Articolo 32 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 31Articolo 33
Versione
15 agosto 1939
>
Versione
24 agosto 1999
Art. 32.

La cambusa per la conservazione dei viveri e' obbligatoria a bordo di ogni nave destinata a traversate di oltre 24 ore.

La cambusa deve essere isolata dagli altri locali, illuminata e ben ventilata e ubicata con un lato a murata. Essa deve essere tenuta libera da qualsiasi oggetto non inerente all'uso cui' e' destinata.

Se per necessita' inevitabili debbano passare nella cambusa tubi di vapore questi dovranno essere isolati accuratamente.

Gli armadi, da sistemarsi nella cambusa, possibilmente metallici, devono essere facilmente lavabili e muniti di aperture con reti metalliche a maglie finissime.

La cambusa deve essere fornita di apposita cassa zincata per la conservazione delle gallette.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999