CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22022 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AO AM, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2021 del CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata;
lette le conclusioni del difensore Avv. Tullio ZAMPACORTA, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge, anche con le ulteriori conclusioni scritte del 31/01/2023. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 21/02/2021 ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pescara del 06/07/2020, concedendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e riducendo la pena inflitta per il reato contestato alla Di LO MA (art. 628 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione Di LO MA, a mezzo del proprio difensore, proponendo un solo motivo di ricorso con il quale è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica in ordina al mancato annullamento della sentenza di primo grado per assenza dell'imputata detenuta per altra causa e non comparsa, in presenza di legittimo impedimento a comparire non rilevato dall'organo collegiale. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22022 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 16/02/2023 , 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso proposto è fondato. Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza di primo grado pronunciata in data 06/07/2020 dal Tribunale di Pescara e di quella pronunciata dalla Corte di appello di L'aquila in data 21/02/2021, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio. 2. Dalla considerazione degli atti presenti al fascicolo, possibile in relazione al tipo di vizio denunciato, è emerso effettivamente che in data 06/07/2020 la difesa della ricorrente aveva dedotto il legittimo impedimento della Di LO MA ristretta agli arresti domiciliari per altra causa. 3. Questa Corte nella sua massima espressione aveva già affermato che la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (Sez. U, n. 37483/2006, Arena, Rv. 234600-01). Il principio in questione è stato di recente ribadito, avendo le Sezioni Unite nuovamente affermato che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (Sez. U, n. 7653 del 30/09/2022, Costantino, Rv. 282806-01). Ne consegue che il mancato differimento dell'udienza per legittimo impedimento della ricorrente risulta realizzato in violazione del fondamentale principio al pieno contraddittorio tra le parti in relazione al fondante diritto di partecipazione riconosciuto all'imputato, atteso che, secondo l'interpretazione ermeneutica sopra richiamata, la centralità della partecipazione dell'interessato al processo impone di escludere la legittimità di una interpretazione che si basi sulla configurazione della partecipazione dell'imputato come un interesse perseguibile su sua iniziativa, e non come un diritto, non potendo essere ritenute prevalenti sul diritto alla partecipazione in caso di impedimento esigenze di funzionalità e celerità del processo. < ix, 2
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza di primo grado pronunciata in data 06/07/2020 dal Tribunale di Pescara e quella pronunciata dalla Corte di appello di L'Aquila in data 21/02/2021 nei confronti di Di LO MA e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio. Così deciso il 16 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata;
lette le conclusioni del difensore Avv. Tullio ZAMPACORTA, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge, anche con le ulteriori conclusioni scritte del 31/01/2023. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 21/02/2021 ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pescara del 06/07/2020, concedendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e riducendo la pena inflitta per il reato contestato alla Di LO MA (art. 628 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione Di LO MA, a mezzo del proprio difensore, proponendo un solo motivo di ricorso con il quale è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica in ordina al mancato annullamento della sentenza di primo grado per assenza dell'imputata detenuta per altra causa e non comparsa, in presenza di legittimo impedimento a comparire non rilevato dall'organo collegiale. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22022 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 16/02/2023 , 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso proposto è fondato. Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza di primo grado pronunciata in data 06/07/2020 dal Tribunale di Pescara e di quella pronunciata dalla Corte di appello di L'aquila in data 21/02/2021, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio. 2. Dalla considerazione degli atti presenti al fascicolo, possibile in relazione al tipo di vizio denunciato, è emerso effettivamente che in data 06/07/2020 la difesa della ricorrente aveva dedotto il legittimo impedimento della Di LO MA ristretta agli arresti domiciliari per altra causa. 3. Questa Corte nella sua massima espressione aveva già affermato che la detenzione dell'imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (Sez. U, n. 37483/2006, Arena, Rv. 234600-01). Il principio in questione è stato di recente ribadito, avendo le Sezioni Unite nuovamente affermato che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (Sez. U, n. 7653 del 30/09/2022, Costantino, Rv. 282806-01). Ne consegue che il mancato differimento dell'udienza per legittimo impedimento della ricorrente risulta realizzato in violazione del fondamentale principio al pieno contraddittorio tra le parti in relazione al fondante diritto di partecipazione riconosciuto all'imputato, atteso che, secondo l'interpretazione ermeneutica sopra richiamata, la centralità della partecipazione dell'interessato al processo impone di escludere la legittimità di una interpretazione che si basi sulla configurazione della partecipazione dell'imputato come un interesse perseguibile su sua iniziativa, e non come un diritto, non potendo essere ritenute prevalenti sul diritto alla partecipazione in caso di impedimento esigenze di funzionalità e celerità del processo. < ix, 2
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza di primo grado pronunciata in data 06/07/2020 dal Tribunale di Pescara e quella pronunciata dalla Corte di appello di L'Aquila in data 21/02/2021 nei confronti di Di LO MA e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio. Così deciso il 16 febbraio 2023.