Articolo 5 del Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 85
Articolo 4
Versione
29 febbraio 1992
Art. 5. 1. La CONSOB provvedera' ad emanare le disposizioni di attuazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 29 febbraio 1992
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