIS INES, quale socia accomandataria, 2003 elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1, 878 presso lo studio dell'avvocato ANIELLO COSTANZA, -1- - き dall'avvocato ROBERTO PACCHIOLI, giusta delega difeso in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 967/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 14/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito 1'Avvocato LUCIANI Andrea, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito 1'Avvocato PACCHIOLI Roberto, difensore del - resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- R.G.N.22615/00 Oggetto: Esecuzione lavori-pagamento corrispettivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione dell'11-9-1992, la ER LO s.a.s. conveniva in giudizio davanti al tribunale di Milano la s.r.l. ES RT per sentir dichiarare saldato il prezzo dovuto alla convenuta, in relazione a lavori di ristrutturazione della propria sede alla stessa commissionati, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti alla cattiva esecuzione di alcuni di detti lavori. Si costituiva la convenuta per contestare la domanda e per proporre а sua volta domanda per la condanna dell'attrice alriconvenzionale pagamento della somma di lire 183.546.920. In corso di giudizio era riunita alla causa così promossa quella di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla ES RT nei confronti dell'attrice per il pagamento della predetta somma. な All'esito dell'espletata istruttoria, il tribunale, con sentenza del 27 giugno 1996, accoglieva la domanda di accertamento proposta dalla ER LO e revocava l'opposto decreto ingiuntivo, mentre rigettava la domanda proposta in sede di 2 precisazione delle conclusioni dalla stessa ER, per la restituzione della somma di lire 33.692.389, quale differenza tra la somma versata e quella che era risultata dovuta in base alla consulenza tecnica, e compensava le spese. Proposto appello dalla s.r.l. ES RT, la corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata il 14 aprile 2000, ha dichiarato l'inammissibilità delle domande nuove formulate dall'appellante, ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza impugnata, condannando l'appellante medesima alle spese del grado, per i motivi che possono riassumersi nei seguenti termini. E' fondata, per la corte, l'eccezione preliminare relativa alla novità della domanda di condanna Kalla differenza tra l'importo del consuntivo di lire 727.611.219 e la somma ricevuta dall'appellante di lire 573.370.109>, attesa appunto la "novità" della domanda ( della ES RT), rispetto a quella originariamente proposta, di condanna dell'opponente ER LO al pagamento della differenza tra l'importo della fattura n. 51/90 di cui al decreto ingiuntivo e la somma ricevuta dall'opposta. La domanda stessa deve, pertanto, essere dichiarata 3 inammissibile. Analogo discorso va fatto per l'omessa del consuntivo, evidenziata contestazione che non ha formato oggetto di dall'appellante, esame nella precedente fase processuale. Quanto al merito, la corte ha osservato che dalla fattura n. 41/90 del 22.11.1990 successiva a quelle n.19/90, seguita da nota di accredito, e n.26/90, del cui pagamento la ES RT dava risulta che la societàcontestualmente atto ivimedesima aveva dato atto che l'importo indicato, peraltro già pagato, era a saldo dei lavori di ristrutturazione edile del negozio della ER LO in S.Maurizio al Lambro;
e che, inoltre, dalle fotocopie di assegni o di matrici di data successiva alla suddetta fattura, attesa l'astrattezza propria dei titoli, non possono ricavarsi elementi di sicura "riferibilità al rapporto di cui trattasi e, in particolare, all'epoca dei lavori ed alla loro imputabilità". La corte ha concluso, quindi, per l'integrale conferma della sentenza del tribunale. Ricorre per la cassazione della sentenza la s.r.l. ES RT, in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo un unico motivo di gravame 4 articolato in tre punti. Resiste con controricorso la ER LO s.a.s. di Foi Ines e & C., in persona della socia accomandataria Foi Ines. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denuncia : Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia ex art. 360 n.5 c.p.c., in relazione a: a) il giudice di appello ha ritenuto domanda nuova quella di < condanna della ER LO alla differenza tra l'importo del consuntivo di lire 727.611.219 e la somma ricevuta dall'appellante di а quella lire 573.370.109>, rispetto originariamente proposta, di condanna dell'opponente al pagamento della differenza tra l'importo della fattura n.51/90 di cui al decreto ingiuntivo e la somma ricevuta dall'opposta; laddove quest'ultima, per l'importo complessivo di lire 183.546.920 (comprensivo di lire 29.305.810 per IVA), portato dalla fattura medesima, è pari proprio alla suindicata differenza ed è basata quindi sulla stessa causa petendi, come può desumersi, tra l'altro, dalla comparsa di risposta 5 di cui alla causa R.G.31308/92 (giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), dalle conclusioni precisate nei giudizi riuniti di primo grado, dall'atto di citazione in appello e dalle conclusioni precisate in tale grado di giudizio. b) la deduzione dell'appellante circa la mancata contestazione del preventivo, ritenuta irrilevante dalla corte di appello, si limitava, in effetti, a rafforzare la tesi della ES RT, mai contestata sensi dell'accettazione dell'opera aiex adverso, C.C., con conseguente obbligo di dell'art.1665 dell'ultimo comma delpagare il prezzo ai sensi predetto articolo, essendosi l'ER limitata ad eccepire l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto. c) la corte ha errato nel ritenere che con il pagamento a saldo dell'importo di cui alla fattura n. 41/90 del 22-11-1990 che, peraltro, non è riguarda, inoltre, la neppure l'ultima e non globalità dei lavori eseguiti - la ER LO avesse estinto il suo debito nei confronti della ES RT per i lavori alla stessa commissionati, vero essendo, invece, che sia dalla documentazione prodotta in causa da entrambe le parti sia dalle risultanze dell'istruzione 6 probatoria è emerso che gli assegni successivi alla menzionata fattura sono da imputarsi proprio ai lavori in questione, e che, pertanto, la fattura medesima non è affatto a saldo di quanto dovuto dalla committente per tutte le opere commissionate con contratto del 5 giugno 1990 e successive integrazioni. Il ricorso è infondato. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata, con P riferimento ai tre punti ora indicati, che per la verità non si riscontrano. Si osserva, in particolare, che effettivamente la domanda così come formulata in appello dalla ES RT ha un "titolo" diverso da quello posto a base ingiuntivo, avendo ladel ricorso per decreto ricorrente azionato, con il procedimento monitorio, la pretesa volta ad ottenere dalla committente il pagamento dell'importo capitale (più IVA) a saldo e,di quanto ancora dovuto per i lavori eseguiti, quindi, di una somma pari alla differenza tra quanto già percepito e quanto ancora dovutole, giusta allegata fattura n.51/90; mentre in appello ha chiesto la condanna della committente al pagamento di una somma che, pur essendo di importo 7 " pari а quello di cui all'opposto decreto ingiuntivo, è la risultante della differenza, come ha spiegato la corte, "tra l'importo del consuntivo di lire 727.611.219 e la somma ricevuta dall'appellante di lire 573.370.109" Tale ultima domanda è stata formulata, pertanto, sulla base di presupposti ed elementi di fatto (consuntivo dei lavori) sostanzialmente diversi da quelli prospettati con il ricorso per decreto basato, si ripete, sulla fatturaingiuntivo, n. 51/90; e ciò ha comportato una modifica, non consentita nel giudizio di appello, degli originari termini della controversia, con conseguente violazione dell'art. 345 c.p.c. (sent.n.7996/97). La censura di cui al punto b) è inammissibile, in quanto volta a criticare l'affermazione della corte, basata su un dato di fatto mancata contestazione nel giudizio di primo grado del che non può essere messa qui in consuntivo discussione. Quanto, infine, al punto c), si Osserva che la corte di appello ha accertato, sulla base delle acquisite risultanze processuali, che con il dell'importo portato dalla fattura versamento n. 41/90 del 22-11-1990 la ER LO ha 8 pagato il residuo corrispettivo dovuto alla ES RT per i lavori alla stessa commissionati, statuendo, quindi, che nessun altro pagamento deve effettuare per la stessa causale;
e tale accertamento ancora una volta non può essere inficiato dalle contrarie deduzioni e ricorrente circaprospettazioni dell'odierna pretesi errori in cui sarebbe incorsa la corte nella valutazione delle risultanze di causa (idest, fotocopie di assegni e matrici e prove per testi, non meglio indicate e, comunque, non riportate nel ricorso). In definitiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguentre condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 60,00, oltre euro 3000,00 per onorari e oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 maggio 2003 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Olindo Schettino) (Dr. Vincenzo Calfapietra) к лут Ani Geletter IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico lelerico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 OTT. 2003 Roma 9 IL CANCELLIERE C1