Sentenza 13 maggio 1998
Massime • 1
Avverso l'ordinanza con cui il Gip modifica l'imputazione, integrandola con la contestazione di una circostanza aggravante (nella specie, art. 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 sugli stupefacenti), è esperibile solo l'appello ex art. 309 cod. proc. pen., e non la richiesta di riesame, atteso che tale ultimo rimedio è esperibile solo nei confronti dei provvedimenti dai quali scaturisce la limitazione della libertà personale, mentre tutti gli altri provvedimenti confermativi o modificativi rientrano tra le "ordinanze in materia di misure cautelari" cui si riferisce l'art. 310.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/1998, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Paola Fattori Presidente del 13.5.1998
1. Dott. Gianfranco Tatozzi Consigliere SENTENZA
2. " NI Malzone " N. 1496
3. " NI De AZ " REGISTRO GENERALE
4. " VI SA " N. 12571/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AN RR nato a [...] il [...] avverso ordinanza in data 16/2/1998 del Tribunale di Firenze Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Tatozzi Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Dopo che il Gip aveva concesso ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti di AN RR per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90 avendo detenuto con qualità di cessione kg 6 di marijuana, lo stesso giudice emetteva una seconda ordinanza in data 20.1.1998, contestando dall'indagato anche l'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/90 e confermando la custodia cautelare. Tale ultima ordinanza veniva impugnata dall'indagato dinanzi al Tribunale di Firenze un atto qualificato dalla istanza di riesame. Il Tribunale di Firenze con ordinanza del 16.2.1998, ritenendo che il provvedimento impugnato, limitandosi alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 80, non poteva qualificarsi come ordinanza applicativa di misura cautelare bensì come provvedimento in materia di custodia cautelare personale appellabile ai sensi dell'art. 310 cpp e rilevando la mancanza di motivi scritti dichiarando il ricorso inammissibile.
Avverso la ordinanza del Tribunale propone ricorso per Cassazione l'indagato deducendo la violazione e/o la erronea applicazione degli artt. 309 e 310 cpp poiché lo stesso Gip aveva denominato il provvedimento come "ordinanza di applicazione di misura coercitiva" disponendo in conseguenza.
Con ulteriori motivi il ricorrente deduceva la violazione dell'art.80 DPR 309/90 non integrato dal quantitativo di sostanza stupefacente detenuto e dell'art. 274 cpp non sussistendo pericolo di reiterazione del reato.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato.
Secondo la disciplina prevista negli artt. 309 e 310 cpp, sono soggetti al riesame solo le ordinanze che dispongono una misura coercitiva mentre tutte le altre in materia di misure cautelari personali sono appellabili dinanzi al medesimo Tribunale di cui all'art. 309, comma 7^ cpp..
Alla diversa disciplina sono connesse rilevanti conseguenze sia riguardo ai poteri devoluti nelle due diverse ipotesi al Tribunale sia riguardo alle condizioni di ammissibilità delle impugnative che, nel caso di cui all'art. 310 cpp richiede il rispetto dell'art. 581 cpp in ordine alla indicazione specifica dei motivi.
Al fine di distinguere le ordinanze suscettibili di riesame da quelle appellabili per la individuazione dei diversi regimi, occorre avere riguardo alla natura sostanziale del provvedimento indipendentemente dalla qualifica formale ad esse attribuite.
È qualificabile ordinanza di cui all'art. 309 cpp, solo quella dalla quale scaturisce la limitazione della libertà personale mentre tutti gli altri provvedimenti confermativi o modificativi rientrano tra "le ordinanze in materia di misure cautelari" cui si riferisce l'articolo 310 cpp. In tal senso è anche la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'intento del riesame è applicabile soltanto alle ordinanze che dispongono di misure coercitive e non anche ai provvedimenti che tali misure modificano, contro i quali è esperibile l'appello ai sensi dell'art. 310 cpp (C. 3.11.1992, Pinto). Nella specie il Gip aveva già con procedente ordinanza applicato la misura cautela personale mentre con quella esaminata dal Tribunale nel giudizio oggetto del presente ricorso, era stato solo modificato il reato integrandolo con l'aggravante di cui all'art. 80 L.S. in relazione al quantitativo di sostanza stupefacente detenuto che peraltro risultava nella sua entità (kg. 6 di marijuana) oggettiva già nel provvedimento originario.
Si è trattato quindi solo di una modificazione formale della originaria ordinanza applicativa e, pertanto, il rimedio esperito non può che qualificarsi come appello che per essere omissibile avrebbe dovuto recare la indicazione di specie sui motivi. Correttamente, pertanto, il Tribunale ne ha dichiarato la inammissibilità. Il rigetto del procedimento di ricorso assorbe gli altri proposti nel merito dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1998