Articolo 3 del Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62
Articolo 2Articolo 4
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30 giugno 2024
Art. 3. Modifiche all'articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 1. All' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti da seguenti:
« 1. E' persona con disabilita' chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilita' ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessita' di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita', individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessita' di sostegno puo' essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo e' sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno e' intensivo e determina priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. »; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Persona con disabilita' avente diritto ai sostegni ». Note all'art. 3:
Per il testo dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si veda nelle note all'art. 2.
Entrata in vigore il 30 giugno 2024
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