Sentenza 4 aprile 2018
Massime • 1
Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria conseguente all'esito positivo della prova al servizio sociale, il requisito delle disagiate condizioni economiche posto dall'art. 47, comma dodici, ord. pen. ricorre non soltanto a fronte di situazioni di totale impossidenza, ma tutte le volte in cui la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria non ancora riscossa possa compromettere seriamente non solo le esigenze vitali dell'affidato, ma anche l'equilibrio del bilancio domestico, sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale. (In motivazione, la Corte ha osservato che il principio di personalità della responsabilità penale comporta che, se nessun reddito diverso da quello prodotto dal condannato può essere computato per estinguere la pena pecuniaria, specularmente, detto ulteriore reddito non è valutabile in via automatica in accrescimento di quello del condannato per escludere la sua condizione di disagio, pur dovendosene tener conto nella prospettiva dell'attenuazione dei suoi carichi familiari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2018, n. 7615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7615 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2018 |
Testo completo
07615-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/04/2018 GIULIO SARNO Presidente Sent. n. sez.- - 1513/2018 SA ANNA SARACENO Rel. Consigliere - - REGISTRO GENERALE LUIGI FABRIZIO MANCUSO N.49623/2017 GIUSEPPE SANTALUCIA RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA SA VI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 28/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere SA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG ہ را Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Dott. Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. In fatto 1. Con ordinanza del 28 marzo 2017 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l'istanza presentata da NC La RO, formulata allo scopo di sentir dichiarare l'estinzione, ai sensi dell'art. 47, comma 12, d.P.R. n. 354 del 1975, della pena pecuniaria di euro 22.158,28 di multa portata dal provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica di Milano in data 23.4.2009. Nel disattendere l'istanza del condannato il Tribunale di sorveglianza ha premesso che, con ordinanza del 21 luglio 2016, era stata dichiarata estinta, per esito positivo della prova, la pena detentiva inflitta al De RO con le sentenze di cui al detto provvedimento di cumulo, ma nessuna determinazione era stata assunta con riferimento all'estinzione della pena pecuniaria. Con l'istanza all'esame il condannato aveva prodotto la certificazione ISEE datata 17.9.2016, documentante la situazione economica del nucleo familiare, composto dall'istante e dalla moglie convivente, e alla luce dei dati da essa emergenti, argomentava il Tribunale, era da escludere la sussistenza dei presupposti per la invocata declaratoria di estinzione, la situazione economica del La RO non potendo ritenersi disagiata ed essendo in ogni caso in facoltà del condannato chiedere il pagamento rateale della pena pecuniaria.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge (in relazione all'art. 47 ord. pen.) e, sostanzialmente, vizio di motivazione con riferimento al requisito delle disagiate condizioni economiche. La valutazione compiuta dal Tribunale non risultava fornita di giustificazione argomentativa effettiva e logica in ordine alle conclusioni assunte, risultando provato per tabulas che né il La RO né il coniuge erano percettori di reddito e che il patrimonio immobiliare, costituito dalla sola casa di abitazione, era di esclusiva proprietà della moglie. Con atto denominato motivi nuovi il ricorrente ha prodotto attestazione ISEE anno 1917 con indicatore reddituale rimasto immutato. In diritto Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Questa Corte ha rimarcato che, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria conseguente all'esito positivo della prova dell'affidato al servizio sociale, il 1 requisito delle disagiate condizioni economiche posto dall'art. 47, comma 12, ord. pen., può riconoscersi sussistente non soltanto a fronte di situazioni di totale impossidenza, ma tutte le volte che la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria, non ancora riscossa, possa compromettere seriamente l'equilibrio del bilancio domestico, al punto da pregiudicare la possibilità di un concreto reinserimento sociale (Sez. 1, n. 22636 del 13/05/2010, Greco, Rv. 247422). E', dunque, richiesta una valutazione comparativa e complessiva, che raffronti l'entità della sanzione ai mezzi reddituali e patrimoniali disponibili e che sia volta a rinvenire "un punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze statuali del recupero del credito per la pena pecuniaria e del recupero sociale del reo, non apparendo accettabile che la certezza del primo venga ad incidere, per la incidenza devastante della riscossione su condizioni di equilibrio reddituale assai precarie, sulla realistica aspettativa del secondo" (Sez. 1, Greco, citata). È stato anche precisato che il c.d. reddito familiare dell'interessato, scrutinato al fine dell'esame del requisito in parola, non deve essere assunto come dato di per sé idoneo ad escludere le allegate condizioni di disagio, posto che dalla personalità della responsabilità penale discende che, se nessun reddito diverso da quello prodotto dal condannato possa essere computato per estinguere la pena pecuniaria del predetto, "specularmente detto ulteriore reddito non sarà valutabile in via automatica in accrescimento di quello del condannato per escludere la sua condizione di disagio". Di contro gli altri redditi familiari hanno rilievo per la verifica del preteso disagio economico nella prospettiva dell'attenuazione dei carichi familiari del condannato in presenza di ulteriori redditi, tanto il primo quanto i secondi essendo infatti concorrenti nel sostegno degli oneri del bilancio familiare.
2. Tanto posto, nel caso in disamina il Tribunale di sorveglianza si è limitato a compulsare la certificazione ISEE, con esame che, come correttamente rileva il ricorrente, si è arrestato a prendere atto dell'indicatore della situazione patrimoniale, pur a fronte di una situazione reddituale, familiare e individuale pari a zero. Ha ritenuto, perciò, non soddisfatto il requisito delle disagiate condizioni economiche, traendo dall'indicazione di proprietà immobiliari la capacità economica del ricorrente, con una valutazione che non si è estesa alla considerazione della situazione e delle condizioni di vita del De RO, al fatto che l'immobile costituiva la casa di abitazione del nucleo familiare e risultava di esclusiva proprietà del coniuge, elementi tutti risultanti dalla certificazione ISEE prodotta dall'istante. Nell'esporre le risultanze acquisite, il Tribunale ha, dunque, limitato le sue argomentazioni al rilievo di imprecisate possidenze immobiliari, che ha ritenuto dimostrative di adeguatezza reddituale, senza rendere conto del 2 contenuto delle verifiche svolte, ne' della coerenza della sua analisi agli indicati condivisi principi di diritto.
3. In tal modo il provvedimento impugnato risulta affetto da erronea applicazione del parametro normativo di riferimento, l'art. 47, comma 12, legge n. 1423/56, e da insufficiente motivazione circa l'indagine da condurre sul relativo presupposto applicativo delle disagiate condizioni economiche del condannato. Per tali ragioni lo stesso va annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza per il rinnovato esame dell'istanza alla luce dei principi e dei rilievi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente ROnna Saraceno Giulio Sarno Poserie Jense yahi IDEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 FEB 2019 IL CANCELLIERE ST EL 3