CASS
Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2023, n. 38652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38652 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LL NI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 22/03/2023 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha parzialmente annullato il decreto di sequestro probatorio emesso nei confronti del ricorrente in relazione al reato di usura e limitatamente ad una somma di danaro, mentre ha mantenuto il vincolo con riferimento ad altri beni in sequestro. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38652 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/07/2023 2. Ricorre per cassazione NI LL, deducendo violazione di legge per il mancato avviso al difensore di fiducia del ricorrente (Avv. Giancarlo Panariello) della data dell'udienza di trattazione dell'istanza di riesame, che non era stato recapitato al difensore in quanto l'avviso a mezzo pec era stato rifiutato dal sistema, come emerge dagli atti, senza che venisse effettuata nei termini altra notifica regolare nonostante la comunicazione di mancata consegna la consentisse. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte formatasi su casi (solo) analoghi a quello in esame, in tema di notificazione al difensore tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione dell'atto mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata sia imputabile al destinatario. (Fattispecie in cui la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica innanzi alla Corte di cassazione, correttamente inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito dal difensore, era risultata impossibile perché rifiutata dal sistema) (Sez. 5, n. 41697 del 13/05/2019, Carbone, Rv. 277640). Tuttavia, nel caso di specie, dalla lettura dell'avviso in atti - che segnala un "errore 5.0.1 Namirial spa" con la successiva indicazione che "presso il gestore ricevente si è verificato un errore tecnico che impedisce la consegna, il messaggio è stato rifiutato dal sistema" - non è possibile attribuire con certezza tale errore al destinatario, anche in assenza di specifiche deduzioni o dimostrazioni in tal senso della parte pubblica. Ne consegue che si è verificata la violazione delle prerogative difensive indicate dal ricorrente, attraverso la mancata, regolare, citazione del difensore per l'udienza di trattazione della richiesta di riesame, che dovrà avere nuovamente luogo in sede di rinvio previa rinnovazione dell'avviso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.07.2023. Il Consigliere estensore Il Pre dente
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha parzialmente annullato il decreto di sequestro probatorio emesso nei confronti del ricorrente in relazione al reato di usura e limitatamente ad una somma di danaro, mentre ha mantenuto il vincolo con riferimento ad altri beni in sequestro. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38652 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/07/2023 2. Ricorre per cassazione NI LL, deducendo violazione di legge per il mancato avviso al difensore di fiducia del ricorrente (Avv. Giancarlo Panariello) della data dell'udienza di trattazione dell'istanza di riesame, che non era stato recapitato al difensore in quanto l'avviso a mezzo pec era stato rifiutato dal sistema, come emerge dagli atti, senza che venisse effettuata nei termini altra notifica regolare nonostante la comunicazione di mancata consegna la consentisse. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte formatasi su casi (solo) analoghi a quello in esame, in tema di notificazione al difensore tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione dell'atto mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata sia imputabile al destinatario. (Fattispecie in cui la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica innanzi alla Corte di cassazione, correttamente inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata fornito dal difensore, era risultata impossibile perché rifiutata dal sistema) (Sez. 5, n. 41697 del 13/05/2019, Carbone, Rv. 277640). Tuttavia, nel caso di specie, dalla lettura dell'avviso in atti - che segnala un "errore 5.0.1 Namirial spa" con la successiva indicazione che "presso il gestore ricevente si è verificato un errore tecnico che impedisce la consegna, il messaggio è stato rifiutato dal sistema" - non è possibile attribuire con certezza tale errore al destinatario, anche in assenza di specifiche deduzioni o dimostrazioni in tal senso della parte pubblica. Ne consegue che si è verificata la violazione delle prerogative difensive indicate dal ricorrente, attraverso la mancata, regolare, citazione del difensore per l'udienza di trattazione della richiesta di riesame, che dovrà avere nuovamente luogo in sede di rinvio previa rinnovazione dell'avviso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.07.2023. Il Consigliere estensore Il Pre dente