Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2002, n. 17634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17634 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 LA COR1 7634/02 (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIAN LA COR E SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto --- - ----▬▬▬ LOCAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente - R.G.N. 17853/99 Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere T Cron. 41485 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere Ud.17/10/02 Dott. Ennio MALZONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UT IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell'avvocato CARMINE MONACO SORGE, difeso dagli avvocati GIULIANA DE GIORGIO, VINCENZO SANTELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LARRAVIDE SOMANO MONICA;
- intimata avverso la sentenza n. 14/99 del Giudice di pace di ATESSA, 17/6/1999, depositata il 30/06/99; RG.13/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1954 udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Ernesto -1- LUPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 18 dicembre 1998 TO AN si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Atessa con cui egli era stato condannato a pagare L.
1.800.000 a ON Isabel VI Samano, a seguito del mancato pagamento di L. 150.000 mensili che il AN aveva promesso di versare alla VI per il godimento esclusivo di un appartamento di comune proprietà per quote diverse. L'opponente eccepiva l'incompetenza per materia e per territorio del giudice di pace, ritenendo che la controversia concerneva la locazione di un immobile sito in Roma. Costituitasi la VI, che chiedeva il rigetto dell'opposizione, il Giudice adito, con la sentenza depositata il 30 giugno 1999, ha dichiarato la propria competenza ed ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo. TO AN ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. La VI non ha svolto attività difensiva. Il giudizio è stato rimesso per la decisione in camera di consiglio a norma del nuovo testo dell'art.375 c.p.c., ma, dopo le conclusioni del P.M., il Collegio ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Motivi della decisione. 1.- Dei tre motivi del ricorso pregiudiziale è l'esame del secondo, con cui il ricorrente deduce la "violazione dell'art.8 c.p.c. e art.447-bis c.p.c. con riferimento all'art.360 n.2 e 3 c.p.c.", osservando che il credito fatto valere con la richiesta di decreto ingiuntivo “era inerente a quota fitto" e quindi costituiva il corrispettivo del godimento dell'immobile, 3 onde la competenza era del Pretore di Roma, come era stato eccepito nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Il motivo di ricorso è fondato. Nel ricorso per decreto ingiuntivo, costituente la domanda sulla base della quale va determinata la competenza, la ricorrente VI, premesso di essere comproprietaria con il coniuge (separato) AN di metà di un appartamento ad uso abitativo sito in Roma, ha fatto valere il credito da lei vantato nei confronti del AN per il mancato "versamento della quota di fitto" di detto immobile, facendo quindi derivare il credito dalla locazione dello stesso. Il Giudice di pace, nella sentenza impugnata, ha giudicato infondata l'eccezione di incompetenza per materia e per territorio کیا ritualmente eccepita dal AN nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo che "valgano le regole relative al G. di P. sul credito e non quelle relative alla locazione certamente demandate alla competenza del Pretore". Ma il giudicante non ha individuato una fonte del credito vantato dalla VI diversa dalla locazione;
al contrario ha, successivamente, affermato che l'appartamento era "in godimento esclusivo" del AN, ricollegando la somma pretesa dalla VI a tale godimento, e non ad altro fatto costitutivo del diritto di credito. La domanda della VI, che spetta a questa Corte interpretare ai fini della determinazione del giudice competente, ha introdotto, pertanto, una causa di locazione. Essa, quando è stata proposta, rientrava nella competenza per materia del pretore (ai sensi dell'art.8, secondo comma, n.3 c.p.c. all'epoca vigente), e non del giudice di pace. 4 L'incompetenza del giudice di pace non è venuta meno a seguito della successiva abrogazione dell'art.8 c.p.c., disposta, a decorrere dal 2 giugno 1999, dall'art.49 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n.51, sull'istituzione del giudice unico di primo grado. L'art. 1, comma 1, di quest'ultimo testo normativo, nel sopprimere l'ufficio del pretore, ha disposto che “le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario", ad eccezione "dei casi in cui è diversamente disposto" dal decreto stesso. Tale diversa disposizione deve essere espressa, come si desume dal successivo art.244, comma 2, in cui, con norma generale, si dispone che “le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorità sono attribuite al tribunale in composizione monocratica". Poiché nel decreto legislativo n.51/98 non vi è alcuna disposizione che prevede una competenza del giudice di pace in materia di locazione, la competenza per materia già spettante al pretore ai sensi dell'art.8 c.p.c. deve ritenersi trasferita al tribunale in composizione monocratica. Quindi la presente causa è ora di competenza del tribunale del luogo ove è posto l'immobile (art.21 c.p.c.). 2.- La fondatezza del secondo motivo del ricorso comporta l'assorbimento del primo e del terzo motivo. 3.- La sentenza impugnata va cassata, con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo, emesso da giudice incompetente (Sez. un. 18 luglio 2001 n.9769). Va dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Roma. 6 4.- Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e ne dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 17 novembre 2002. Il Relatore-Estensore Il Presidente Еллихо про битаи вата IL CANCELLIERE C1 IN Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 11 DIC. 2002. IL CANCELLIERE C1 CE Battista