Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/1998, n. 4121
CASS
Sentenza 23 giugno 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il presupposto pattizio della sentenza emessa a richiesta delle parti esime il giudice dal motivare le statuizioni, positive o negative, non concordate. La sospensione condizionale della pena può essere concessa, infatti, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto.

Commentari2

  • 1Cessione di immobile storico non alla tariffa d’estimo più bassa
    https://www.fiscooggi.it/

  • 2Patteggiamento: concessione della sospensione condizionale della pena
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 ottobre 2022

    Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Il G.i.p. del Tribunale di Rimini, previa formulazione delle rispettive richieste concordate con il Pubblico Ministero, aveva applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di quattro anni e tre mesi di reclusione e 11.000,00 euro di multa nei confronti di uno degli imputati, quella di due anni di reclusione e 3.000,00 euro di multa nei confronti ad un altro, nonché quella di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa, condizionalmente sospesa, nei confronti di un altro ancora, tutte in relazione a plurimi episodi di traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, 80 …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/1998, n. 4121
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4121
Data del deposito : 23 giugno 1998

Testo completo