Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3476 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' M IN NO0 3476 /03 REPU EL POPOL ITA ANG LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 18199/00 n. 7878 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Cro Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 12/12/02 Dott. Giovanni GIACALONE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LO NO PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato FABIO FABBRINI, che 10 rappresenta e difende unitamente SPEDALIERE, giusta delega inLEOPOLDO all'avvocato atti;
ricorrente
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. MARIA MEDIATRICE N. 1, presso lo studio 2002 dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e 5424 -1- difende, giusta procura speciale atto notar FILIPPO CORIGLIANO di ROMA del 6 novembre 2002, Rep. 36149; - resistente con procura avversO la sentenza n. 3238/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 30/05/00 R.G.N. 43592/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato BUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 12 aprile 1995 IU Lo ON, dipendente della FERROVIE DELLO STATO S.p.a.. chiese che il Pretore di Napoli dichiarasse che le malattie dalle quali egli era affetto erano dipendenti da causa di servizio e condannasse la predetta società al pagamento dei conseguenti benefici economici. La società eccepì la nullità del ricorso per carente esposizione dei fatti e mancata precisazione dei benefici richiesti. II Pretore accolse la domanda. Con sentenza del 30 maggio 2000 il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo. Afferma il Tribunale che la genericità della richiesta attinente ai Luow benefici ed il fatto che questi non discendono meccanicamente dal mero accertamento della dipendenza delle malattie da causa di servizio rende nulla la relativa domanda. E la residua domanda, relativa al mero accertamento della dipendenza delle malattie da causa di servizio, avendo per oggetto non un diritto bensì un mero fatto, è, secondo il pensiero della giurisprudenza di legittimità, inammissibile. Per la cassazione di questa sentenza ricorre IU Lo ON. percorrendo le linee d'un unico motivo: la FERROVIE DELLO STATO S.p.a. non si è costituita. Motivi della decisione Con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge 2 luglio 1983 n. 1622. del D.M. 6 dicembre 1979 n. 1732 e del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 nonché erronea interpretazione dell'art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, il 3 ricorrente sostiene che secondo questa normativa il termine per la presentazione della domanda di equo indennizzo decorre dal giorno in cui al dipendente è notificato l'atto di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio. D'altro canto. con il Foglio Disposizioni Compartimentali. il MINISTERO DEI TRASPORTI prevedeva espressamente l'eventualità che si richiedesse esclusivamente il riconoscimento delladella dipendenza dell'infermità da causa di servizio. La differenziazione del riconoscimento di questa dipendenza permane con il d.P.R. 20 aprile 1994 n. 349. Ruow Solo in presenza del riconoscimento di questa dipendenza è poi possibile ottenere altri benefici: il rimborso spese. la pensione privilegiata, il mutamento delle mansioni. Nel caso in esame. l'accertamento non riguardava un mero fatto. bensì una situazione giuridicamente rilevante. Il ricorso è infondato. La decisione impugnata è fondata su due argomentazioni interdipendenti: la genericità della domanda di condanna, e l'inammissibilità della domanda di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio. La prima argomentazione non è oggetto di specifica censura. Il ricorrente rileva specificamente (pur a diverso fine) che dal riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio discende una pluralità di diritti. quali l'equo indennizzo, il rimborso spese. la pensione privilegiata, il mutamento di mansioni. E tuttavia, questa stessa astratta pluralità determina la genericità (e la conseguente inammissibilità) della domanda avente come concreto oggetto i benefici dipendenti e/o connessi al riconoscimento della 4 predetta dipendenza (per l'inammissibilità della domanda diretta ad ottenere, con il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, la condanna ai "benefici previsti dalla legge", Cass. 5 giugno 1996 n. 5220). In ordine alla seconda argomentazione, è da osservare che (anche ex art. 99 cod. proc. civ.) oggetto del giudizio è l'esistenza od inesistenza del diritto soggettivo (affermato o negato). L'interesse, richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ.. è, nei confronti del diritto, un distinto presupposto. necessario all'ammissibilità della domanda, per il quale si esige non solo che la Ruolo domanda abbia per oggetto l'affermazione o la negazione d'un diritto, bensi che questa affermazione o negazione sia fondata su uno specifico interesse. Il diritto è l'oggetto (affermato o negato) della domanda, quale finalità oggettiva, cui l'attore tende;
l'interesse è il presupposto che legittima la domanda: una situazione soggettiva, in cui l'attore stesso versa, in relazione all'oggetto della sua richiesta. Da ciò discende che l'esistenza dell'interesse ad un accertamento (come l'accertamento del presupposto d'un particolare diritto), non è sufficiente a rendere ammissibile la domanda, essendo necessario che questa, oltre ad essere fondata su un interesse, abbia per oggetto un diritto. E nel caso in esame, l'interesse ad ottenere l'accertamento della dipendenza dell'infermità dal lavoro svolto (quale presupposto del diritto all'equo indennizzo od alla pensione privilegiata od al rimborso spese), interesse che il ricorrente invoca per rendere ammissibile la sua domanda. non è sufficiente censura della decisione. 5 Ciò che è necessario è il diritto. quale oggetto della domanda. E pertanto la domanda di accertamento è ammissibile ove l'accertamento abbia per oggetto un diritto. Alcune disposizioni (come, ad esempio, l'art. 222 della legge 30 marzo 1971 n. 118) prevedono espressamente che l'accertamento dello stato d'invalidità possa essere oggetto di tutela giurisdizionale: in queste ipotesi. lo stato d'invalidità non costituisce un mero fatto materiale, poiché è dalla norma elevato alla dignità di diritto. Tale non è la posizione del dipendente della FERROVIE DELLO STATO S.p.a. che chieda il mero riconoscimento della dipendenza dell'infermità dal servizio prestato: la relativa domanda, avendo per oggetto l'accertamento d'un mero fatto, pur giuridicamente rilevante, è inammissibile (e plurimis. Cass. 5 giugno 1996 n. 5220). Ciò nel caso in esame. La domanda, per la richiesta di condanna è carente per genericità, e per la richiesta di accertamento è inammissibile. 53: Il ricorso deve essere respinto. Le spese devono essere compensate.
PQM
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma. il 12 dicembre 2002. Tieto Cusco Il Consigliere estensore IL PRESIDENŢE Bui ла QuianaLavelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 6 oggi -7 MAR 2003 CANCELLIE