Sentenza 16 marzo 2005
Massime • 1
In tema di riesame del decreto di sequestro probatorio, il Tribunale che abbia ritenuto la legittimità del sequestro disposto dal P.M. ed eseguito dalla polizia giudiziaria e correlativamente abbia rigettato la richiesta di riesame, non può limitare il sequestro ad un solo esemplare delle cose rinvenute in più esemplari, in adesione alle richieste dell'interessato, in quanto la competenza a disporre la restituzione delle cose sequestrate o di parte di esse spetta al giudice che procede o nel caso delle indagini preliminari al P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2005, n. 14067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14067 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 16/03/2005
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 369
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 44797/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH ON;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Varese depositata il 26 novembre 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. CIAMPOLI Luigi che ha chiesto l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Varese ha confermato in sede di riesame il sequestro probatorio di tutti gli esemplari di tre modelli di lettori per files musicali MP3 con marchio Oregon provenienti da Hong Kong, in quanto riscontrati usurpativi di brevetti europei di invenzione industriale.
Hanno ritenuto i giudici del merito che, indiscussa la necessità di mantenere il sequestro almeno su un campione dei diversi modelli sequestrati, al fine di accertare l'effettiva esistenza dei reati ipotizzati, non può essere peraltro revocato neppure il sequestro di tutti gli altri esemplari sequestrati, trattandosi di beni soggetti a confisca obbligatoria .
Ricorre per Cassazione MO AN, importatore degli oggetti sequestrati, e deduce violazione dell'art. 240 c.p., in quanto i lettori sequestrati, quand'anche risultasse provato l'addebito, non sarebbero comunque soggetti a confisca obbligatoria, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata sul fumus commissi delicti. Il ricorso è infondato.
Occorre ricordare che il sequestro, in quanto mezzo di ricerca della prova, tende ad acquisire e rendere indisponibili fuori del processo gli oggetti che, in ragione di una qualsiasi relazione con la condotta criminosa, risultino utili all'accertamento del fatto. Presupposto del sequestro probatorio, quindi, è la ragionevole configurabilità del suo oggetto come corpo del reato o come cosa pertinente al reato. Non essendo una misura cautelare, ma un mezzo di ricerca della prova, il sequestro probatorio non presuppone, allora, un accertamento dell'esistenza del reato, ma la semplice indicazione degli estremi di un reato astrattamente configurabile, oltre alla rilevanza probatoria dell'oggetto che si intenda acquisire, riferita al reato ipotizzato. La motivazione del decreto deve, pertanto, riguardare la natura e la destinazione delle cose sequestrate più che l'esistenza e la configurabilità del reato, il cui accertamento è riservato alla definitiva decisione sul merito (Cass., sez. 5^, 8 febbraio 1999, Circi, m. 212777). E al giudice del riesame compete verificare che non sia pretestuosa l'ipotesi di reato esibita a giustificazione del provvedimento di sequestro, non compete certo verificare la fondatezza dell'accusa.
Nel caso in esame non ha, perciò, alcun fondamento il ricorso nella parte in cui contesta la motivazione dell'ordinanza in relazione alla valutazione degli ulteriori accertamenti disposti dal pubblico ministero.
Quanto alla dedotta eccessività del numero di esemplari di ciascun modello sottoposti a sequestro, non è quella del giudizio di riesame la sede per farla valere.
In realtà, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una volta riconosciuta la legittimità del sequestro probatorio, il tribunale deve rigettare la richiesta di riesame e non può limitare il sequestro a un solo esemplare delle cose rinvenute in più esemplari, perché la restituzione delle cose sequestrate, o di parte di esse, va chiesta (e spetta) al giudice che procede o, nel caso delle indagini preliminari, al P.M., al quale compete la valutazione dell'opportunità di richiedere eventualmente il sequestro preventivo a norma dell'art. 321 c.p.p. (Cass., sez. 1^, 19 gennaio 1994, Pungitore, m. 197510, Cass., sez. 3^, 4 luglio 1996, Vivo, m. 206407), Prevede infatti l'art. 262 comma 3 c.p.p. che "non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2005