Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato ANGELO ROSATI, che lo difende, giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
DIREZIONE REGIONALE ENTRATE LOMBARDIA SEZIONE MILANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 155/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 17/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato ROSATI che ha chiesto l'accoglimento e si riporta al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NI ET, dipendente della AFL Falk spa, con istanza rivolta alla Intendenza di Finanza di Milano, chiedeva il rimborso delle ritenute operate dal datore di lavoro sui compensi corrispostigli per l'attività prestata durante il periodo di ferie non fruite tra il gennaio 1982 ed il luglio del 1990.
Avverso il silenzio-rifiuto del predetto Ufficio in ordine a tale istanza l'interessato proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Milano. Il Giudice adito, con decisione n. 410/47/93, accoglieva il ricorso sul rilievo della natura non reddituale ma risarcitoria delle erogazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme compensative del mancato godimento delle ferie annuali.
L'appello dell'Ufficio, che assumeva invece la natura corrispettiva e quindi la tassabilità di siffatti compensi - perché correlati al lavoro prestato e perché comunque dovuti, sensi dell'art. 2126 comma secondo c.c., anche in caso di lavoro prestato in violazione di norme stabilite a tutela del lavoratore - veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 155/51/98, depositata il 17.9.1998: in considerazione sia di quanto previsto dal citato art. 2126 c.c. sia della mancanza di qualsiasi elemento probatorio dimostrativo del fatto che il NI fosse stato comunque "costretto", per esigenze dell'impresa, a prestare la propria attività anche nel periodo feriale, e quindi a rinunciare alle ferie che gli spettavano.
Il NI ha proposto ricorso per Cassazione, evocando in giudizio la Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia, sez. di Milano.
L'Ufficio intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 36 della Costituzione nonché degli artt. 2109 e 2126 c.c., per non avere la
CTR tenuto conto che la intassabilità dei compensi in questione deriva - stante la irrinunciabilità delle ferie - dall'avere l'indennità per ferie non godute esclusiva funzione risarcitoria per l'illecito del datore di lavoro.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente motivazione su un punto essenziale della controversia. Si duole che i Giudici di appello non abbiano valutato quanto esposto nel ricorso in primo grado e la documentazione prodotta a supporto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte di dovere dichiarare, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, la inammissibilità del ricorso.
Invero, il contraddittorio con l'Amministrazione non può ritenersi ritualmente instaurato, essendo stato evocato in giudizio un Ufficio periferico della Amministrazione Finanziaria (nella specie, La Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, sezione di Milano ) - al quale il ricorso per Cassazione è stato poi notificato in data 3.9.1999 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano - e non il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica.
Al riguardo va osservato che la facoltà attribuita dall'art. 12 del D.Lgs.vo 31.12.1992 n. 546 ai singoli Uffici Finanziari di curare relativamente ai tributi di rispettiva competenza la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione innanzi alle Commissioni Tributarie si esaurisce con il giudizio di secondo grado: non è infatti prevista per il giudizio di Cassazione alcuna deroga a quanto stabilito dagli artt. 11 RD 30.10.1993 n. 1611 e 9 L.
3.4.1979 n. 103 circa la rappresentanza e difesa dello Stato da parte della Avvocatura dello Stato (Cass. 6034/1998). Sicché, gli Uffici periferici della Amministrazione Finanziaria, in quanto privi - nei termini anzidetti - di soggettività esterna, devono correlativamente ritenersi carenti di legittimazione sia attiva che passiva in ordine al giudizio di Cassazione conseguente alla impugnazione delle sentenze delle Commissioni Tributarie:
dovendosi soggettività e legittimazione riconoscersi invece unicamente al Ministero delle Finanze (ex plurimis, Cass. 9947/2003;
217/2002; Cass. 13730 e 8714/2001; 1217/2001; 657/2000; 2807/1999), cui il ricorso per Cassazione andava anche notificato ai sensi dell'art. 144 cpc. presso l'Avvocatura Generale dello stato in Roma. Ciò ovviamente, fino alla istituzione della Agenzia delle Entrate - ente dotato di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentata dal suo Direttore pro tempore - alla quale (con DM 28.12.2000, emanato ex art. 73 comma quarto D.Lgs.vo 300/1999) sono stati trasferiti, a far tempo dall'1.1.2001, anche i servizi relativi al contenzioso tributario.
In definitiva, il ricorso per Cassazione del contribuente avverso la sentenza emessa in grado di appello dalla CT Regionale è da ritenere inammissibile, per irrituale instaurazione del contraddittorio, perché proposto nei confronti dell'Ufficio Finanziario periferico invece che nei confronti del Ministero delle Finanze. L'accertata inammissibilità del ricorso preclude ovviamente, per il suo carattere assorbente, l'esame dei motivi posti a sostegno dello stesso.
Quanto alle spese del presente giudizio, non vi è luogo a provvedere sulle stesse, atteso che la parte risultata vittoriosa non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004