Art. 8. Definizione del contenzioso 1. Al fine della definizione transattiva delle controversie in corso fra concedente e concessionario derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, il commissario straordinario procede alla ricognizione del contenzioso avente titolo immediato e diretto in atti o fatti verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari, sia se questo si sia perfezionato ai sensi dell' articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , sia se abbia avuto luogo nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 1, prendendo in esame:
a) le sentenze e i lodi arbitrali passati in giudicato e non ancora eseguiti e i relativi giudizi di esecuzione;
b) le sentenze e i lodi arbitrali eseguiti non ancora passati in giudicato e i relativi eventuali giudizi di impugnazione;
c) le sentenze e i lodi arbitrali non ancora passati in giudicato e non ancora eseguiti e i relativi giudizi di impugnazione e di esecuzione;
d) i giudizi ordinari o arbitrali in corso o le istanze di accesso ad arbitrato notificate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 ;
e) le richieste dei concessionari che, seppure non ancora oggetto di atti introduttivi di giudizi alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state formalmente avanzate alla stessa data.
2. Sulla base della ricognizione prevista dal comma 1, il commissario straordinario comunica, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'inizio della procedura di definizione transattiva delle controversie relative ad un intero comparto, ovvero a singole opere, e formula successivamente un'ipotesi di definizione, previa acquisizione del parere del gruppo di supporto tecnicogiuridico di cui all' articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e per quanto riguarda le controversie di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, previa acquisizione delle relazioni previste dall' articolo 31-bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni. Il commissario straordinario determina, altresi', l'ammontare dell'acconto da corrispondersi al concessionario ai sensi dell'articolo 42, comma 6, lettera e), ultima parte, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e provvede al relativo pagamento.
3. Ove la definizione comprenda anche l'ultimazione delle opere, la proposta del commissario straordinario e' preceduta da una conferenza di servizi convocata dal commissario medesimo alla quale partecipano il rappresentante dell'ente destinatario e gli altri soggetti competenti ad adottare atti procedimentali necessari al completamento dell'opera. Ai fini dell'accordo transattivo, alla conferenza di servizi partecipa anche il concessionario dell'opera.
4. Nelle more del procedimento di definizione del contenzioso e fino alla sua conclusione, intervenuta la corresponsione dell'acconto di cui al comma 2, il concessionario non puo' procedere sulla base di titoli aventi efficacia esecutiva; le eventuali azioni esecutive gia' intraprese sono sospese con svincolo dei beni pignorati ed i titoli non sono produttivi di interessi.
5. In ogni caso la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e delle azioni esecutive di cui al comma 4 cessa decorsi centoventi giorni dall'inizio della procedura di definizione transattiva.
6. Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al comma 5 non sia stato raggiunto l'accordo sulla definizione transattiva, le parti possono concordare la proroga della sospensione di cui al comma 4, previo pagamento di un ulteriore acconto.
7. Il pagamento dell'importo scaturente dalla definizione in via transattiva delle controversie determina l'estinzione di ogni attivita' processuale sia di cognizione che di esecuzione e la rinuncia reciproca delle parti ad avvalersi degli effetti delle sentenze o lodi arbitrali ottenuti nell'ambito delle controversie oggetto della definizione.
Note all'art. 8:
- Per il testo del titolo VIII della legge n. 219/1981 , v. nelle note all'art. 3.
- L' art. 22 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , e' il seguente:
"Art. 22 (Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 ). - 1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni con termini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari, di seguito denominato IACP, della provincia di Napoli. Il comune di Napoli e l'IACP della provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il comune di Napoli, e l'IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.
3. Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento. I collaudi definitivi potranno riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto concessorio unitario puo' essere scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari che cureranno i successivi adempimenti.
4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le somme non ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate dagli stessi come individuate negli allegati a), b) e c) del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, nonche' quelle indicate al comma 3 dell'art. 3 del medesimo decreto ministeriale, sono trasferite al comune di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli ed agli altri enti e amministrazioni, secondo le rispettive competenze.
5. I beni mobili gia' in dotazione alle strutture commissariali, come inventariati dalle stesse, sono trasferiti al comune di Napoli per il ramo citta' di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli per il ramo di competenza.
5-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base del decreto-legge 13 marzo 1987, n. 79 , del decreto-legge 28 aprile 1987, n. 155 , del decreto-legge 27 giugno 1987, n. 243 , del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 354 , del decreto-legge 9 ottobre 1987, n. 415 , del decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 492 , del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 28 , del decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115 , del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237 , e del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450 , e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989. Sono altresi' validi gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti a seguito delle procedure straordinarie adottate dai funzionari incaricati del CIPE sulla base dei medesimi decretilegge.
6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall' art. 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine e' da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall' art. 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 , e successive modificazioni e integrazioni.
7. Entro il 31 dicembre 1995 il comune di Napoli e' autorizzato ad assumere, in seguito all'espletamento del concorso previsto dall' art. 12, legge 28 ottobre 1986, n. 730 , il personale convenzionato dai commissari straordinari del Governo ed ancora in servizio alla data di indizione del concorso medesimo. Detto personale, ai sensi della medesima normativa, e' iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento da istituirsi presso il comune di Napoli. Per la predetta finalita' e' assegnata al comune di Napoli, a titolo di concorso statale nella spesa, la complessiva somma di lire 3 miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per ciacuno degli anni 1995 e 1996. Il termine del 31 dicembre 1995 e' da considerare perentorio ai fini del riconoscimento del concorso finanziario dello Stato previsto dall' art. 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 , e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilita' del capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al medesimo capitolo, intendendosi corrispondetemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' art. 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 .
8. Le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, non ancora trasferite alla data del 31 dicembre 1995 al funzionario incaricato dal CIPE ai sensi dell'art. 84 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219 , sono assegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini del successivo trasferimento agli enti e amministrazioni indicate nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e nella presente disposizione.
Le predette somme possono essere utilizzate anche per far fronte al fabbisogno derivante dai maggiori oneri per incremento dell'aliquota IVA, per definizione del contenzioso e per le spese di avvio gestionale e di primo impianto da parte dei comuni e dell'IACP di Napoli. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e' prorogato al 31 dicembre 1995. I termini di cui all'art. 6 dello stesso decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi.
9-bis. Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995, restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari.
10. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente decreto e comunque quelle attinenti a trasferimenti di fondi".
- Il D.L. 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 , concerne: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania".
- Per il testo del comma 4 dell'art. 42 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144 , v. nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 31-bis, comma 1, della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109 :
"1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario e' sottoscritto dall'affidatario".
- Per il testo del comma 6, lettera e), ultima parte, dell' art. 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , v. nelle note alle premesse.
a) le sentenze e i lodi arbitrali passati in giudicato e non ancora eseguiti e i relativi giudizi di esecuzione;
b) le sentenze e i lodi arbitrali eseguiti non ancora passati in giudicato e i relativi eventuali giudizi di impugnazione;
c) le sentenze e i lodi arbitrali non ancora passati in giudicato e non ancora eseguiti e i relativi giudizi di impugnazione e di esecuzione;
d) i giudizi ordinari o arbitrali in corso o le istanze di accesso ad arbitrato notificate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 ;
e) le richieste dei concessionari che, seppure non ancora oggetto di atti introduttivi di giudizi alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state formalmente avanzate alla stessa data.
2. Sulla base della ricognizione prevista dal comma 1, il commissario straordinario comunica, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'inizio della procedura di definizione transattiva delle controversie relative ad un intero comparto, ovvero a singole opere, e formula successivamente un'ipotesi di definizione, previa acquisizione del parere del gruppo di supporto tecnicogiuridico di cui all' articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e per quanto riguarda le controversie di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, previa acquisizione delle relazioni previste dall' articolo 31-bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni. Il commissario straordinario determina, altresi', l'ammontare dell'acconto da corrispondersi al concessionario ai sensi dell'articolo 42, comma 6, lettera e), ultima parte, della legge 17 maggio 1999, n. 144 , e provvede al relativo pagamento.
3. Ove la definizione comprenda anche l'ultimazione delle opere, la proposta del commissario straordinario e' preceduta da una conferenza di servizi convocata dal commissario medesimo alla quale partecipano il rappresentante dell'ente destinatario e gli altri soggetti competenti ad adottare atti procedimentali necessari al completamento dell'opera. Ai fini dell'accordo transattivo, alla conferenza di servizi partecipa anche il concessionario dell'opera.
4. Nelle more del procedimento di definizione del contenzioso e fino alla sua conclusione, intervenuta la corresponsione dell'acconto di cui al comma 2, il concessionario non puo' procedere sulla base di titoli aventi efficacia esecutiva; le eventuali azioni esecutive gia' intraprese sono sospese con svincolo dei beni pignorati ed i titoli non sono produttivi di interessi.
5. In ogni caso la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e delle azioni esecutive di cui al comma 4 cessa decorsi centoventi giorni dall'inizio della procedura di definizione transattiva.
6. Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al comma 5 non sia stato raggiunto l'accordo sulla definizione transattiva, le parti possono concordare la proroga della sospensione di cui al comma 4, previo pagamento di un ulteriore acconto.
7. Il pagamento dell'importo scaturente dalla definizione in via transattiva delle controversie determina l'estinzione di ogni attivita' processuale sia di cognizione che di esecuzione e la rinuncia reciproca delle parti ad avvalersi degli effetti delle sentenze o lodi arbitrali ottenuti nell'ambito delle controversie oggetto della definizione.
Note all'art. 8:
- Per il testo del titolo VIII della legge n. 219/1981 , v. nelle note all'art. 3.
- L' art. 22 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , e' il seguente:
"Art. 22 (Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 ). - 1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni con termini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari, di seguito denominato IACP, della provincia di Napoli. Il comune di Napoli e l'IACP della provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il comune di Napoli, e l'IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996.
3. Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento. I collaudi definitivi potranno riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto concessorio unitario puo' essere scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari che cureranno i successivi adempimenti.
4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le somme non ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate dagli stessi come individuate negli allegati a), b) e c) del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, nonche' quelle indicate al comma 3 dell'art. 3 del medesimo decreto ministeriale, sono trasferite al comune di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli ed agli altri enti e amministrazioni, secondo le rispettive competenze.
5. I beni mobili gia' in dotazione alle strutture commissariali, come inventariati dalle stesse, sono trasferiti al comune di Napoli per il ramo citta' di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli per il ramo di competenza.
5-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base del decreto-legge 13 marzo 1987, n. 79 , del decreto-legge 28 aprile 1987, n. 155 , del decreto-legge 27 giugno 1987, n. 243 , del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 354 , del decreto-legge 9 ottobre 1987, n. 415 , del decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 492 , del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 28 , del decreto-legge 12 aprile 1988, n. 115 , del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 237 , e del decreto-legge 22 ottobre 1988, n. 450 , e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989. Sono altresi' validi gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti a seguito delle procedure straordinarie adottate dai funzionari incaricati del CIPE sulla base dei medesimi decretilegge.
6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall' art. 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine e' da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall' art. 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 , e successive modificazioni e integrazioni.
7. Entro il 31 dicembre 1995 il comune di Napoli e' autorizzato ad assumere, in seguito all'espletamento del concorso previsto dall' art. 12, legge 28 ottobre 1986, n. 730 , il personale convenzionato dai commissari straordinari del Governo ed ancora in servizio alla data di indizione del concorso medesimo. Detto personale, ai sensi della medesima normativa, e' iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento da istituirsi presso il comune di Napoli. Per la predetta finalita' e' assegnata al comune di Napoli, a titolo di concorso statale nella spesa, la complessiva somma di lire 3 miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per ciacuno degli anni 1995 e 1996. Il termine del 31 dicembre 1995 e' da considerare perentorio ai fini del riconoscimento del concorso finanziario dello Stato previsto dall' art. 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 , e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilita' del capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al medesimo capitolo, intendendosi corrispondetemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' art. 17, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 .
8. Le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, non ancora trasferite alla data del 31 dicembre 1995 al funzionario incaricato dal CIPE ai sensi dell'art. 84 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219 , sono assegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini del successivo trasferimento agli enti e amministrazioni indicate nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e nella presente disposizione.
Le predette somme possono essere utilizzate anche per far fronte al fabbisogno derivante dai maggiori oneri per incremento dell'aliquota IVA, per definizione del contenzioso e per le spese di avvio gestionale e di primo impianto da parte dei comuni e dell'IACP di Napoli. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e' prorogato al 31 dicembre 1995. I termini di cui all'art. 6 dello stesso decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi.
9-bis. Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995, restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari.
10. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente decreto e comunque quelle attinenti a trasferimenti di fondi".
- Il D.L. 11 giugno 1998, n. 180 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 , concerne: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania".
- Per il testo del comma 4 dell'art. 42 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144 , v. nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 31-bis, comma 1, della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109 :
"1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario e' sottoscritto dall'affidatario".
- Per il testo del comma 6, lettera e), ultima parte, dell' art. 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144 , v. nelle note alle premesse.