Sentenza 28 gennaio 2010
Massime • 1
Integra il tentativo di furto - e non il furto consumato - la sottrazione di merce all'interno di un supermercato, avvenuta in zona monitorata dal sistema di videosorveglianza, considerato che, in tal caso, l'avente diritto o, comunque, i soggetti da questi preposti sorvegliano tutte le fasi dell'azione furtiva, in modo da poterla interrompere in qualsiasi momento.
Commentari • 2
- 1. Brevi note sul momento consumativo del furto in supermercatoMaria Chiara Ubiali · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. Supermercato, furto, monitoraggio, intervento difensivo immediato, tentativoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/2010, n. 11592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11592 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 28/01/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 220
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI IA - Consigliere - N. 25389/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IZ MA N. IL 11/03/1986;
avverso la sentenza n. 10858/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 10/12/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA Arturo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che conclude per il rigetto e spese.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola che aveva dichiarato CA PA e IZ IA colpevoli del reato di furto e condannate alle pene di giustizia.
2.- La IZ propone ricorso per cassazione, deducendo che il fatto doveva qualificarsi come tentativo, in quanto la sottrazione di merce, all'interno del supermercato, era avvenuta mentre la zona era monitora dal sistema di video sorveglianza ed ella imputata si era trovava sotto il controllo del personale, come del resto riconosciuto per il concorrente minore, dalla Corte di Appello sezione minorenni. 3.- Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha affermato il principio che si è in presenza di tentativo allorquando l'avente diritto o persona da lui incaricate abbia sorvegliato tutte le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento (Cass., sez. 4, 7 maggio 2008, n. 36874;
Cass., sez. 3, 16 gennaio 2004, n. 7235). Nel merito, risulta dalla sentenza impugnata che l'addetto alla sorveglianza aveva monitorato tutta la fase dell'azione, chiamando i carabinieri;
per cui può riconoscersi soltanto il tentativo, come del resto qualificato per i coimputati minorenni dalla sezione relativa della stessa Corte.
La pena può essere rideterminata in questa sede, ex art. 620 c.p.p., lett. l), tenuto conto dei criteri adottati dal giudice del merito, in mesi sei di reclusione ed Euro 120 di multa. Ne consegue l'annullamento senza rinvio, in tale parte, della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato il fatto come tentato furto aggravato, ridetermina la pena in mesi sei di reclusione e 120 Euro di multa.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2010