Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2018, n. 7615
CASS
Sentenza 4 aprile 2018

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Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria conseguente all'esito positivo della prova al servizio sociale, il requisito delle disagiate condizioni economiche posto dall'art. 47, comma dodici, ord. pen. ricorre non soltanto a fronte di situazioni di totale impossidenza, ma tutte le volte in cui la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria non ancora riscossa possa compromettere seriamente non solo le esigenze vitali dell'affidato, ma anche l'equilibrio del bilancio domestico, sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale. (In motivazione, la Corte ha osservato che il principio di personalità della responsabilità penale comporta che, se nessun reddito diverso da quello prodotto dal condannato può essere computato per estinguere la pena pecuniaria, specularmente, detto ulteriore reddito non è valutabile in via automatica in accrescimento di quello del condannato per escludere la sua condizione di disagio, pur dovendosene tener conto nella prospettiva dell'attenuazione dei suoi carichi familiari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2018, n. 7615
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7615
    Data del deposito : 4 aprile 2018

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