Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12625 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
I D A 12625/03 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T T L , R O . A A B ' S N I L E L D P 3 E S 7 A I D - T N 8 I S - S G 1 O N O 1 P E A M S I E D I E A G A IN NOME DEL POP ITALIANO , D G O O E E T R L T T T I S N I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R E A I G S L Oggetto E D E L R E O D Opposizione agli atti SEZIONE TERZA CIVILE esecutivi: cessazione della materia del contendere Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1282/01 NICASTRO Presidente Dott. Gaetano Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 26507 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio SEGRETO ww Consigliere Ud.14/02/03 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: VAN ZANTEN PLANT DI GORDIJN A & C SAS IN LIQ, in persona del liquidatore e legale rappresentante Avv. Antonio Fiamingo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PANUCCIO, difesa dall'avvocato FRANCESCO CARNUCCIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PILEGGI RAFFAELE, PILEGGI ATTILIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI 19, presso 10 studio dell'avvocato MARIO VOLPE, difesi 2003 dagli avvocati PIETRO ALVARO, MAURO SAĻMASO, giusta 437 delega in atti;
1 controricorrenti - avverso la sentenza n. 261/99 del Tribunale di LOCRI SEZ DIST SIDERNO, emessa il 22/12/99 e depositata il 22/12/99 (R.G. 261/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio TI SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 13 settembre 1997 la so- cietà AN TE ST s.a.s. proponeva opposizione av- verso l'ordinanza depositata in data 4 settembre 1997 dal Pretore circondariale di CR addetto alla sezione distaccata di NI quale giudice della esecuzio- ne.A fondamento del gravame la detta società eccepiva la nullità del provvedimento non motivato su istanza di sospensione e invalido per la assegnazione delle somme esistenti presso il terzo. contraddittorio con le contropartiIstauratosi il GI TI e FF, costoro contestavano il fondamento dell'opposizione. Il Tribunale di CR , con sentenza del 22 dicembre 1999 dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando tra le parti 2 le spese processuali. In particolare il tribunale fon- dava la propria decisione su un giudicato esterno tra le parti che accertava la inesistenza dei diritti dei Puleggi ad agire in executivis in danno della società opponente. Contro la decisione ricorre la società esecutata deducendo due motivi di censura;
resistono le
contro
- parti con controricorso.La ricorrente ha prodotto tar- diva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve rilevarsi la tardività della memoria che non risulta depositata in termini (art.378 cpc), essendo priva della attestazione e data del depo- sito;
parimenti irrituale è la allegazione della docu- mentazione, sia in relazione alla tardività sopraindi- cata sia in relazione agli adempimenti di cui allo art.372 c.p.c. Il ricorso appare fondato in ordine ai motivi de- dotti. Nel PRIMO MOTIVO si deduce l'error in procedendo per essere stata dichiarata erroneamente la inammissi- bilità dell'opposizione in quanto tardiva. Risulta infatti per tabulas che l'ordinanza, emessa fuori udienza, è stata comunicata alla ricorrente il 12 settemre 1997 e che il ricorso è stato depositato il 1 3 giorno dopo, e cioè in termini (art.617 secondo comma c.p.c) , il giudice adito doveva entrare nel merito ed esaminare la fondatezza o meno della opposizione. Nel SECONDO MOTIVO si deduce l'error in procedendo e la omessa pronuncia sul rilievo che l'opposizione agli atti esecutivi era fondata sul giudicato esterno da cui risultava la inesistenza del credito azionato e che vi era l'interesse dello opponente ad una pronuncia di invalidazione dell'ordinanza di assegnazione delle somme. La censura è parzialmente fondata in relazione all'interesse dell'opponente ad una statuizione sulla opposizione agli atti esecutivi e sul riparto delle spese giudiziali, essendo la compensazione giustificata dal giudice con la dichiarata inammissibilità; manca invece, proprio per effetto del giudicato esterno (cfr: sentenza del tribunale di CR 4934/99) la possibilità tecnica di una seconda invalidazione di un provvedimento già dichiarato inefficace nella sen- tenza richiamata. Peraltro esattamente il Tribunale di CR, nella parte motiva, tiene conto della efficacia del giudicato esterno e della insussistenza del diritto dei GI ad agire in executivis in danno della società opponen- l'inefficacia dell'ordinanza impugnata ete, ritenendo la cessazione della materia del contendere. Pertanto vi sul è stata una pronuncia sostanziale implicita anche dell'opposizione in accoglimento della eccezione tema del giudicato esterno. All'accoglimento del ricorso per quanto di ragione segue la cassazione della decisione impugnata senza dal luogo a rinvio, potendosi provvedere ai sensi dello art. 384 c.p.c. anche sul merito della opposizione che deve essere accolta con la relativa pronuncia sulle spese. Peraltro, anche per le spese del giudizio di oppo- sizione, in relazione alla natura delle questioni pro- cessuali ed alla considerazione del giudicato ester- no, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di quel grado di giudizio;
pari- menti sussistono giusti motivi per compensarle anche in questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso per quanto di ragione, cassa la impugnata sentenza e decidendo nel merito compensa le spese del giudizio di opposizione e di questo giudizio di cassazione tra le parti in lite. A I R . E 3 L Roma 14 febbraio 2003. 0 L 1 a E 0 t C s i C 2 t E t N . a A R O Il Presidente G. Nicastro B C E G I o N L A I t n L вибаш шида e O E c T Il relatore G. B. Petti C o A n N T I Gwan Balth It n I A S C O . P L i I IL CANCELLIERE C1 E g g D Innocenzo Battista 5 O