Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
Avverso le sentenze sullo stato di adottabilità pronunciate dalla sezione per i minorenni della corte d'appello il ricorso per cassazione continua ad essere ammesso esclusivamente per violazione di legge, secondo la disciplina del testo originario dell'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, giacché l'entrata in vigore della nuova disciplina processuale (art. 16 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sostitutivo dell'art. 17 cit.), che ha esteso l'ambito dei motivi di ricorso per cassazione avverso le dette sentenze, comprendendovi anche il vizio di motivazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è stata differita prima al 30 giugno 2002 e poi al 30 giugno 2003, rispettivamente con il D.L. 24 aprile 2001, n. 150 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240) e con il D.L. 1 luglio 2002, n. 126 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175). Nè la persistente applicabilità della disciplina limitativa dei motivi deducibili con il ricorso per cassazione si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché da un lato rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, rispetto a tutti i destinatari che versino in una certa situazione, la decorrenza della data di applicazione di una nuova disposizione di legge, ed anche differirne l'entrata in vigore per esigenze di ordine generale, e dall'altro la garanzia costituzionale del diritto di difesa si attua nelle forme e nei limiti stabiliti dall'ordinamento processuale, salva l'esigenza - nella specie rispettata - di garantire effettività a tale tutela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3333 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. LUCCIOLI IA Gabriella - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE SA LA, RO OS, DE SA ND, DE SA ITALIA, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso l'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
EL RI, GI OV, nella qualità di affidatari della minore IA TO NG, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 257, presso l'avvocato GIANFRANCO DOSI, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché
contro
LA IE NELLA QUALITÀ DI CURATORE SPECIALE DEI MINORI NG RI E IA TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 24, presso l'avvocato ROCCO LA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
AMM. PROV. VITERBO NELLA QUALITÀ DI TUTORE DEL MINORE NG RI, AMM.
PROV. VITERBO NELLA QUALITÀ DI TUTORE DEL MINORE NG IA TO, LA IE NELLA QUALITÀ DI CURATORE DEL MINORE NG IA TO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1004/02 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 11/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2003 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GIACOBBE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, Curatore del minore, l'Avvocato LA, che previa eccezione di costituzionalità in relazione al decr. leg. 240/01 artt. 3 e 24 chiede il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10 luglio 2001 il Tribunale per i minorenni di Roma rigettò l'opposizione avverso la dichiarazione di adottabilità dei minori GA LA e IA OR LA proposta dalla madre, NG De AN, dalla nonna materna, OS RL, e dagli zii materni, AN e IA De AN. Dopo avere richiamato, con riferimento alla posizione della nonna materna e degli zii materni, il proprio provvedimento del 26 maggio 1991 con cui era stata disposta l'immediata cessazione dei rapporti tra i minori e le suddette figure parentali, ritenute inidonee a garantire ai minori un adeguato ed equilibrato sviluppo, il Tribunale minorile rilevò che la valutazione di inadeguatezza era stato ribadita anche nell'accertamento peritale del Dott. Sabatello, disposto nel corso del giudizio di opposizione, che aveva sottolineato l'oggettiva problematicità del nucleo familiare materno.
Rilevato che i problemi psichici della madre (insorti nel 1982 in concomitanza con la morte del padre) non avevano mai subito una totale remissione, e che, anche se al momento apparivano farmacologicamente compensati, essi incidevano sulla sua possibilità di occuparsi dei figli, perché si erano tradotti nella completa (e non più transitoria) inadeguatezza allo svolgimento del ruolo genitoriale, lo stesso Tribunale osservò che, nel lungo tempo intercorso tra le prime segnalazioni e l'ultima indagine peritale, anche il giudizio sull'intero nucleo familiare non si era mai modificato ed era stato sempre orientato nell'escluderne le competenze necessarie all'accudimento dei minori. Confermò, quindi, la dichiarazione di adottabilità dei due bambini.
Tutti gli opponenti proposero impugnazione avverso questa pronuncia, chiedendo la revoca della dichiarazione di adottabilità dei minori e dei provvedimenti consequenziali, ed il riaffidamento dei minori alla madre in via esclusiva o vicariata dal proprio nucleo familiare ovvero con affidamento diretto dei piccoli al nucleo familiare materno, nella persona della nonna, OS RL, o degli zii, AN e IA De AN.
Si costituì in giudizio il curatore speciale dei minori, contestando il fondamento dell'appello.
I coniugi EL, affidatari della minore IA OR, già intervenuti nel giudizio di primo grado, depositarono memoria, chiedendo la conferma dello stato di adottabilità della minore. All'udienza del 25 gennaio 2002, svoltasi alla presenza di tutti gli appellanti, sentiti personalmente, la Corte rigettò l'appello confermando lo stato di adottabilità dei minori.
La Corte osservò:
- che ogni tentativo effettuato sia dal Tribunale minorile che dai servizi assistenziali per porre la madre in grado di svolgere con adeguatezza il ruolo assistenziale, educativo ed affettivo nei confronti dei due minori era stato vanificato: e dal riproporsi di una situazione di acuzie dei disturbi psicopatologici della madre, e dal riconfermarsi di una complessiva situazione di inadeguatezza del suo nucleo familiare di origine, dovuto ad una intrinseca problematicità delle caratteristiche personali e relazionali dei suoi membri;
- che, infatti, all'originaria segnalazione del caso in data 1^ aprile 1994 e all'irreversibile frattura della coppia coniugale era seguita una serie di interventi volti a privilegiare il diritto dei minori a crescere nella loro famiglia;
alla prima dichiarazione di adottabilità dei bambini si era pervenuti dopo un accurato accertamento peritale ed il verificarsi di episodi che lasciavano adito a ben pochi dubbi sia sulla gravita delle affezioni psicopatologiche della madre, sia sulla mancanza di adeguate risorse di contenimento e di supplenza del nucleo familiare materno;
- che la stessa valutazione doveva essere espressa per la successiva fase, in cui non solo era stato ripetuto l'accertamento peritale, ma in cui, pur essendo stato ritenuto non ipotizzabile il rientro dei bambini nel nucleo familiare materno, si era egualmente tentato di evitare la rescissione dei legami di sangue: tentativo anche questo vanificato dal riacutizzarsi della malattia della madre e dalla sua incapacità di instaurare una relazione adeguata coi bambini, con conseguente emissione di un nuovo decreto di adottabilità del 29 febbraio 2000, oggetto della presente opposizione;
- che l'ulteriore accertamento peritale disposto dal Tribunale nel corso del giudizio aveva confermato la sostanziale inadeguatezza sia della madre che del suo nucleo familiare (valutato sia con riferimento ai singoli componenti, che complessivamente) e non lasciava adito a dubbi sulla fondatezza dei motivi che avevano indotto il primo giudice alla reiezione dell'opposizione e alla conferma dello stato di adattabilità, ed erano perciò inaccoglibili le ulteriori richieste istruttorie degli appellanti;
- che nessuno degli opponenti (salvo, forse, la madre che aveva riconosciuto la propria inadeguatezza al ruolo genitoriale) aveva preso coscienza delle particolari condizioni dei bambini, entrambi affetti da disturbi psicopatologici e della necessità di cure e di attenzioni continue, richiedenti specifiche competenze;
- che, in conclusione, il giudizio era di complessiva inidoneità del nucleo familiare in relazione alla specificità della condizione dei due bambini.
Avverso questa sentenza i sig.ri NG De AN, OS RL, AN De AN e IA De AN hanno proposto ricorso per cassazione in base a due motivi. Hanno resistito con controricorso l'avv. Pierluigi Galella, nella sua qualità di curatore speciale dei minori OR LA e GA LA, nonché i coniugi Fabrizio EL e NN GI, affidatari della minore IA OR LA. I ricorrenti hanno depositato memorie ed hanno, poi, presentato osservazioni sulle conclusioni del P.M. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo del ricorso si denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 17 l.n. 184 del 1983, dell'art. 16 1.28 marzo 2001, n.149 e omessa motivazione su punto decisivo della controversia. I ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto dei rilievi svolti dagli appellanti col terzo motivo dell'atto di appello, in cui si erano reiterate richieste istruttorie: sia in ordine all'audizione delle persone (non sentite nel corso del giudizio di primo grado), da essi indicate - il parroco e il sindaco di Calcata, il sindaco di Faleria, Giorgio Giovanetti (guardia comunale di Calcata), il maresciallo e il brigadiere in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Faleria - per consentire di verificare, ai fini della completa cognizione dei fatti di causa, l'effettivo stato di abbandono;
sia in merito all'opportunità di disporre una nuova consulenza tecnica, data la insufficienza di quella già espletata in primo grado.
2. Col secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 30 Cost., degli artt. 1, 8, 17 l. n. 184 del 1983, dell'art. 16 1.149 del 2001, e vizi di motivazione. Premesso che solo in via eccezionale è consentito recidere il rapporto tra genitore e figlio contemplato dal primo comma dell'art. 30 Cost., trattandosi di relazione caratterizzata dalle posizioni soggettive diritto e dovere, i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non abbia proceduto ad un'adeguata valutazione degli elementi di fatto;
e sia così incorsa nel vizio di omessa motivazione, denunciabile ai sensi del nuovo art. 16 l. n. 149 del 2001, dal momento che la limitazione prevista dal d.l. n.150 del 2001, applicabile alla fattispecie, opererebbe con esclusivo riferimento alla disciplina del gratuito patrocinio. Aggiungono che, ove non fosse condivisa l'interpretazione proposta con riferimento a tale normativa, si porrebbe il problema della legittimità costituzionale della normativa medesima per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto il fatto occasionale di aver proposto ricorso per cassazione prima del 30 giugno 2002 avrebbe comportato una limitazione della difesa dei ricorrenti. Con lo stesso motivo lamentano ancora che la Corte d'appello abbia assunto come presupposto della decisione l'irreversibile frattura della coppia coniugale - situazione per sè inidonea a determinare lo stato di abbandono - e che essa sia incorsa, inoltre, nel radicale vizio di motivazione nell'individuare il rapporto tra la madre e l'ambiente familiare e nell'esame delle singole posizioni dei componenti il nucleo familiare.
3. I ricorrenti sia col primo che (soprattutto) col secondo motivo del ricorso pongono il problema dell'applicabilità e dei limiti di operatività del d.
1.24 aprile 2001, n.150, convertito con modificazioni dalla l. 2 giugno 2001, n.240, contenente disposizioni in materia di adozione. Sostengono, infatti, che la disposizione (art. 17 nel testo modificato dall'art. 16 della l. 149/2001) della legge 4 maggio 1983, n.184 sul diritto del minore ad una famiglia, la quale prevede il ricorso per cassazione "per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile" - ricorso prima limitato alla violazione di legge"
- sarebbe applicabile alla fattispecie, perché non incisa dalla sopravvenuta l. n. 240 del 2001. La tesi non è condivisibile.
Questa Corte ha già ripetutamente rilevato la permanente limitazione ai soli vizi di violazione di legge del ricorso per cassazione avverso le sentenze sullo stato di adottabilità pronunciate dalla sezione per i minorenni della corte d'appello (sent. n. 18132 del 2002; cfr. anche, nello stesso senso, sent. n. 5143/2002 e sent. n. 14762 e sent. n.7065 del 2001). E tale interpretazione ha basato sul chiaro disposto dell'art. 1 del d.l. 24 aprile 2001, n.150, convertito dalla 1.2 giugno 2001, n.240 -
secondo cui ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di adattabilità in corso e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente (...) - che ha differito al 30 giugno 2002 l'estensione, introdotta dall'art. 16 l. 28 marzo 2001, n.149, al vizio di cui all'art. 360 n.5 c.p.c. della ricorribilità per Cassazione nella materia de qua;
estensione ulteriormente differita col d.l. 10 luglio 2002, n.126, convertito dalla l. 2 agosto 2002, n.175, al 30 giugno 2003.
4. La questione di legittimità costituzionale della predetta normativa è, poi, manifestamente infondata sotto entrambi i profili denunciati: con riferimento all'art. 3 Cost, perché rientra nella discrezionalità del legislatore regolare, rispetto a tutti i destinatari che versino nella situazione considerata (ed anche differire per esigenze di ordine generale), la decorrenza della data di applicazione di una disposizioni di legge;
in relazione all'art. 24 Cost., giacché il precetto costituzionale è volto ad assicurare tutela giurisdizionale a tutti i diritti previsti dalla legge sostanziale, ed essa si attua nelle forme e nei limiti stabiliti dall'ordinamento processuale, salva l'esigenza di garantire effettività a tale tutela.
5. Questo essendo il quadro di riferimento normativo, le censure dei ricorrenti si rivelano in parte infondate e in parte inammissibili. 5.1. È infondata la denuncia di violazione di legge in relazione alla mancata audizione delle persone (il parroco e il sindaco di Calcata, il sindaco di Faleria, la guardia comunale di Calcata, il maresciallo e il brigadiere in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Faleria) indicate dagli opponenti, in quanto la Corte d'appello (posto che l'indagine principale era diretta a verificare le condizioni psichiche della madre dei bambini e, una volta acclarata l'impossibilità di una prognosi di guarigione, ogni ulteriore approfondimento si rilevava inidoneo a superare l'oggettiva inadeguatezza al ruolo genitoriale della madre e del suo nucleo familiare) ha ritenuto superfluo l'espletamento di tale ulteriore incombente, dopo la lunga ed esaustiva istruttoria già svolta in primo grado. E spettava indubbiamente ai giudici del merito valutare l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova proposti, non potendosi collocare l'audizione delle persone indicate dalle parti (prevista dall'art. 17 1.184/1983), sullo stesso piano dell'audizione dei parenti entro il quarto grado, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, considerato dalla giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass. 18132/2002) elemento integrativo della fattispecie, che spiega influenza sul piano della stessa legittimazione ad essere convocati ed a proporre opposizione. 5.2. È anche infondata la denuncia di violazione di legge riferita all'art. 30 Cost. e agli artt. 1 e 8 l. 184/1983, in quanto la sentenza impugnata ha ravvisato la situazione abbandonica dopo aver considerato, muovendo dall'analisi della condizione personale dei singoli componenti del nucleo familiare e dalla valutazione di questo nel suo complesso, l'oggettiva impossibilità di ricollocare i due minori nell'ambito della famiglia di origine.
5.3. Le altre censure sono inammissibili, in quanto, per un verso, esse prospettano (in relazione all'opportunità di disporre nuove indagini tecniche, dedotta nel primo motivo) mere carenze motivazionali, e, per altro verso, tendono (con riferimento ai vizi motivazionali denunciati col secondo motivo) ad un diverso apprezzamento delle circostanze fattuali poste dalla Corte d'appello a base del proprio giudizio sulla persistenza dello stato di abbandono e sulla capacità di recupero della funzione genitoriale. La violazione di legge che rende esperibile il ricorso per cassazione a norma dell'art. 17 l. n. 184/1983, è, infatti, riferibile, com'è noto, alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso e alla legge regolatrice del processo, che comprende, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, anche l'inosservanza del principio che impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente o perplessa ed obbiettivamente incomprensibile, ovvero si risolva in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
E, nella specie, non sussiste tale carenza, perché la Corte d'appello ha ampiamente spiegato che ogni tentativo effettuato nell'arco della vicenda processuale per porre la madre in grado di svolgere con adeguatezza il ruolo assistenziale, educativo ed affettivo nei confronti dei due minori era stato ripetutamente vanificato dal riproporsi di situazioni di disturbi psicopatologici della madre, e di una complessiva situazione di inadeguatezza del suo nucleo familiare di origine, dovuto ad una intrinseca problematicità delle caratteristiche personali e relazionali dei suoi membri;
e che erano stati, altresì, vanificati anche i numerosi interventi volti a privilegiare il diritto dei minori a crescere nella loro famiglia e ad evitare la rescissione dei legami di sangue.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003