Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2002, n. 9589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9589 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
* Aula 'B' LA CORTE SUP095 89 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP SAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 4409/00 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron.25770 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep i Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 08/05/02 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, ! presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
HE MA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata 2002 del ricorso;
- resistente con mandato 2010 -1- avversO la sentenza n. 330/99 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 09/12/99 R.G.N. 2263/97; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 18/31 dicembre 1996 il Pretore di Parma, aderendo alle conclusioni del CTU, rigettava la domanda proposta da AR HE, nei confronti del Ministero dell'Interno, per ottenere l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento dal 1° giugno 1995, in relazione a domanda amministrativa del 31.5.1995. L'appello della signora HE, cui resisteva il Ministero, veniva accolto dal Tribunale di Bologna con sentenza del 9 giugno/9 dicembre 1999. I giudici di secondo grado condividevano le conclusioni del CTU dagli stessi nominato, difformi, sul punto della necessità di assistenza continua di cui alla legge n. 18 del 1980, da quelle del primo consulente. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di censura, il Ministero dell'Interno. Controparte ha depositato solo procura. Motivi della decisione Con i due motivi di ricorso la difesa del Ministero denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (primo motivo) e vizio di motivazione su punto decisivo della controversia (secondo motivo). Deduce che il Tribunale non ha spiegato le ragioni per le quali, in presenza di consulenze tecniche contrastanti, ha aderito alle conclusioni del secondo CTU. Assume, poi, che la consulenza tecnica di secondo grado e, di conseguenza, la sentenza che la ha condivisa, hanno errato, con motivazione carente e contraddittoria, nell'individuare i presupposti per l'insorgenza del 3 diritto all'indennità di accompagnamento, ritenendo sufficiente una grave difficoltà di deambulazione, mentre la legge richiede la impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Sul punto rileva, ancora, che nella relazione di consulenza richiamata dal Tribunale si evidenzia che "il grave disturbo della coordinazione e dell'equilibrio si riflettono negativamente sulla deambulazione che appare assai difficoltosa, con esigenza di continui appoggi, controllo, assistenza ed aiuto da parte dei familiari ...”. Verrebbe così introdotta una nozione di “deambulazione assistita a distanza", ovvero di deambulazione con necessità di supervisione e controllo, che sembra esulare dalla lettera e dalla ratio legis. Deduce, infine, che il CTU precisa più oltre che la deambulazione "pur faticosamente possibile risulta inefficace ai fini dell'autonomia di spostamento all'esterno del proprio domicilio", introducendo una distinzione, tra capacità di deambulare all'interno e all'esterno del domicilio, estranea alla legge;
richiama, sul punto, la sentenza n. 1339 del 3 febbraio 1993 di questa Corte. Il ricorso non è fondato. In ordine alla censura di omessa esplicitazione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale, nel contrasto fra le consulenze, a preferire la seconda, è sufficiente richiamare il costante orientamento della Corte, secondo il quale, se è vero che, in caso di difformità dei pareri espressi dai consulenti tecnici in primo ed in secondo grado, il giudice di appello può seguire l'uno o l'altro (o discostarsi da entrambi), purché dia adeguata giustificazione del suo convincimento, è anche vero che la necessità di una esplicita motivazione 4 viene meno quando il giudice di secondo grado segua il parere del consulente da lui nominato e questi abbia già criticamente esaminato le diverse conclusioni del primo consulente;
nel qual caso è sufficiente che il giudice di appello accetti ragionatamente le conclusioni del proprio consulente, senza necessità di minuziosa ed analitica confutazione degli argomenti propri dell'altra consulenza (v., fra le tante, Cass., 17 novembre 1983 n. 6848; 9 maggio 1987 n. 4288; 27 luglio 1996 n. 6792; 18 giugno 1998 n. 6106; 3 marzo 2001 n. 3093). Nella fattispecie in esame risulta che il secondo CTU dott. De Trizio -- la cui relazione può e deve essere direttamente esaminata dalla Corte, essendo stato denunciato un error in procedendo - ha dato atto, a pag. 11 della propria relazione (dopo avere riportato la diagnosi conclusiva di "Esiti di triplice intervento chirurgico di asportazione di emangioblastoma cerebellare con residua sindrome cerebellare, lieve emiparesi destra, deambulazione atassica;
note poliartrosiche, pregressa isteroannessiectomia bilaterale per leiofibromatosi uterina"), del diverso parere del precedente CTU dott. Beldrighi, che aveva ritenuto la situazione della signora HE "al limite delle condizioni previste per l'indennità di accompagnamento”; ritenendo, tuttavia, che non sia necessario che siano compromessi tutti gli atti quotidiani della vita, ma basti la incapacità a compiere tali atti in modo da rendere necessaria l'assistenza continua. E di tale incapacità ha dato atto nel passo riportato a pag. 5 della sentenza qui impugnata: la malata è parzialmente dipendente per quanto riguarda 244 le attività della vita vegetativa (lavarsi, vestirsi, alimentazione); un basso grado di autonomia è emerso all'esame delle attività nell'ambito della sfera 5 socio-relazionale con impossibilità ad eseguire lavori domestici, incapacità ad uscire dall'ambito domiciliare Il grave disturbo della dell'equilibrio si riflettono negativamente sulla coordinazione e deambulazione che appare assai difficoltosa, con esigenza di continui appoggi, controllo, assistenza ed aiuto da parte dei familiari;
tale ... funzione, pur faticosamente possibile, risulta inefficace ai fini dell'autonomia di spostamento all'esterno del proprio domicilio". Il Tribunale ha, quindi, motivatamente seguito parere del CTU dallo stesso nominato, così disattendendo il diverso parere del primo CTU, dal quale si era criticamente discostato il dott. De Trizio. Né il CTU di secondo grado (e, conseguentemente, il Tribunale) hanno ritenuto sufficiente, per l'insorgenza del diritto alla indennità, una deambulazione difficoltosa, così equiparandola ad una deambulazione impossibile. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 118 prevede la concessione della indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in gradi di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua. I due requisiti sono chiaramente alternativi;
e il CTU ha valorizzato le gravi difficoltà della signora HE a muoversi (“la deambulazione risulta francamente atassica con necessità di appoggio e di aiuto da parte dei familiari per evitare cadute", pag. 5 della sentenza) per ricavarne, unitamente alle riscontrate carenze di autonomia nelle attività elementari della vita quotidiana, la necessità di assistenza continua di cui alla seconda ipotesi del 6 citato art.
1. Irrilevante, nell'economia della decisione, è poi la segnalata impossibilità di movimento autonomo all'esterno del domicilio, indubbiamente insufficiente, da sola, per l'insorgenza del diritto (Cass., 3 febbraio 1993 n. 1339). Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato;
nessun provvedimento va preso in ordine alle spese, atteso che la signora HE ha depositato solo procura e non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma 1'8 maggio 2002. Il cons. estensore Il PresidentePresidente ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI IL CANCELLIERE Depostato in Cancelleria DELLA LOGGE 11-8-73 N. 533 TASSA oggi 2 LUG. 2002 ART. 10 AL CANCELLERE 7