1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) .
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) .
3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresi' previste azioni di sistema a livello centrale, nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalita' di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalita' necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonche' la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego. ((24)) 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome, anche attraverso le societa' a partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell' articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unita' di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilita' del Fondo di cui all' articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni. ((24)) 3-ter. All' articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "le regioni sono autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell' articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , sono autorizzati";
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacita' assunzionali di cui all' articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall' articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 . Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all' articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ". ((24)) 3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell' articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 , attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all' articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 . Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 . ((24)) 4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) .
4-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) .
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) .
6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) .
7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) .
7-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) .
8. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 255 e 258, le parole: "Fondo per il reddito di cittadinanza", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»;
b) al comma 258:
1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
2) al primo periodo sostituire le parole «e un importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;
3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,» sono soppresse. ((24)) 8-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) .
8-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) .
9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) .
10. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) .
11. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) .
12. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) .
(22)
------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto:
- (con l'art. 84, comma 13) che "Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari gia' percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennita' di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennita' si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennita' dovuto in ciascuna mensilita'. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell'indennita'. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , e' incrementata di 72 milioni di euro per l'anno 2020";
- (con l'art. 85, comma 3) che "L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 27 , 28 , 29 , 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , ovvero con una delle indennita' disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l'indennita' di cui all'articolo 84 del presente decreto e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . L'indennita' non spetta altresi' ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennita' non spetta altresi' ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennita' medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari gia' percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennita' di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennita' si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennita' dovuto in ciascuna mensilita'. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , e' incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020";
- (con l'art. 94, comma 1) che "In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonche' di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza e' dispensato dalla comunicazione di cui all' articolo 3, comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , con riferimento ai redditi percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo.
Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , e' incrementata di 57,6 milioni di euro per l'anno 2020". ------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 371) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , e' incrementata di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029". ------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 , convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 , ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , e' incrementata di 1.000 milioni di euro per le finalita' ivi previste".
Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o piu' contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , fino al limite massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge e' sospeso per la durata dell'attivita' lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi. A tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021". ------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 , ha disposto (con l'art. 11, comma 13) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , e' incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2021". --------------- AGGIORNAMENTO (19)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l'art. 1, comma 73) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , e' incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029". ------------- AGGIORNAMENTO (22)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 313) che "Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla poverta' e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , e' riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilita'";
- (con l'art. 1, comma 314) che "Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilita', come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 , minorenni o persone con almeno sessant'anni di eta'";
- (con l'art. 1, comma 319) che "L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 , come rideterminata da ultimo ai sensi dell' articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , e' ridotta di 958 milioni di euro per l'anno 2023". --------------- AGGIORNAMENTO (24)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 aveva disposto (con l'art. 1, comma 318) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Successivamente, la L. 29 dicembre 2022, n. 197 , come modificata
dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48 , ha disposto (con l'art. 1, comma 318) il venir meno dell'abrogazione dei commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 8 del presente articolo.