Sentenza 23 giugno 1998
Massime • 1
Il presupposto pattizio della sentenza emessa a richiesta delle parti esime il giudice dal motivare le statuizioni, positive o negative, non concordate. La sospensione condizionale della pena può essere concessa, infatti, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto.
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Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Il G.i.p. del Tribunale di Rimini, previa formulazione delle rispettive richieste concordate con il Pubblico Ministero, aveva applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di quattro anni e tre mesi di reclusione e 11.000,00 euro di multa nei confronti di uno degli imputati, quella di due anni di reclusione e 3.000,00 euro di multa nei confronti ad un altro, nonché quella di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa, condizionalmente sospesa, nei confronti di un altro ancora, tutte in relazione a plurimi episodi di traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, 80 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/1998, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 23 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 23/6/1998
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N.4121
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario Rotella Consigliere N.26181/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NO GI, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza emessa il 21.5.97 dal Gip presso la Pretura di Monza
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Pretore di Monza applicava ex art.444 c.p.p., a NO GI, per il reato di emissione di assegno bancario senza autorizzazione del trattario, la pena di giorni quaranta di reclusione, convertita nella multa di lire 3.000.000.
L'imputato ricorre in cassazione e denunzia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il presupposto pattizio della sentenza emessa a richiesta delle parti esime il giudice dal motivare le statuizioni, positive o negative, non concordate. La sospensione condizionale della pena può essere concessa, infatti, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che,nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto. Le questioni non dedotte dalla parti non possono essere affrontate ex officio, in quanto trovano una preliminare soluzione negativa e la necessaria sintesi nell'accordo che non le contempla.
Di conseguenza, nella fattispecie, poiché la sospensione non veniva nè concordata dalle parti ne' richiesta dall'imputato, il giudice, vincolato dal prevalente principio dispositivo, non poteva concedere il beneficio e non aveva l'obbligo di motivare l'omessa statuizione favorevole.
Consegue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, ex art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire due milioni a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 23 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 1998