Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11819
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Sentenza 5 agosto 2003

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In tema di rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, l'art. 1 legge n. 270 del 1988, allo scopo di assicurare una uniformità di regolamentazione di detti rapporti, una volta intervenuta una ampia delegificazione nella materia, ha rimesso alla contrattazione nazionale di categoria la disciplina relativa alle qualifiche del personale, stabilendo altresì che gli accordi aziendali non possono derogare ai contratti collettivi nazionali, cosicché la controversia avente ad oggetto l'esatto livello da attribuirsi ad una figura professionale non prevista dalla contrattazione nazionale (nella specie, conducente di convogli a cremagliera) non può essere decisa sulla base dell'inquadramento a tale figura attribuito da un accordo aziendale, ma va risolta individuando nella contrattazione nazionale il livello più adeguato alle mansioni espletate dal lavoratore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11819
    Data del deposito : 5 agosto 2003

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