Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/1999, n. 2674
CASS
Sentenza 22 marzo 1999

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Non viola l'obbligo di cui all'art. 31 legge 27 luglio 1978 n. 392 il locatore che avendo ottenuto il rilascio dell'immobile per la dichiarata intenzione, ai sensi dell'art. 29 della stessa legge, di adibirlo ad esposizione e vendita, l'abbia adibito a magazzino e deposito della merce oggetto del suo commercio, trattandosi di attività strumentale e integrativa di quella, unitaria e complessiva, di impresa, e a questa correlata, ancorché effettuata in uno spazio diverso, e pertanto la coincidenza tra il motivo per cui è stata chiesta la disdetta del contratto di locazione e la concreta utilizzazione dell'immobile è da intendere in senso sostanziale.

Commentario1

  • 1L’abuso di disdetta nelle locazioni ad uso diverso
    Stefano Gennai · https://www.filodiritto.com/ · 30 settembre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/1999, n. 2674
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2674
Data del deposito : 22 marzo 1999

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