Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TT AR, TA RO MO, EL AN;
- intimati -
avverso la sentenza, n. 3073/01 del Tribunale di MILANO, depositata il 14/03/01 R.G.Lav. 406/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Milano datato 23 ottobre 1997 AB IN conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della pensione di inabilità civile od in subordine dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1 luglio 1996.
Nella contumacia del Ministero convenuto, il Pretore adito pronunciava sentenza con la quale rigettava la domanda ritenendo insussistenti, in adesione al parere del consulente tecnico d'ufficio, i requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto alle chieste prestazioni. Sull'appello della AB, costituitosi il Ministero dell'Interno, il Tribunale di Milano, disposto il rinnovo della consulenza medico-legale, ha pronunciato sentenza in data 14 marzo 2001 con la quale ha accolto la domanda della AB, nel frattempo deceduta, ed ha condannato il Ministero a corrispondere ai di lei eredi AB OM, SA AN e RA ER ND, la pensione di inabilità civile spettante alla predetta con decorrenza dal 1 luglio 1996 e sino al 12 febbraio 2000, data del decesso della stessa.
Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione il Ministero dell'Interno formulando un unico motivo d'impugnazione. Gli intimati eredi della AB IN non sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ministero ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971 e dell'art. 2697 cod. civ. nonché omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo (ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) - censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità sul solo presupposto dell'accertamento, ai fini sanitari, della relativa percentuale invalidante (100 per cento), e per avere omesso l'esame degli ulteriori requisiti, diversi da quello sanitario, previsti dall'art. 12 della legge n. 118 del 1971, tra i quali la titolarità di redditi entro i limiti legislativamente previsti, requisiti necessari per il riconoscimento del beneficio in questione. Lamenta altresì che, essendo stata emessa statuizione di condanna per il periodo di circa quattro anni (dal 1^ luglio 1996 al 12 febbraio 2000), neppure era stato verificato se in capo alla AB IN sussistessero gli ulteriori requisiti di legge quali l'età o la cittadinanza.
Il motivo è fondato e va accolto.
Giova anzitutto ricordare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "poiché in materia di pensione di inabilità o di assegno di invalidità previsti a favore degli invalidi civili, il cosiddetto requisito economico (o reddituale) integra, non diversamente dal requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto fatto valere dall'interessato e non una mera condizione di erogabilità della prestazione, e quindi la sua mancanza è deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo l'operare delle preclusioni che possono determinarsi nel processo - in particolare per effetto del giudicato interno -, nel caso di rigetto della domanda in primo grado (nella specie senza alcuna considerazione del requisito economico), può dedursi con il ricorso per Cassazione il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia" (Cass. 7 giugno 1996 n. 5317; cfr. Cass. 14 dicembre 1995 n. 12800).
Ciò premesso va nella specie rilevato - con riguardo all'aspetto procedurale della controversia, direttamente verificabile in questa sede di legittimità - che il Ministero dell'Interno, rimasto contumace in primo grado e costituitosi in appello, ha specificamente eccepito, nella memoria difensiva di secondo grado, la insussistenza del requisito reddituale, integrante al pari di quello sanitario un elemento costitutivo della pretesa, e la mancanza altresì di altri elementi dalla stessa parte ritenuti rilevanti ai fini di causa. Il giudice del gravame, nonostante tale specifica contestazione, ha omesso di pronunciarsi al riguardo, avendo, nell'impugnata sentenza, limitato l'indagine alla sola questione della sussistenza di patologia di tale rilevanza da determinare la totale e permanente inabilità al lavoro della AB IN: ed aderendo alla valutazione del consulente d'ufficio nominato in appello, ha accertato che la predetta sin dal 28 novembre 1995, data di ricovero in ospedale per leucemia acuta, era totalmente e permanentemente inabile al lavoro.
L'impugnata sentenza del Tribunale risulta dunque inficiata dal denunziato vizio di omesso esame di punto decisivo della controversia atteso che sulle questioni sollevate in sede d'appello dal Ministero ed alle quali ha fatto riferimento specifico il ricorso per Cassazione - sulle quali non si era formato giudicato interno stante l'avvenuto rigetto della domanda da parte del giudice di primo grado, e non trattandosi di punti da potersi ritenere incontestati e incontroversi in quel grado attesa anche la mancata costituzione del Ministero nel giudizio pretorile - è mancata una pronuncia del giudice d'appello.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la impugnata sentenza essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado, designato come in dispositivo, il quale procederà a nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra svolti e provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità (ex art. 300 ult. co. c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
rinvia la causa alla Corte d'appello di Brescia, che provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004