Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.
Articolo 1 della Legge 23 settembre 2014, n. 143
Articolo 2
- Legge 23 settembre 2014, n. 143
Articolo 1 della Legge 23 settembre 2014, n. 143
Versione
11 ottobre 2014
11 ottobre 2014
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 07/01/2026, n. 31
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1619
- Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 232
- Articolo 72 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada