Articolo 11 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 10Articolo 12
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 11.

Le norme di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, valgono anche per gli alloggi dei sottufficiali, che devono essere distinti da quelli della bassa forza e devono rispondere a buone norme igieniche ed a criteri di decoro.

Non e' consentito che in una cabina siano alloggiati piu' di quattro sottufficiali.

I sottufficiali capi servizio devono avere una cabina per ciascuno.

Le cabine destinate ai sottufficiali devono avere una cubatura non inferiore a metri cubi 6 se destinate a una sola persona, a metri cubi 10 se destinate a due persone e a metri cubi 16 se destinate a quattro persone.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999