Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 maggio 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 febbraio 1999 |
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 24/01/1980 n. 101 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 24 gennaio 1980
Con istanza del 4 maggio 1979, il Comitato Tecnico Amministrativo istituito quale rappresentante legale provvisorio dell\'universita\' in oggetto ha chiesto, tra l\'altro, se questa e\' tenuta alla presentazione della dichiarazione annuale in relazione ai redditi eventualmente derivanti dall\'ascrivibilita\' nel proprio patrimonio dei terreni espropriati a favore della stessa e da destinare alla costruzione dell\'edificio od agli altri usi pur consentiti, alle condizioni e nei limiti temporali previsti dalla L. 3 aprile 1979, n. 122 Con la ministeriale n. 11/25355 del 18 ottobre 1979, la Dir. dem.. ha precisato, confortata anche da apposito parere reso dall\'Avv. ..., che il …
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Giurisprudenza • 7
- 1. Trib. Bergamo, sentenza 11/12/2025, n. 1600Provvedimento: N. 3378/2025 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 11/06/2025 da: Parte_1 c.f. C.F._1 , assistito e difeso dall'avv. Andrea SIMONCELLI, come da procura in atti; RICORRENTE nei confronti di CP_1 , c.f. C.F._2 assistita e difesa …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Seconda universita' di roma
- Art. 1. (Facolta' e corsi di laurea)
La seconda Universita' di Roma, istituita con legge 22 novembre 1972, n. 771 , e' costituita dalle facolta' appresso indicate che comprendono, nella prima applicazione della presente legge, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:
1) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;
2) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria civile edile ed in ingegneria meccanica;
3) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in filosofia;
4) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia;
5) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in scienze biologiche, in matematica e in fisica.
L'Universita' su indicata e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni. - Art. 2. (Inizio dei corsi di laurea)
La data d'inizio dei corsi di laurea di cui al precedente articolo 1 sara' progressivamente stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione o in mancanza del comitato tecnico amministrativo, sentiti i consigli di facolta' o, in mancanza, i comitati ordinatori, non appena saranno stati realizzati adeguati nuclei funzionali di opere edilizie e di attrezzature didattiche, dando precedenza, in ogni caso, a quelli necessari per il funzionamento delle facolta' di scienze naturali, ingegneria, lettere e giurisprudenza.