Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 1
Qualora il datore di lavoro sia convenuto in giudizio dal lavoratore per l'anticipazione del trattamento erogato dall'INAIL e per l'integrazione di siffatto trattamento fino al raggiungimento dell'ammontare della retribuzione che il lavoratore avrebbe riscosso in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa tipica - anticipazione ed integrazione previste dal contratto collettivo di categoria -, al relativo giudizio deve partecipare l'ente di previdenza o di assicurazione tenuto a rimborsare al datore di lavoro il trattamento economico dovuto in occasione di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, versandosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, giacché la determinazione della esistenza e della misura della obbligazione presuppone, quando sorga al riguardo contestazione, che sia accertato in quali limiti alla relativa prestazione sia tenuto l'ente erogatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4649 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - est. Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
A.M.I.A. - Azienda Municipale Igiene Ambientale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Gaetano Lo Cicero, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio dell'avv. Prof. Arturo Maresca, che la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR CO, elettivamente domiciliato in Palermo, via Villaermosa n. 18, presso lo studio dell'avv. Francesco Todaro;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2500/97 depositata l'8 novembre 1997 R.G. n. 484/96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2000 dal Relatore Dott. Guglielmo Simoneschi;
udito l'avv. Prof. Arturo Maresca per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Palermo in data 5 novembre 1993, ME AN chiedeva che gli venisse riconosciuto il diritto a ricevere dall'A.M.I.A., per il periodo di inabilità temporanea assoluta conseguente ad infortunio occorsogli il 7 luglio 1992, la maggiorazione per lavoro notturno, in considerazione del fatto che egli aveva abitualmente svolto le mansioni di operatore ecologico nel "terzo turno giornaliero", ossia quello notturno, per il quale l'art. 29 punto 4 C.C.N.L. prevedeva una maggiorazione del 37% sulla retribuzione individuale oraria.
La domanda veniva accolta dal Pretore con sentenza 1 marzo 1995 e l'appello proposto dall'A.M.I.A. veniva rigettato dal Tribunale di Palermo con sentenza 12 giugno/8 novembre 1997. Osservava il giudice del gravame che priva di fondamento era l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'A.M.I.A., in quanto l'art. 41 C.C.N.L. di categoria poneva a carico del datore di lavoro non solo l'obbligo di anticipare "l'intero trattamento economico dovuto" salvo rimborso dall'INPS o dall'INPS, ma anche l'obbligo di integrare le indennità corrisposte da quest'ultimo ente, in caso di infortunio, "fino al raggiungimento del trattamento economico previsto dallo stesso art. 41 punto 8", con la conseguenza che, essendo normalmente inferiore alla retribuzione contrattuale il trattamento erogato dall'INAIL, non si poteva nemmeno configurare una situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di quest'ultimo.
Rilevava ancora il Tribunale che, trattandosi di lavoro prestato normalmente durante le ore notturne, ai sensi dell'art. 29 C.C.N.L. lo stesso andava considerato "prestazione giornaliera ordinaria", per cui il relativo compenso doveva essere conservato nel suo ammontare durante il periodo di assenza per malattia o infortunio, atteso che il richiamato art. 41 aveva il preciso scopo di non far derivare da tali eventi un "nocumento alla retribuzione del lavoratore" e di assicurare un trattamento economico il più possibile conforme a quello percepito in relazione a quello che per costui costituisce il normale svolgimento della prestazione.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la A.M.I.A. con tre motivi, illustrati da memoria.
ME AN non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'A.M.I.A. denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 81 e 102 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere il Tribunale disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di essa ricorrente, essendo l'INAIL il debitore principale dell'indennità rivendicata dal lavoratore, a nulla rilevando che, ai sensi dell'art. 41 C.C.N.L., vi è un obbligo di anticipazione a carico del datore di lavoro, ovvero di integrazione del trattamento assicurativo fino alla concorrenza del trattamento retributivo di regola previsto in favore del lavoratore.
2. Il motivo è fondato.
Come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, il contratto collettivo di categoria pone a carico del datore di lavoro un duplice obbligo: quello di anticipare il trattamento erogato dall'INAIL e quello di integrare siffatto trattamento fino a raggiungere l'ammontare della retribuzione, che il lavoratore avrebbe riscosso in relazione a quella che per costui costituiva il normale svolgimento della prestazione.
Orbene, gli artt. 116 ss. d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevedono che, ai fini della determinazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, si deve tener conto della retribuzione corrisposta al lavoratore infortunato in un arco temporale precedente l'evento lesivo, per cui è di tutta evidenza che la determinazione degli elementi costitutivi della predetta retribuzione può essere oggetto di controversia anche e principalmente nei confronti dell'ente erogatore, al fine di stabilire la misura delle prestazioni dovute: se, allora, in forza di una disciplina collettiva, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare le indennità dovute dall'INAIL, ovvero a farsi carico della eventuale differenza tra la retribuzione normalmente corrisposta e quanto erogato dal predetto Istituto, è evidente che il datore di lavoro, quand'anche obbligato a siffatti adempimenti (e quindi legittimato passivo nel giudizio avente ad oggetto una tale pretesa), correttamente può chiedere che il relativo giudizio si svolga nel contraddittorio dell'ente, allo scopo di evitare una condanna ad anticipare una somma, che non gli potrà essere rimborsata, ovvero a pagare un importo differenziale diverso da quello dovuto: in altri termini, proprio perché la determinazione della esistenza e della misura della obbligazione presuppone che sia accertata - quando sia oggetto di contestazione - in quali limiti alla relativa prestazione sia tenuto l'ente erogatore, non vi è dubbio che ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ritenere, ad esempio, che l'azione del lavoratore diretta ad ottenere dal datore di lavoro il trattamento economico, previsto per le c.d. cure idrotermali, debba svolgersi anche nei confronti dell'INPS (cfr., tra le più recenti, Cass. 15 INAIL.
Le parti, ai sensi dell'art. 383 comma 3 c.p.c., vanno rimesse al primo giudice, che, a seguito della soppressione della figura del Pretore, va individuato nel giudice unico in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, il quale, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INAIL, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
3. Le questioni sollevate con gli altri due motivi, con i quali viene censurata la interpretazione del contratto collettivo applicabile, fatta propria dalla sentenza impugnata in ordine alla ritenuta inclusione della maggiorazione per lavoro notturno nella normale retribuzione, restano logicamente assorbiti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia le parti dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Palermo anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2001