Sentenza 13 agosto 1998
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 727 cod. pen. è configurabile quando, accolto un animale presso di sè, il soggetto non si curi più del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura -nella specie consentendo che zecche e pulci infestassero il corpo del cane- ovvero in stato di sostanziale abbandono, attraverso la sua denutrizione.
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L'abbandono di animali è un reato contravvenzionale che il nostro ordinamento prevede e punisce all'articolo 727 del codice penale con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro Abbandono di animali: cosa dice l'art. 727 c.p. Caratteristiche del reato Ratio legis L'abbandono di animali dopo la l. 189/2004 Concetto di abbandono L'abbandono di animali nella giurisprudenza Indice guida di diritto penale Cosa dice l'art. 727 del codice penale L'abbandono di animali è un reato commesso da chi "abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività" e da chi "detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi …
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Analisi dell'art. 727 del codice penale L'abbandono di animali è un reato commesso da chi "abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività" e da chi "detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". Le fattispecie contemplate, quindi, sono due: l'abbandono di animali; la loro detenzione in condizioni che contrastano con la natura e generano sofferenze. In entrambi i casi la pena prevista è quella dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro Ratio legis La ratio legis di tale reato deve essere rinvenuta nell'esigenza che venga tutelato il sentimento di comune pietà verso gli animali e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/08/1998, n. 9556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9556 |
| Data del deposito : | 13 agosto 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Consoli Giuseppe Presidente del 13.8.1998
2. Dott. Rossi Bruno Consigliere SENTENZA
3. Dott. Morgigni Antonio Consigliere N. 1446
4. Dott. Tatozzi Gianfranco Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Colonnese Andrea Consigliere N. 25751/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IF SC, n. 21.3.56 Casale Monferrato
IF ALFREDO, n. 26.2.25 Somma Lombardo
avverso la sentenza 22 dicembre 1997 del pretore di Busto Arsizio sezione di Gallarate;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr. L. Ciampoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Il 22 dicembre 1997 il pretore di Busto Arsizio sezione di Gallarate ha condannato alla pena di lire 1.400.000 d'ammenda ciascuno ES BI ed AL BI, ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 727 cod. pen., per avere, BI ES proprietario e BI AL custode temporaneo, incrudelito verso un cagnolino meticcio, o comunque abbandonato alle sue sorti, lasciandolo in stato di anemia e denutrizione, pieno di pulci e di zecche, che infestavano tutto il corpo e tanto facevano nonostante le apposite prescrizioni del veterinario, che l'aveva visitato il 27.7.95 sino a farlo morire il 18.8.95.
Ricorrono gli imputati, deducendo due motivi.
Con il primo assumono violazione della legge penale, perché la condotta loro ascritta non rientrerebbe nella fattispecie tipica. Con il secondo espongono carenza e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza sarebbe contraddittoria, in quanto da un lato il pretore ricorda che essi si erano recati dal veterinario e dall'altro asserisce che avrebbero mostrato disinteresse. Mancherebbe la prova che, seguendo le cure prescritte, l'animale si sarebbe salvato.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
Il reato di cui all'art. 727 cod. pen. è configurabile, quando accolto un animale presso di sè il soggetto non si curi più del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura - nella specie consentendo che zecche e pulci infestassero il corpo del cane - ovvero in stato di sostanziale abbandono, attraverso la sua denutrizione.
Il secondo motivo costituisce censura in punto di fatto della decisione assunta. Quel giudice, infatti, con dovizia di argomentazioni e puntuale riferimento alle prove acquisite ha osservato correttamente che l'animale era stato a lungo completamente trascurato al punto d essere denutrito e pieno di pulci e zecche. Ha ancora aggiunto che, pur dopo l'intervento del veterinario, il comportamento si era ulteriormente protratto, cessando soltanto con l'intervento del rappresentate dell'associazione "Randagi amici miei", che, malgrado ogni cura apprestata, non era riuscito ad impedire la morte della bestia.
Il ragionamento seguito dal giudice di merito non è affatto illogico, in quanto non è sufficiente sottoporre a visita medica l'animale per assolvere ad ogni dovere, che si assume nel momento in cui lo si accoglie. È, invece, necessaria una cura continua ed un'assistenza opportuna, che serva ad evitare la sua denutrizione ed il permanere sul suo corpo di pulci e zecche.
A tanto gli imputati hanno mostrato di volervi porre riparo, conducendo il cane dal veterinario, ma subito dopo hanno proseguito la condotta vietata, non dando alcun seguito alle prescrizioni mediche.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 agosto 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 1998