Sentenza 10 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2004, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - rel. Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro tempore - e per quanto possa occorrere, dalla Agenzia delle entrate, in persona del Direttore Generale - domiciliate in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
AL IC s.p.a., in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'av. Claudio Toniolo del foro di Vicenza, giusta procura in calce al controricorso.
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, Sezione prima civile, n. 437/2000 del 2.3.2000/ 8.3.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2003 dal consigliere relatore Dott. Eugenio Amari;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Abbritti Pietro, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società AL IC s.p.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia l'Amministrazione finanziaria per sentire dichiarare l'inefficacia della normativa nazionale ove prevedeva il versamento di una tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione della società nel registro delle imprese e conseguentemente ordinare la restituzione delle somme da essa versate, con rivalutazione ed interessi dalla data del pagamento al saldo.
Sosteneva la contribuente che la citata normativa era in contrasto con la direttiva CEE 69/335 del 17.7.1969, che escludeva la possibilità di applicare alle società la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e la tassa annuale perché prive di carattere remunerativo.
Costituitosi il contraddittorio, l'amministrazione convenuta contestava l'ammissibilità e la fondatezza della domanda ed eccepiva la decadenza di cui all'art. 13 del d.P.R. 641/1972. Con sentenza del 22.12.1994/20.1.1995, il Tribunale di Venezia condannava l'Amministrazione finanziaria dello Stato al pagamento di lire 78.000.000, con gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo e compensazione delle spese del giudizio.
Proponeva appello l'Amministrazione finanziaria per sentire dichiarare, in totale riforma della sentenza di 1^ grado, il difetto di competenza del Tribunale di Venezia, e in subordine per sentire ritenere inammissibili e comunque infondate le pretese della contribuente;
in estremo subordine per sentire ridurre le pretese della società nei limiti dell'effettiva eccedenza rispetto ai costi del servizio reso.
Resisteva nel giudizio di 2^ grado la società deducendo l'infondatezza di i tutti motivi dell'appello.
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di del Tribunale, determinava in lire 63.000.000 la somma capitale che l'Amministrazione finanziaria era obbligata a restituire, con gli interessi come indicati nella sentenza di 1^ grado;
compensava le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio;
confermava nel resto la sentenza del Tribunale.
Propone ricorso per Cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione dell'art. 11, comma 3, della legge 448/1998 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. Resiste con controricorso la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria lamenta che la sentenza impugnata non ha fatto applicazione dello ius superveniens di cui all'art. 11 della legge n. 448/1998, che stabilisce, al 3^ comma, che "sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza".
Sostiene l'Amministrazione ricorrente che la Corte di appello avrebbe dovuto riformare la decisione di 1^ grado per quanto concerneva gli interessi sulle somme da rimborsare anche per il periodo precedente all'entrata in vigore del nuovo tasso (1.1.1999), così come stabilito dal 3 comma del citato art. 11 della legge 448/1998. Era d'altra parte errata, per la specialità dell'obbligazione tributaria rispetto a quella civilistica, la tesi del giudice di merito secondo cui l'art. 11, comma 3, della legge n. 448/1998 era in contrasto con il diritto comunitario ed con il principio di equivalenza accolto dalla Corte comunitaria.
2. La contribuente con controricorso eccepisce che lo ius superveniens trova applicazione solo per le questioni pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disposizione e non sulle questioni coperte dal giudicato qual era la determinazione nel tasso legale della misura degli interessi da corrispondere sulle somme da rimborsare. Nella fattispecie, invero, il Tribunale aveva determinato gli interessi nella misura legale e in ordine a tale statuizione, come evidenziato nella sentenza di 2^ grado, non era stato proposto appello, di guisa che si era formato il giudicato interno. In subordine, la società deduce che il motivo del ricorso deve essere rigettato per violazione del diritto comunitario da parte della norma nazionale. Assume che, in base al principio di equivalenza sancito dal diritto comunitario, sulle somme pagate erroneamente a titolo di rimborso per le tasse di iscrizione nel registro delle imprese devono essere corrisposti gli stessi interessi previsti per analoghi rimborsi in materia tributaria in tema di concessioni governative (d.P.R, 641/1972), disapplicando la normativa nazionale che prevede l'applicazione di un tasso nettamente inferiore.
In via ulteriormente subordinata, la contribuente chiede la sospensione del giudizio e la rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee della questione relativa alla violazione o meno nel caso di specie del principio di equivalenza. 3, È preliminare l'esame dell'eccezione di giudicato interno sollevata dalla contribuente.
L'eccezione è fondata.
La questione controversa, come già detto, è quella della misura della decorrenza degli interessi sulle somme da rimborsare in seguito al versamento delle tasse di concessione governativa sulla società. Il Tribunale aveva determinato detti interessi nella misura legale dalla della domanda. La Corte di appello ha tenuto ferma la statuizione del tribunale sul rilievo che "in difetto di impugnazione (principale o incidentale) sul punto risulta coperta dal giudicato interno la pronuncia di prime cure relativa alla decorrenza e alla misura degli interessi sulle somme restituende".
La pronunzia del giudice di appello in ordine alla formazione del giudicato interno in tema di interessi non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione.
Il ricorso dell'Amministrazione ricorrente è pertanto inammissibile, perché con esso non viene impugnata, in ordine alla misura e alla decorrenza degli interessi, la ratio decidendi della sentenza di appello sulla formazione del giudicato.
Ogni altra questione resta assorbita. Per completezza di trattazione si può solo rilevare, in materia di interessi, che la normativa comunitaria, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia (sentenza del 10.9.2002, nelle cause riunite C-216/99 e C- 222/99), osta a che uno stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario a condizioni meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi (Cass 7207/2003; cfr. anche Cass; 7682/2002;
Cass. 7236/2000). La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza processuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 100,00 per spese.
Così deciso in Roma, il 17/09/2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004