Articolo 32 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375
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16 marzo 1936
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3 giugno 1938
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Versione
1 gennaio 1994
Art. 32.

Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'Ispettorato comunichera', conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
d) alla proporzione fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidita', sia alle diverse branche di attivita' economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passivita' ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;
g) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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