Sentenza 25 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/01/2002, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
E N 6 8 A O 9 I 5 Ce69957 1 Z M / A N 4 A / R - 6 T T 2 B S U . I B R 0 089 1/ 02 UBBLICA ITALIANABLI . L G I L P E . R A R D T . L B A E A D D T A I E I S 1 CORTE T N R E 1 N E Oggetto S . E T I S N A A E SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Ive-Sogg Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pessivo Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 11767/00 Consigliere Dott. Enrico ALTIERI 14069/00 Consigliere Cron. 2401 Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI - Rel. Consigliere- Ud.25/05/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 69957 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente ·
contro
AGRICOLA CALISTI SS;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 14069/00 proposto da: ¦ A AGRICOLA CALISTI SS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2001 1324 in ROMA VIA DIVILLA EMILIANI 11, presso lo studio -1- GIULIANO TABET, che la difende, giusta dell'avvocato r delega a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
controricorrente al ricorso incidentale avvers0 la sentenza n. 72/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 13/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/01 dal Consigliere Dott. Achille MELONCELLI;
udito per il resistente, 1'Avvocato TABET, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
l'accoglimento del ricorso incidentale condizionato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo 1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 9 marzo 1999, n. 72/06/99, deposi- tata il 13 aprile 1999, con la quale è stato accolto l'appello della CO IS SS contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia n. 1170/02/96, che, dopo averli riuniti, aveva respinto i ricorsi contro tre avvisi di rettifica IVA relativi agli anni 1991, 1992 e1993. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: con processo verbale di constatazione del 28 ottobre 1994 la Guardia di finanza di Assisi, a seguito di verifica generale eseguita nei confronti del- l'azienda agricola individuale di AN PO, esercente in Bastia Umbra attività di allevamento e commercio di bovini e suini, contesta alla contribuente diverse infrazioni fiscali, tra le quali, in particolare, la violazione della disciplina IVA, consistente nel fatto che la contribuente ha operato in regime forfettario, anziché secondo quello ordinario, applicabile all'attività in concreto esercitata, che dovrebbe essere qualificata come attività di commercio, e non di alleva- mento, di capi di bestiame;
secondo la valutazione della Guardia di finanza, in- fatti, i capi di bestiame allevati avrebbero soggiornato nelle stalle dell'Azienda agricola PO per periodi di tempo così brevi che sarebbe impossibile quali- ли 1 ficare come zootecnica l'attività di allevamento esercitata, perché i tempi ridot- tissimi erano incompatibili con il fine di accrescimento e di allevamento degli animali;
ne consegue la riqualificazione dell'attività stessa come commerciale;
- il 29 dicembre 1994 viene costituita tra la signora PO e i signori MA, ON e AR IS - nell'ordine, coniuge e figli della prima - una società semplice IC IS" a ristretta base familiare, nella quale la signora PO apporta le attività e le passività dettagliatamente indicate nel- l'atto di conferimento;
- nello stesso giorno, cioè il 29 dicembre 1994, è presentata al compe- tente Ufficio IVA una denuncia di variazione dei dati relativi all'impresa indivi- duale, il cui esercizio è dichiarato cessato a seguito dell'incorporazione della neocostituita società semplice " CO IS "; ✗ - il 4 marzo 1996 dell'Ufficio IVA di Perugia notifica tre separati avvisi di rettifica delle dichiarazioni relative agli anni 1991, 1992 e 1993; con tali atti, diretti alla società CO IS ss in persona del socio AN PO, l'Ufficio, sul presupposto che la società avesse acquistato senza fattura capi di bestiame e avesse omesso di fatturare la cessione di animali, determina la mag- giore imposta dovuta, disconoscendo il credito dichiarato per il 1993 ed erogan- do le sanzioni per le contestate infrazioni;
2 - tutti gli avvisi sono impugnati, con distinti ricorsi, oltre che dalla signo- ra AN PO, dalla società CO IS ss, in persona dei menzio- nati soci, cui si era aggiunta, intanto, anche tal OB IC;
- pregiudizialmente viene eccepita la propria carenza di legittimazione passiva rispetto agli avvisi di rettifica riguardanti periodi anteriori alla costitu- zione della società; viene, poi, contestata la legittimità per difetto di motivazione della fondatezza degli avvisi di rettifica;
- la Commissione tributaria provinciale di Perugia respinge nel merito i ricorsi, dopo averli riuniti e dopo aver disatteso le eccezioni sollevate;
- la società ricorre in appello, riproponendo gli assunti, preliminari e di merito, già dedotti senza successo.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale accoglie l'ecce- zione preliminare sollevata dall'appellante per più ordini di motivi: 1) non si tratta di incorporazione tra due entità giuridiche esistenti, ma di creazione di un nuovo soggetto di imposta, in luogo del precedente;
2) comunque, anche se fosse un'incorporazione (ragionando per assurdo contro le risultanze della volontà contrattuale chiaramente espressa nell'atto no- tarile, e altri sicuri indici giuridici che escludono l'incorporazione) e anche vo- lendo applicare, erroneamente, l'art. 2560 cc, i debiti dovrebbero risultare dai li- M 3 bri contabili obbligatori, nei quali non rientrano le scritture fiscali;
nel caso di specie, i debiti fiscali al momento della costituzione dell'CO IS ss non risultavano nei libri contabili obbligatori;
3) tuttavia, per i debiti fiscali esiste una normativa specifica (art. 19 legge 7 gennaio 1929, n. 4, e art. 14 e 15 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), che, per stessa ammissione del fisco, attore sostanziale, non è stata presa in considerazione nella richiesta dei crediti, ma che, comunque, non può esser va- lutata dal giudicante, perché si va oltre i due anni precedenti l'atto di costituzione dell'CO IS. Conseguentemente si accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione dell'CO IS ss, con riforma della decisione di primo grado e con con- dell'Ufici danna alle spese di giudizio.dannavalle 2.1. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 9 marzo 1999, n. 72/06/99, adducendo i seguenti motivi:1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2560 cc, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc;
2) violazione degli art. 19 L. 7 gennaio 1929, n. 4, e 14 e 15 DLgs 18 dicembre 1997, n. 402, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc, e omessa motivazione su un punto decisivo, in relazione all'art. 360, n. 5, cpc. ли 4 2.2. Il ricorso si conclude con la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, con la conseguente statuizione di legge.
3. La CO IS Sas, ora CO Quadrifoglio di IC Ro- berta s.s., resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, adducendo la violazione dell'art. 112 e dell'art. 132.2, n. 4, cpc, per ultrapetizio- ne e difetto assoluto di motivazione, in relazione all'art. 360.1, n. 4, cpc.
3.2. La società conclude chiedendo che sia rigettato il primo mezzo, per- ché inammissibile o infondato;
che sia rigettato il secondo mezzo perché inam- missibile o infondato, ovvero, in subordine, in accoglimento del ricorso inci- dentale, che sia cassata sul punto senza rinvio la sentenza impugnata;
che, in estremo subordine, in caso di cassazione con rinvio, siano dichiarate impregiu- dicate le questioni di fatto non esaminate dal giudice di appello;
che sia emessa ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese della presente fase di giudi- zio.
4. Il Ministero delle finanze resiste alla ricorso incidentale con controri- corso. Motivi della decisione 5 1.1. Il Ministero delle finanze sostiene nel suo motivo di ricorso la vio- lazione e la falsa applicazione dell'art. 2560 cc, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc.
1.2. Il Ministero ricorda, anzitutto, che gli avvisi di rettifica, diretti nei confronti della società CO IS, fanno tutti espresso riferimento alle in- frazioni della disciplina IVA contestate con il processo verbale di constatazione del 28 settembre 1994 all'Azienda agricola PO AN per ciascuno de- gli anni dal 1991 al 1993. Ciò premesso, la sentenza impugnata affida le proprie 14 Ju17 statuizioni, anzitutto, all'art. 2560 cc, e segnatamente allalf sucsuo secondo comma, per escludere che, nella specie, potesse ravvisarsi una responsabilità della confe- ritaria società per i debiti inerenti all'azienda individuale della PO, atteso al riguardo che i debiti tributari de quibus non risultavano dai libri contabili del- l'impresa individuale. Questo rilievo non meriterebbe di essere condiviso, perché la Commis- sione tributaria regionale non avrebbe potuto far riferimento alla disciplinå dei debiti dell'azienda ceduta, quale delineata nell'art. 2560.2 cc, dovendo, invece, considerare che, trattandosi di debiti di IVA in via di accertamento, e non ancora definitivamente accertati nell'an e nel quantum, non veniva in evidenza, nella specie, un problema di successione nel debito di imposta, bensì quello della suc- 6 cessione della società, quale acquirente dell'azienda conferitale, nei rapporti giu- ridici di imposta afferenti alla azienda ceduta dalla PO. Così esattamente individuati i reali termini della questione, alla stregua del pacifico insegnamento giurisprudenziale, secondo cui il conferimento di azienda individuale in società rientra nei conferimenti in natura, cui consegue una successione non universale, bensì a titolo particolare, nei singoli rapporti e contratti posti in essere nell'eser- cizio dell'azienda ceduta, ne deriverebbe manifestamente il vizio di falsa appli- cazione dell'art. 2560.2 cc, in cui sarebbe incorsa l'impugnata sentenza, che ver- rebbe, di conseguenza, privata di una delle argomentazioni giuridiche sulle quali si fonda.
1.3. Il motivo è fondato. Infatti, l'art. 2560 cc ha motivo di essere richiamato ed applicato ai rap- porti giuridici tributari solo in parte e precisamente per quel che riguarda il prin- cipio della successione nei debiti tra soggetti esercenti attività di impresa. Ĺ'art. sikeplica JC 2560.1 cc, dunque, si applica ai rapporti giuridici tributari e siapplica anche tenendo conto delle disposizioni in materia di IVA. Nel caso di specie, poi, il rapporto tributario di cui si discute è rimasto indefinito fino al 1996 ed è corretto che gli avvisi di accertamento, con cui esso è stato autoritativamente determinato, siano stati indirizzati al soggetto, la so- 7 cietà semplice, che è succeduto a quello titolare dei rapporti nei periodi conte- stati. Inoltre, è errato il richiamo argomentativo della sentenza impugnata, esentare volto ad escludere l'applicazione dell'art. 2560.2 cc, allo scopo di pla La respoutubete responsabilità della società semplice per l'obbligazione tributaria. Infatti, per rimanere nell'ambito del ragionamento impostato ipoteticamente dal giudice di secondo grado, anche ammesso che fosse applicabile l'art. 2560.2 cc, non si po- trebbe certo dire, come ha fatto la sentenza impugnata che < i debiti dovrebbe- ro risultare dai libri contabili obbligatori...; nel caso di specie i debiti fiscali al momento della costituzione dell'CO IS s.s. non risultavano nei libri contabili obbligatori>>. Invero, l'obbligatorietà dei libri contabili scaturirebbe intanto,I mante dal fatto stesso che gli accertamenti hanno assunto l'attività svolta come H attività commerciale e non come attività agricola. In secondo luogo, la mancan- za dei libri contabili e la conseguente non comparsa di alcune iscrizioni (a parte che non potevano essere iscritti nel 1991-1992 debiti accertati solo nel 1996) non toglie che sussista la responsabilità che nasce dalla conoscibilità dei fatti debitori dei soci legati da rapporti familiari con l'imprenditrice individuale.
2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento + del, t del secondo motivo di ricorso e il ricorefil ricorso incidentale.
3. Sulla base delle considerazioni sinora esposte la sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa dev'essere rinviata ad altra sezione della Commis- sione tributaria regionale dell'Umbria, che provvederà anche per le spese relati- ve al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione tributa- ria regionale dell'Umbria, che provvederà anche per le spese relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 maggio 2001 Il Presidente Il relatore ed estensore Seltuall Innocenzo Baliste DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 25 GEN. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocenzo Battista REGISTRAZIONE D.P.R. 26/4/1986 N.
5 - DA TAB. ALL. B IA SENSI DEL TE R DA TA IBU 131 - TR N. B 9