Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
E , N T O R I 4 A Z 8 L' A 1 L R ° E T IS D N I 3 G S UBBLICA ITALIANA E 8 N R 9 E 014 93/0 1 1 S - A I -5 D A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4 E T O E L N G L E CORTE SUPREMA DI CASSAZIO G O S E E B Oggetto L E 2 8 REGOLAMENTO COMPETENZA ri gistrati:Composta dag R.G.N. 5018/00 Presidente CARNEVALEDott. Corrado - - 71) Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere Cron. 3196 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Ud. 18/12/2000 Consigliere CORY SUPREM DICASSAZION. ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 150 sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: " 2" Z Fre 2001 LI LO LE, elettivamente domiciliato in IC CANCELLIERE ROMA VIALE GIULIO CESARE 61, presso lo studio DRISALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato BENEDETTO GUGLIELMO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
CANCELLERIA COCOZZA GIULIA;
intimata avverso l'ordinanza del Tribunale di LATINA, Sezione 0975577 distaccata di GAETA, Sezione Minori, emessa il 2000 16/02/00; 2448 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 consiglio il 18/12/2000 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso proposto da LI AR MA, con le conseguenze di legge. Fatto Con ricorso notificato in data 8 marzo 2000 il sig. AR MA LI ha proposto regolamento di competenza avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Latina (sezione distaccata di Gaeta), in funzione di giudice tutelare, aveva dichiarato la pro- pria competenza a decidere sulla domanda proposta dal- la sig.ra LI ZZ, coniuge separato del LI. Nella istanza la ZZ, rilevato che era pendente presso 10 stesso Tribunale di Latina un procedimento per la modifica del "diritto di visita del padre" alla figlia minore GR LI affidatale in sede di se- parazione giudiziale, aveva sollecitato il giudice tu- telare ad intervenire con gli opportuni provvedimenti, "al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alla figlia", in quanto questa era bisognosa di assistenza e di cure continue, e il padre pretendeva di prelevarla ex abrup- to, nonostante la contraria volontà della bambina che 2 non lo conosceva e non lo aveva mai frequentato. Il ricorrente sostiene che competente a pronunciar- si in merito all'eventuale pregiudizio incombente sulla minore sarebbe il Tribunale per i minorenni, postulando la richiesta "una valutazione di ordine valutativo e di potestà", mentre le altre questioni, e cioè quelle re- lative alle modalità di accudire alla prole minore nell'ambito della separazione personale di essi coniu- gi, rientrerebbero nella competenza, ratione materiae, del tribunale in camera di consiglio, ai sensi del'art.13 1.74/87, già adito". L'intimata non si è costituita. Il Pubblico Mini- stero ha concluso per il rigetto del ricorso. Il ricor- rente ha depositato memorie. Diritto giurisprudenza di questa Corte, sui Secondo la provvedimenti adottati in sede di separazione dei co- niugi in merito all'affidamento dei figli minori, la competenza del tribunale per i minorenni è limitata all'ipotesi in cui si tratti di incidere, in via abla- tiva о limitativa, sulla potestà genitoriale, mentre restano di competenza del tribunale ordinario le con- troversie relative alla modifica di tali provvedimenti. tutelare, ai sensi invece, al giudiceSpetta, C.C., il potere di vigilare dell'art.337 Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.5018) 3 sull'osservanza dei provvedimenti stessi (cfr. Cass. 13.12.1985, n.6306). Ciò posto poiché nella fattispecie la ZZ non ha invocato provvedimenti ablativi o limitativi della potestà del padre, né la modifica dei provvedimenti re- lativi alle modalità di visita del genitore non affida- tario (richiesti al giudice della separazione); ma ha, invece, chiesto al giudice tutelare di intervenire con gli opportuni provvedimenti per evitare, nell'ambito del proprio potere-dovere di vigilare sulle condizioni di affidamento stabilite dal tribunale, qualsiasi pre- giudizio alla minore la domanda, come ha osservato il Pubblico Ministero, non esula dalla competenza del giu- dice adito. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve, dunque, essere rigettato, e va così con- fermata la competenza del giudice tutelate presso il Tribunale di Latina. Nessun provvedimento va adottato per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della prima Sezione civile i 18 dicembre 2000. lover lamente Il Consigliere extensore Il Presidente CORTE NO Corte di cas a . Proto (r.n.5018) pe:2001 MANC E Andrea