Legge 7 luglio 1970, n. 600

Commentario1

  • 1Risoluzione del 17/01/1979 n. 251352 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari
    Min. Finanze · 17 gennaio 1979

    Codesto Ispettorato, nel riferire che alcuni professionisti della Regione hanno espresso l\'avviso che le agevolazioni fiscali in favore delle Ville Venete previste dalla L. 6 marzo 1958, n. 243 e successive proroghe siano tuttora operanti, fa presente di nutrire delle perplessita\' al riguardo, considerato il disposto dell\'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante l\'abrogazione della maggior parte delle agevolazioni tributarie. Ritiene infatti codesto Ufficio che il carattere generale di detta norma comporti necessariamente, sotto il profilo tributario, la cessazione delle particolari agevolazioni recate in materia dalla citata L. n. 243/1958, non sussistendo …

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Giurisprudenza1

  • 1Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sentenza 12/04/2021, n. 3266
    Provvedimento: Sentenza n. 3266/2021 Depositato il 12/04/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Regionale di Sicilia riunita in udienza il 08/07/2020 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: AREZZO DOMENICO, Presidente FAILLA CARMELO, Relatore GIUFFRE ANTONIO, Giudice in data 08/07/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 28/2015 depositato il 07/01/2015. proposto da AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RAGUSA contro Resistente_1 Difeso da Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1106/2014 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria …
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    • inesistenza notifica·
    • compensazione spese processuali·
    • deducibilità contributi previdenziali·
    • spese inerenti attività professionale·
    • sanatoria notifica·
    • reddito professionale·
    • art. 65 D.P.R. n. 600/1973·
    • appello incidentale·
    • notifica atti impositivi

Versioni del testo

  • Art. 1.
    L' articolo 1 della legge 5 agosto 1962, n. 1336 , e' sostituito dal seguente:
    "L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' prorogata fino al 31 dicembre 1976. Nessun contributo obbligatorio e' dovuto dagli enti consorziati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa".
  • Art. 2.
    L' articolo 26 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' sostituito dal seguente:
    "L'approvazione del progetto e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, per i quali siano stati concessi i mutui ai sensi dell'articolo 21, sono demandate alla competente Soprintendenza ai monumenti, che vi provvede di concerto con l'ente".
  • Art. 3.
    La lettera f) dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1962, n. 1336 , e' sostituita dalla seguente:
    "f) dai soprintendenti ai monumenti e dai soprintendenti alle gallerie per le province di cui all'articolo 2".