Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 settembre 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 settembre 1982 |
Commentario • 1
- 1. Circolare del 23/12/1982 n. 56 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 23 dicembre 1982
Richiami generali e chiarimenti particolari. Con circolare n. 39, prot. n. 8/1240, del 5 ottobre 1982 sono state illustrate le modifiche, recate dalla legge 27 settembre 1982, n. 683, al regime delle detrazioni d\'imposta sul reddito delle persone fisiche per i redditi posseduti nell\'anno 1982. Con la stessa circolare si era presa riserva di ulteriori istruzioni per quanto riguarda la seconda parte della manovra fiscale prevista dalle disposizioni contenute nell\'art. 4 del citato provvedimento e dalle disposizioni medesime subordinate all\'evolversi dell\'inflazione e del costo del lavoro. La legge n. 683, infatti, aveva previsto che la restituzione del cosiddetto fiscal …
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Giurisprudenza • 17
- 1. Trib. Pistoia, sentenza 09/10/2024, n. 349Provvedimento: N. R.G. 491/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 491/2022 promossa da: (C.F. ) con l'avv. BRUNI MARICA (C.F. Parte_1 C.F._1 C.F._2 PARTE RICORRENTE contro (C.F./P.IVA ), con l'avv. FALSO FRANCESCO ) e CP_1 P.IVA_1 C.F._3 l'avv. PARTE RESISTENTE Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato presso il Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000268523 …Leggi di più...
- ritardato versamento ritenute previdenziali·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- art. 11 L. 689/1981·
- elemento soggettivo violazione·
- prescrizione sanzione amministrativa·
- compensazione spese di lite·
- art. 2, comma 1 bis, d.l. 12.09.1983·
- art. 127 ter c.p.c.·
- riduzione sanzione amministrativa
- 2. Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 7559Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 22/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.22697 del ruolo gen. dell'anno 2024 ( cause rinite rg 22698/2024; rg 27520/2024; 5879/2025) TRA Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Amedeo Murzi, presso il quale elettivamente domicilia; ricorrente E in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, nei …Leggi di più...
- deroga art. 14 legge 689/1981·
- art. 2 d.l. 463/1983·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- estinzione obbligazione·
- art. 14 legge 689/1981·
- principio della ragione più liquida·
- omesso versamento ritenute previdenziali·
- prescrizione sanzione amministrativa·
- art. 3 d.lgs. 8/2016·
- mancata notifica atto di accertamento
- 3. Trib. Pistoia, sentenza 19/09/2024, n. 319Provvedimento: N. R.G. 482/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 482/2022 promossa da: (C.F. ) con l'avv. SCARTABELLI CHIARA (C.F. Parte_1 C.F._1 ) e l'avv. BORSI FRANCESCO ); C.F._2 C.F._3 PARTE RICORRENTE contro (C.F./P.IVA ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1 FALSO FRANCESCO ) C.F._4 PARTE RESISTENTE Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, ha proposto Parte_1 opposizione avverso …Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- diritto del lavoro·
- ordinanze ingiunzione·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- modifica ordinanza·
- cessazione materia del contendere·
- compensazione spese di lite
- 4. Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6819Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 01/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n.17953 del ruolo gen. dell'anno 2024 TRA n persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Edda Curti, presso la quale elettivamente domicilia; ricorrente E in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco …Leggi di più...
- art. 14 L. n. 689/1981·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- responsabilità processuale aggravata·
- mancata notifica accertamento·
- compensazione spese giudizio·
- omesso versamento ritenute previdenziali·
- prescrizione sanzione amministrativa·
- decadenza sanzione amministrativa
- 5. Trib. Nola, sentenza 18/06/2024, n. 1404Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ex art 127ter c.p.c. sostitutiva della udienza del 22.5.2024, visti gli atti e lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato, nel termine di cui all'art 127ter, comma 3, c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1529 /2018 R.G. TRA rappresentata e difesa dall' Parte_1 Avv. Raffaele Di Monda, e domiciliata come in atti Ricorrente E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Massimiliano …Leggi di più...
- art. 1 comma 8 d.lgs. 503/1992·
- requisito anagrafico ridotto·
- art. 7 comma 9 D.L. 463/1983·
- pensione di vecchiaia·
- invalidità·
- spese di lite irripetibili·
- lavoratore agricolo·
- art. 127ter c.p.c.·
- rivalutazione contributi·
- requisito contributivo
Versioni del testo
- Art. 1.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1981, n. 645 , concernenti l'ammontare della detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, si applicano ai redditi posseduti nell'anno 1982.
Relativamente agli stessi redditi:
1) le detrazioni previste nel numero 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, sono elevate come segue:
L. 18.000 per un figlio;
L. 36.000 per due figli;
L. 54.000 per tre figli;
L. 72.000 per quattro figli;
L. 102.000 per cinque figli;
L. 144.000 per sei figli;
L. 186.000 per sette figli;
L. 276.000 per otto figli;
L. 114.000 per ogni altro figlio.
2) la riduzione prevista nel numero 2) del secondo comma dello stesso articolo 15 per il caso di mancanza del coniuge e' fissata in lire quarantottomila;
3) il limite di redditualita' di lire novecentosessantamila previsto nei numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dello stesso articolo 15 e' elevato a lire unmilionetrecentocinquantamila;
4) l'importo di lire centosessantottomila, indicato nel primo comma, lettera a), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597 , e successive modificazioni, e' elevato a lire duecentoquarantamila e gli importi di lire centottantaseimila e centosessantottomila indicati nel secondo comma dello stesso articolo sono rispettivamente elevati a lire duecentocinquantottomila e a lire duecentoquarantamila. - Articolo 2Art. 2.
Sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1982 i sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle maggiori detrazioni previste dall'articolo 1 non oltre il secondo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge eseguendo altresi' entro lo stesso termine eventuali conguagli relativi al periodo decorso dal 1 gennaio 1982. - Art. 3.
Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, su conforme deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro e non oltre il 15 dicembre 1982, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono accertati per l'anno 1982 - considerando le medie dell'anno rispetto a quelle dell'anno 1981 - il tasso di inflazione, le variazioni percentuali delle retribuzioni medie e della produttivita' sulla base degli elementi che devono essere forniti dall'ISTAT in relazione rispettivamente alle variazioni, stimate per lo stesso anno 1982, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, delle retribuzioni lorde medie del totale dei lavoratori dipendenti e del valore aggiunto in termini reali per occupato. Se, per lo stesso anno, l'aumento delle retribuzioni lorde medie ha superato il 16 per cento, e' altresi' accertato se l'eccedenza e' contenuta entro il limite del 50 per cento dell'aumento della produttivita'.