Articolo 4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Articolo 3 bisArticolo 5
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Art. 4. Piano dei conti integrato 1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonche' il miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all' art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 .
2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, e' costituito dall'elenco delle articolazioni delle unita' elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalita' di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonche' consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.
3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalita' e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.
4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti puo' essere articolato in considerazione alla specificita' dell' attivita' svolta, fermo restando la riconducibilita' delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.
5. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti e' costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti e' costituito dal quinto livello.
6. Al fine di facilitare il monitoraggio e il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo, le amministrazioni di cui all'articolo 2, trasmettono le previsioni di bilancio, aggregate secondo la struttura del quarto livello de piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Al fine di fornire supporto all' analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni, ((le amministrazioni di cui all'art. 2, trasmettono le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.)) 7-bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, e' pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it:
a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti regionali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1;
b) il piano dei conti dedicato alle province, ai comuni e agli enti locali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1.
7-ter. A seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all' art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 , l'allegato n. 6 puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. La commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali promuove le modifiche e le integrazioni del piano dei conti di cui all' art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 , di interesse degli enti territoriali.
Entrata in vigore il 10 marzo 2015
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