Sentenza 28 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/2001, n. 7244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7244 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 7 244 0 1 IN NOME DEL P OLO ALIAI LA CORTE SUPREM SAZICUE Oggetto T SEZIONE SECONDA CIVILE SIMULAZIONE 01 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VENDITA R.G. N. 14394/99 1 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA 1.16603Cron. Presidente e Relatore Rep. 2659 Dott. SC CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Ud. 31/01/01 Consigliere Dott. ON VELLA SPAGNA MUSSO - Consigliere Dott. Enrico Dott. Roberto LE TRIOLA Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 #28 2001. CAPIRCHIO ASSUNTA, CAPIRCHIO MARIA, CAPIRCHIO ORNELIA, I. CANCELLIERE elettivamente domiciliat in ROMA VIA GIANTURCO 5, presso lo studio STUDIO CARBONI, difesi dall'avvocato ERMETE SOTIS, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrenti
contro
CAPIRCHIO ANTONIO, SPEZIALE GIOVANNA, elettivamente domiciliati in ROMA P.LE DELLE PROVINCE 11, presso lo 2001 studio dell'avvocato FILIPPO D'URGOLO, che li difende, 188 giusta delega in atti;
-1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 133/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito l'Avvocato Ermete SOTIS, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato filippo D'URGOLO, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 19 maggio 1984 TA, IA ed LL CA dichiararono che il 5 aprile 1983 era deceduto in Itri Mi- chele CA CA, loro padre e padre altresì di ON CA, marito di OV PE;
aggiunsero che con atto pubblico per notar IP del 16 giugno 1971 il de cuius aveva venduto alla nuora OV PE un appartamento e tre appezzamenti di terreno siti in Itri per il complessivo prezzo di tre milioni di lire;
dichiararono che la vendita in que- stione doveva ritenersi simulata in base a numerosi indizi;
precisarono che il 7 agosto 1971, con rogito per notar FU, la PE aveva a sua volta venduto a SC NA e IA ES DE BO l'appartamento di cui sopra;
pertanto, col predetto atto, convennero in giudizio davanti al Tribu- nale di Latina OV PE ed ON CA e chiesero l'accertamento del carattere simulato dell'atto di vendita del 16 giugno 1971 dissimulante una donazione, la dichiarazione di apertura della successione di LE CA CA, la riduzione della donazione per lesione della quota di legittima ed altri provvedimenti conseguenziali. Nel costituirsi in giudizio OV PE eccepì in via prelimina- re l'avvenuta prescrizione, chiese comunque il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, l'avvenuta stipula di un negotium mixtum cum donatio- 14394/99 Calfapietra est. v. lifte ne (domanda comunque non riproposta in sede di precisazione delle conclu- sioni). ON CA chiese l'attribuzione della quota spettantegli co- me legittimario ove fosse stata accertata la simulazione del contratto impu- gnato. Con sentenza in data 27 luglio 1994 il Tribunale dichiarò simulata la vendita immobiliare del 16 giugno 1971 in quanto dissimulante un atto di donazione a favore della PE, dichiarò che detta donazione ledeva la quota di legittima spettante alle attrici e ad ON CA e, con sepa- rata ordinanza, dispose la prosecuzione del giudizio. Contro la sentenza ON CA e OV PE propose- ro appello ed il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Roma, la quale, con sentenza in data 19 gennaio 1999, dichiarò inammissibile il gravame proposto da ON CA per carenza di interesse, accolse l'impugnazione proposta dalla PE, e, in riforma della sentenza del Tribunale, rigettò la domanda di simulazione formulata da TA, IA ed LL CA nei confronti della Spe- ziale, affermando che la vendita immobiliare del 16 giugno 1971 non dissi- mulava una donazione, ma era invece vera e reale. Contro la decisione TA, IA ed LL CA hanno pro- posto ricorso per cassazione e formulato tre motivi di impugnazione. PE OV ed ON CA hanno depositato controri- corso. 14394/99 Calfapietra est. V. lyfte Motivi della decisione.
1. Col primo motivo le ricorrenti denunziano violazione degli artt. 112, 345 e 346 c.p.c. Affermano che la PE aveva proposto appello al solo scopo di conseguire l'attribuzione, al contratto in questione, della natu- ra di negotium mixtum cum donatione e non allo scopo di conseguire l'accertamento del carattere vero e reale della vendita, in tal modo deciden- do ultra petitum. La doglianza è infondata. Di fronte ad un appello col quale i convenuti in primo grado chiede- vano al giudice di secondo grame il riesame dell'intera controversia e la to- tale riforma della sentenza del Tribunale, inserendo in modo espresso sia nell'atto di appello che nelle conclusioni la richiesta di rigetto della doman- da di simulazione proposta dalle sorelle CA in quanto infondata e non provata, la Corte d'appello non ha violato le norme invocate dalle ricorrenti avendo puntualmente rispettato il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato. Il primo motivo di ricorso va pertanto rigettato.
2. Col secondo motivo le ricorrenti denunziano violazione degli artt. 1498, 1277, 1414-1417 c.c. Sostengono che la Corte d'appello non poteva valutare la consegna dell'assegno circolare come prova decisiva del paga- mento del prezzo da parte della PE, a fronte di varie circostanze indi- ziarie che invece meritavano un più significativo apprezzamento. 14394/99 Calfapietra est. клучи 3. Col terzo motivo le ricorrenti denunziano difetto di motivazione in ordine al pagamento del prezzo, ritenuto come avvenuto nonostante l'analfabetismo del de cuius. Il secondo ed il terzo motivo possono essere congiuntamente esami- nati a causa della loro evidente connessione. Entrambi vanno disattesi. La Corte d'appello ha esaminato il testo del contratto e constatato che in esso espressamente si affermava che la PE aveva pagato il con- venuto prezzo di £.
3.000.000 mediante consegna al venditore, in presenza del notaio e dei testi presenti al rogito, di un assegno circolare, puntualmente indicato nei suoi estremi, e che il CA aveva ritirato tale assegno, rila- sciato ampia quietanza del prezzo e rinunziato all'ipoteca legale. La Corte ha correttamente ritenuto che a fronte di tali circostanze, personalmente constatate de visu dal notaio e quindi dotate di fede privile- giata (fino ad una querela di falso non proposta) non poteva legittimamente porsi in dubbio l'avvenuto pagamento del prezzo da parte della PE, ed inconferenti si presentavano le generiche deposizioni dei testi escussi su ri- chiesta delle sorelle CA. La decisione in tal senso adottata dalla Corte si presenta corretta, dato che, in presenza di elementi certi di prova dell'avvenuto pagamento del prezzo a mezzo di assegno circolare, e in assenza di qualsiasi prova relativa all'assunta mancata riscossione di esso da parte del CA, ogni altra cir- costanza dotata di efficacia probatoria meramente indiziaria ed indiretta era 14394/99 Calfapietra est. клучи del tutto irrilevante ai fini della decisione sul carattere simulato del negozio posto in essere dai contraenti. La sentenza impugnata, sostenuta da motivazione sufficiente e non contraddittoria, si sottrae dunque alle censure delle ricorrenti dato che il convincimento del giudice di merito sulla sussistenza o meno della simula- zione, debitamente motivato, costituisce valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso il quale si risolve, per il resto, in una indiretta richiesta di una nuova e più favorevole valutazione delle prove, inammissibile nel giu- dizio davanti alla Corte Suprema - va in conclusione rigettato nella sua inte- rezza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido alle spese, liqui- date nella somma di £. 201.000, oltre a £.
1.200.000 per onora- ri. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione ci- vile, il 31 gennaio 2001. Il Presidente est IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna Roma 28 MAG. 2001 IL CANCELLIERECE hoooo 290000 4567 60000 14394/99 Calfapietra est. 35 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 OTT. 2001 alm 44368 Serie 4 Registrato in dop 350.000 versate 5. (lire Trecentocinquantamila n.
0.11 Dirigente Area Serviz (Dott.ssa Mana Grazia Dy FixIPRO) It Responsabile Servizio Atti Giudiciari (Dr. M. RACCICH 1 3 9: