CASS
Sentenza 10 febbraio 2023
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 5746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5746 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
sul ricorso proposto da SENTENZA UN MA RO nata a [...] il [...]; FE NZ nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 10/03/2022 del tribunale di Gela;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 10 marzo 2022, il tribunale di Gela, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di UN MA RO e FE NZ, per la sospensione di ingiunzioni a demolire adottate dalla Procura di Gela in correlazione con l'ordine di demolizione statuito con sentenze irrevocabili di condanna di opere abusive, n. 121/1994 e 73/96, rispettivamente emesse nei confronti dei due predetti ricorrenti, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso UN MA RO e FE NZ mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5746 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 19/01/2023 3. Si deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. rappresentandosi come il rigetto della domanda, fondato sulla non plausibilità dell'accoglimento prossimo della proposta domanda di condono, sarebbe basato sull'analisi erronea del materiale al riguardo disponibile ed analizzato. 4. I ricorsi sono inammissibili. Va premesso che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Nel caso in esame i ricorrenti non si sono confrontati appieno con la motivazione: il giudice ha tra l'altro sottolineato la assenza di prova di coincidenza tra le opere oggetto dell'ordine di demolizione e quelle oggetto della richiesta di sanatoria. Rispetto a tale punto, che appare chiaramente dirimente, i ricorrenti non contrappongono alcuna specifica censura, limitandosi a sostenere la avvenuta allegazione di riferimenti catastali dell'immobile senza altra illustrazione dei medesimi, senza invero spiegarli rispetto alla prospettiva dedotta in ordinanza e non potendo certo questa Corte effettuare analisi su circostanze di fatto. Quanto all'ulteriore punto inerente il mancato versamento degli oneri concessori, il giudice ha al riguardo spiegato, in maniera puntuale, come da una parte risulti un versamento del 1996, per circa due milioni di lire, privo di ogni riferimento alla istanza di condono, dall'altra non emergerebbe nessuna altra attestazione di pagamento, sebbene risulti che nel 2009 il Comune, in sede di revoca del rigetto della domanda, avrebbe proceduto alla determinazione degli oneri concessori e della oblazione dovuta. Il tribunale ha anche aggiunto che risulterebbe al riguardo solo una attestazione del tecnico di fiducia per cui "gli oneri richiesti sono stati pagati e che la pratica risulta completa di ogni documento richiesto", senza alcuna allegazione documentale. Anche rispetto a tali profili i ricorrenti si limitano a sostenere che in base ad un atto allegato emergerebbe l'integrale pagamento già al momento della domanda, in chiaro contrasto con il rilievo per cui ben dopo la predetta domanda, ossia nel 2009, il comune avrebbe determinato quanto dovuto dai richiedenti la sanatoria. 2 Si tratta di profili essenziali, che fondano la decisione nella parte in cui si prospetta il 'non prevedibile accoglimento della domanda e che rendono pleonastica ogni ulteriore considerazione sui temi pure emersi in ordinanza. 5. Pertanto a fronte dei principi per cui in tema di reati edilizi non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (cfr. Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016 Rv. 267413 - 01 Giordano) e l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (cfr. Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007 Rv. 238145 - 01 Parisi), nel caso in esame gli stessi appaiono rispettati, avendo il giudice effettuato un'attenta verifica, con cui ha escluso dati essenziali per l'accoglimento della domanda ancora pendente senza che i ricorrenti abbiano, da parte loro, in ricorso, contrapposto specifiche censure in termini di violazione di legge e di vizio motivazionale. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 19/01/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 10 marzo 2022, il tribunale di Gela, adito quale giudice dell'esecuzione nell'interesse di UN MA RO e FE NZ, per la sospensione di ingiunzioni a demolire adottate dalla Procura di Gela in correlazione con l'ordine di demolizione statuito con sentenze irrevocabili di condanna di opere abusive, n. 121/1994 e 73/96, rispettivamente emesse nei confronti dei due predetti ricorrenti, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso UN MA RO e FE NZ mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5746 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 19/01/2023 3. Si deduce il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. rappresentandosi come il rigetto della domanda, fondato sulla non plausibilità dell'accoglimento prossimo della proposta domanda di condono, sarebbe basato sull'analisi erronea del materiale al riguardo disponibile ed analizzato. 4. I ricorsi sono inammissibili. Va premesso che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Nel caso in esame i ricorrenti non si sono confrontati appieno con la motivazione: il giudice ha tra l'altro sottolineato la assenza di prova di coincidenza tra le opere oggetto dell'ordine di demolizione e quelle oggetto della richiesta di sanatoria. Rispetto a tale punto, che appare chiaramente dirimente, i ricorrenti non contrappongono alcuna specifica censura, limitandosi a sostenere la avvenuta allegazione di riferimenti catastali dell'immobile senza altra illustrazione dei medesimi, senza invero spiegarli rispetto alla prospettiva dedotta in ordinanza e non potendo certo questa Corte effettuare analisi su circostanze di fatto. Quanto all'ulteriore punto inerente il mancato versamento degli oneri concessori, il giudice ha al riguardo spiegato, in maniera puntuale, come da una parte risulti un versamento del 1996, per circa due milioni di lire, privo di ogni riferimento alla istanza di condono, dall'altra non emergerebbe nessuna altra attestazione di pagamento, sebbene risulti che nel 2009 il Comune, in sede di revoca del rigetto della domanda, avrebbe proceduto alla determinazione degli oneri concessori e della oblazione dovuta. Il tribunale ha anche aggiunto che risulterebbe al riguardo solo una attestazione del tecnico di fiducia per cui "gli oneri richiesti sono stati pagati e che la pratica risulta completa di ogni documento richiesto", senza alcuna allegazione documentale. Anche rispetto a tali profili i ricorrenti si limitano a sostenere che in base ad un atto allegato emergerebbe l'integrale pagamento già al momento della domanda, in chiaro contrasto con il rilievo per cui ben dopo la predetta domanda, ossia nel 2009, il comune avrebbe determinato quanto dovuto dai richiedenti la sanatoria. 2 Si tratta di profili essenziali, che fondano la decisione nella parte in cui si prospetta il 'non prevedibile accoglimento della domanda e che rendono pleonastica ogni ulteriore considerazione sui temi pure emersi in ordinanza. 5. Pertanto a fronte dei principi per cui in tema di reati edilizi non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (cfr. Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016 Rv. 267413 - 01 Giordano) e l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (cfr. Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007 Rv. 238145 - 01 Parisi), nel caso in esame gli stessi appaiono rispettati, avendo il giudice effettuato un'attenta verifica, con cui ha escluso dati essenziali per l'accoglimento della domanda ancora pendente senza che i ricorrenti abbiano, da parte loro, in ricorso, contrapposto specifiche censure in termini di violazione di legge e di vizio motivazionale. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 19/01/2023.