Art. 2. (( (Definizioni). )) (( 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "strumento di misura": ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura rientrante nell'articolo 1, comma 1;
b) "sottounita'": un dispositivo hardware cosi' denominato negli allegati specifici degli strumenti che funziona in modo indipendente e che costituisce uno strumento di misura, unitamente ad altre sottounita', con cui e' compatibile, o con uno strumento di misura con cui e' compatibile;
c) "controlli metrologici legali": i controlli per motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealta' delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui e' destinato;
d) "documento normativo": un documento contenente specifiche tecniche adottate dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale;
e) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di uno strumento di misura per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
f) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di uno strumento di misura sul mercato dell'Unione;
g) "messa in servizio": la prima utilizzazione di uno strumento di misura destinato all'utilizzatore finale per i fini a cui esso era destinato;
h) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misura o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi;
i) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
l) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione uno strumento di misura originario di un Paese terzo;
m) "distributore": la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione uno strumento di misura sul mercato;
n) "operatori economici": il fabbricante, l'importatore e il distributore;
o) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che uno strumento di misura deve soddisfare;
p) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
q) "accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
r) "organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
s) "valutazione della conformita'": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali del presente decreto relativi agli strumenti di misura;
t) "organismo di valutazione della conformita'": un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
u) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di uno strumento di misura gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
v) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di uno strumento di misura presente nella catena di fornitura;
z) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
aa) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che lo strumento di misura e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione ))
a) "strumento di misura": ogni dispositivo o sistema con funzioni di misura rientrante nell'articolo 1, comma 1;
b) "sottounita'": un dispositivo hardware cosi' denominato negli allegati specifici degli strumenti che funziona in modo indipendente e che costituisce uno strumento di misura, unitamente ad altre sottounita', con cui e' compatibile, o con uno strumento di misura con cui e' compatibile;
c) "controlli metrologici legali": i controlli per motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealta' delle transazioni commerciali, intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui e' destinato;
d) "documento normativo": un documento contenente specifiche tecniche adottate dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale;
e) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di uno strumento di misura per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
f) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di uno strumento di misura sul mercato dell'Unione;
g) "messa in servizio": la prima utilizzazione di uno strumento di misura destinato all'utilizzatore finale per i fini a cui esso era destinato;
h) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misura o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi;
i) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
l) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione uno strumento di misura originario di un Paese terzo;
m) "distributore": la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione uno strumento di misura sul mercato;
n) "operatori economici": il fabbricante, l'importatore e il distributore;
o) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che uno strumento di misura deve soddisfare;
p) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
q) "accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
r) "organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
s) "valutazione della conformita'": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali del presente decreto relativi agli strumenti di misura;
t) "organismo di valutazione della conformita'": un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
u) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di uno strumento di misura gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
v) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di uno strumento di misura presente nella catena di fornitura;
z) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
aa) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che lo strumento di misura e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione ))