Sentenza 5 agosto 2003
Massime • 1
In tema di rapporto di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, l'art. 1 legge n. 270 del 1988, allo scopo di assicurare una uniformità di regolamentazione di detti rapporti, una volta intervenuta una ampia delegificazione nella materia, ha rimesso alla contrattazione nazionale di categoria la disciplina relativa alle qualifiche del personale, stabilendo altresì che gli accordi aziendali non possono derogare ai contratti collettivi nazionali, cosicché la controversia avente ad oggetto l'esatto livello da attribuirsi ad una figura professionale non prevista dalla contrattazione nazionale (nella specie, conducente di convogli a cremagliera) non può essere decisa sulla base dell'inquadramento a tale figura attribuito da un accordo aziendale, ma va risolta individuando nella contrattazione nazionale il livello più adeguato alle mansioni espletate dal lavoratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11819 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO IA, OL ND, CO LO, LD RI, PE EN, CA ND, SS RO, LI NE, RE LO, LLRT LO, RA US, NI RO, VA US, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GHIBELLINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AMT - AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI SPA DI GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE N. 14, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO MEDINA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 338/00 del Tribunale di GENOVA, depositata il 02/02/00 R.G.N. 10848/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/03 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
Udito l'Avvocato VACIRCA;
udito l'Avvocato BARBANTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento dei due motivi assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2366/1998 il Pretore di Genova respingeva il ricorso proposto da ND DO + altri 13 dipendenti dell'Azienda mobilità e trasporti s.p.a. (AMT) addetti alla conduzione della ferrovia elettrica a dentiera "Principe-Granarolo", tendente ad ottenere il riconoscimento del 5^ livello bis in luogo di quello rivestito (6^ livello) sulla base dell'accordo aziendale del 17.6.1985.
Su appello dei ricorrenti, resistente l'Azienda convenuta, il Tribunale di Genova confermava la pronuncia pretorile, con sentenza del 24.1.2000. Premesso che, in difetto di una espressa previsione della figura professionale dei ricorrenti nel ccnl, oggetto della controversia era la parificazione del trattamento dei conducenti di cremagliera ai macchinisti delle ferrovie (come sostenuto dai lavoratori) o ai conducenti di linea (come affermato dall'AMT), il Tribunale osservava che l'inquadramento attribuito dall'azienda trovava riscontro nel contratto collettivo aziendale sin dal 1985 e che, anche a voler fare esclusivo riferimento alla contrattazione collettiva nazionale - essendosi ritenuto inapplicabile quel contratto collettivo aziendale, da questa Corte in una analoga controversia (sent. n. 5571/98) - le pretese dei ricorrenti non potevano comunque trovare ingresso:
- perché non provata l'equiparabilità delle attribuzioni, dei compiti, delle responsabilità, dei requisiti, e della professionalità dei conducenti di una cremagliera con quelle delle altre categorie professionali previste dal ccnl per il livello rivendicato;
- perché, in base alla comune esperienza, il conducente di una cremagliera non può paragonarsi al macchinista delle ferrovie;
- perché non è possibile equiparare i tram, le funivie o le cremagliere ai treni;
- perché la contrattazione collettiva nazionale inquadra i conducenti di funicolari (cui possono assimilarsi le cremagliere) ad un livello inferiore non solo a quello dei macchinisti ferroviari, ma addirittura a quello dei conducenti di linea (autisti, tranvieri) sicché la parificazione dei ricorrenti a questi ultimi, già praticata dall'azienda costituiva già di per sè un trattamento di "miglior favore".
Avverso detta sentenza i lavoratori sopra indicati hanno proposto ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi. L'Azienda intimata si è costituita con controricorso.
Entrambe le parti hanno, in prossimità dell'udienza, depositato note illustrative ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione dell'art. 1, c. 1 della legge 17.7.1988, n. 270 - lamentano i ricorrenti che il Tribunale di
Genova ha fatto riferimento alla contrattazione collettiva aziendale nonostante la giurisprudenza di questa Corte avesse statuito l'inoperatività del contratto collettivo aziendale in materia. Col secondo motivo, censurando la violazione dell'art. 1 c. 2 della legge n. 270/1988, i ricorrenti contestano l'argomento della sentenza impugnata la quale fonda la legittimità dell'applicazione dell'accordo aziendale del 17.6.1985 sulla base del fatto che questo non costituisce un regolamento di impresa, e ciò in quanto tale distinzione non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione. Col terzo motivo - censurando vizi di motivazione - rilevano i ricorrenti che poiché l'accordo dei giugno 1985 fa espresso riferimento alle tabelle contenute nella legge 1.2.1978, n. 30 ai fini dell'inquadramento professionale dei dipendenti, esso non può più trovare applicazione, una volta abrogata quest'ultima legge ad opera della legge n. 270/1988. Secondo i ricorrenti, inoltre, il fatto che la contrattazione nazionale non preveda espressamente la figura professionale dei conducenti di convogli a cremagliera, non impedisce di fare riferimento ad altre assimilabili o più affini previste nel medesimo contesto: da ciò deriverebbe, quindi, l'applicazione del livello 5 bis riservato ai "manovratori ferroviari" corrispondente alle mansioni da essi espletate. In entrambi i casi, infatti, sono richiesti gli stessi requisiti (un'apposita abilitazione e la medesima professionalità) mentre non coincidenti ne' affini sono le mansioni di conduttore di cremagliera e di conduttore di funicolare come invece ritenuto dalla sentenza impugnata.
Col quarto motivo - deducendo la violazione dei principi in tema di prova e dell'art. 421 c.p.c., oltre a vizi della motivazione - i ricorrenti lamentano una contraddizione della sentenza nella parte in cui, dopo aver affermato che non era stata fornita adeguata prova sulle mansioni da loro svolte e sulla riconducibilità delle stesse nell'ambito del livello dei conducenti di linea anziché dei manovratori di ferrovia, ha ritenuto del tutto evidente e rispondente all'esperienza comune che il conducente di una cremagliera non potesse paragonarsi ad un macchinista delle ferrovie.
I motivi - esaminabili complessivamente in quanto strettamente connessi tra loro - non appaiono meritevoli di accoglimento. Va premesso che sulla questione centrale, riguardante l'individuazione del corretto inquadramento spettante ai ricorrenti - in difetto di una espressa previsione del ccnl - in relazione alle loro mansioni di conducenti di cremagliera, nonché l'assimilazione del relativo trattamento a quello previsto per i macchinisti delle ferrovie (come vorrebbero i ricorrenti) ovvero ai conducenti di linea (come vorrebbe l'azienda intimata) il Tribunale da atto della giurisprudenza di questa Corte già pronunziatasi in merito con sentenza del 5.6.1998, n. 5571. Secondo quest'ultima pronuncia l'esatto livello di inquadramento da attribuirsi alla figura professionale rivestita dai ricorrenti non può essere desunto da quanto contemplato da un accordo aziendale, dovendosi in ogni caso fare riferimento alla contrattazione collettiva nazionale cui l'art. 1 della legge n. 270 del 1988 demanda in esclusiva la disciplina in materia, escludendone espressamente la derogabilità (anche in melius) ad opera dei regolamenti aziendali. Tale regime trova la sua ratio sostanziale nella esigenza di assicurare - una volta, intervenuta una ampia "delegificazione" nel settore dei rapporti di lavoro del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - una uniformità di regolamentazione di questi rapporti (v. Cass., 26.11.1999, n. 143212 e Cass., 20.5.2000, n. 6612 dove si sottolinea come l'opzione in favore del livello nazionale della contrattazione collettiva risulta chiaramente dai lavori parlamentari precedenti la legge n. 270/88: Atto Camera n. 2572 del 1988). A questa giurisprudenza il Giudice del gravame, pur con qualche iniziale insofferenza, finisce con l'aderire, ma ritiene ugualmente che la soluzione del caso di specie non cambia facendo riferimento alla contrattazione nazionale, per una serie di motivi - già esposti più sopra in narrativa - riassumibili: a) nel difetto di sufficienti sostegni probatori (dei quali erano i ricorrenti onerati) in ordine alle modalità di svolgimento delle mansioni, alle caratteristiche, alle peculiarità dei compiti, alle responsabilità, nonché ai requisiti di professionalità, dei Conducenti di una cremagliera in raffronto con quella delle altre categorie professionali, contigue o comunque assimilabili, previste dalla contrattazione nazionale;
b) nella particolare affinità esistente tra le funicolari e la cremagliere, entrambi mezzi di trasporto fondate, le prime su una fune e le seconde su un'asta dentata per superare dislivelli di notevole entità, ma entrambi notevolmente diverse, per strutture, capacità e tecnologie, dai "treni".
Tali rilievi offrono un ulteriore sostegno alla sentenza di appello, ancora una volta sfavorevole ai lavoratori, la quale non trascura di osservare un ulteriore dato significativo, costituito dal fatto che la contrattazione collettiva nazionale - cui occorre far riferimento - inquadrava i conducenti di funicolari in un livello inferiore non solo a quello dei macchinisti ferroviari, ma addirittura a quello dei conducenti di linea (tranvieri, autisti), categoria e livello nel quale l'ATM, con soluzione di miglior favore" aveva inquadrato i ricorrenti.
Emerge da quanto precede che, esclusa ogni riferibilità alla contrattazione aziendale per risolvere il caso di specie, con la conseguente ultroneità di ogni discussione sull'assimilabilità di questa al regolamento di impresa (aspetti questi sui quali si soffermano i primi due motivi del ricorso) l'iter motivazionale seguito dalla sentenza impugnata non palesa alcun vizio logico o giuridico, mentre le censure mosse dai ricorrenti si appalesano, in buona misura, di puro merito, e dunque debbono ritenersi inammissibili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti, in solido, le spese del presente giudizio pari ad euro 16,00 oltre ad euro 3.000,00 (tremila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2003