Sentenza 25 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel giudizio monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto - dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - dall'ordinario estratto/conto - funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca -, poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto - conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui la banca, dopo aver fondato l'istanza di decreto ingiuntivo su di un estratto di saldaconto, aveva poi prodotto, nel successivo giudizio di opposizione, la copia degli estratti conto registrati su microfilm, le cui risultanze erano -legittimamente - state poste, dal giudice di merito, a fondamento del rigetto dell'opposizione).
Commentario • 1
- 1. | FilodirittoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 28 giugno 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2002, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. NZ PROTO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RE NZ e NA RI, elettivamente domiciliati in Corigliano Stazione (Cosenza), Via Lucania, n. 9, presso l'avv. Francesco A. Pinto, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
INTESA.BCI GESTIONE CREDITI S.p.A. (già CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA - CARISAL - S.p.A.), in persona del suo legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucrino, n. 10, presso l'avv. Pietro Cerasaro, unitamente all'avv. Nicola Candiano che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 522 pubblicata il 3 ottobre 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Nicola CANDIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIROI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 ottobre 1988 NZ PE e GI AT convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Rossano la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - CARICAL - S.p.A. proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo con il quale era stato loro intimato, nelle rispettive qualità di debitore e di fideiussoria nei limiti della garanzia prestata, il pagamento in solido della somma di L. 313.183.011 oltre accessori, corrispondente al saldo passivo alla data del 4 agosto 1988 del conto corrente n. 52.444 intestato al PE. Gli opponenti deducevano che già prima della notificazione del decreto ingiuntivo avevano contestato con raccomandata del 4 settembre 1988 l'intera contabilità e, in particolare, le somme addebitate sotto la voce "pagamenti diversi", e che avevano denunciato anche al giudice penale l'esistenza di indebite manomissioni del conto corrente, senza che la denuncia avesse alcun seguito per l'intervenuta amnistia. Con sentenza del 17 febbraio 1995 il tribunale rigettava l'opposizione e la pronuncia veniva integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza del 30 giugno - 3 ottobre 1998. Sosteneva la corte che la prova dell'avvenuta Trasmissione degli estratti conto, contestata dal PE, poteva trarsi, in via presuntiva, dalla produzione in giudizio delle copie microfilmate degli estratti conto da parte della Cassa di Risparmio nonché dalla rilevante durata, superiore al decennio, del rapporto di conto corrente, e, infine, dalla circostanza che la contestazione della contabilità era stata effettuata dal PE già prima dell'emissione del decreto ingiuntivo. A tali considerazioni andava aggiunto che gli opponenti non ave vano eccepito con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo la mancata ricezione degli estratti conto ma si erano limitati a riportarsi alla contestazione dell'intera contabilità già contenuta nella suddetta raccomandata del 4 settembre 1988.
Accertata la mancata tempestiva contestazione degli estratti conto, la Corte osservava che quelle sollevate in sede giudiziale erano del tutto generi che, ne' del resto era stata disconosciuta - a norma degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., applicabili nella specie - la conformità all'originale delle copie microfilmate degli estratti conto prodotti dalla Cassa di Risparmio, non rilevando in proposito la eccepita illeggibilità di due soli estratti. Altrettanto generica risultava la contestazione della posta contabile annotata sotto la voce "pagamenti diversi", dell'importo complessivo di L. 129.000, giustificata - senza alcun rilievo al riguardo da parte degli opponenti - con il costo delle operazioni necessarie per la verifica della sussistenza delle garanzie del credito, come le visure ipocatastali.
Contro la sentenza ricorrono per cassazione NZ PE e GI AT con due motivi.
Resiste con controricorso illustrato da memoria la Cassa di Risparmio Salernitana - CARISAL - S.p.A., cessionaria pro soluto di tutti i crediti a sofferenza della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - CARICAL S.p.A. (poi incorporata nella CARIPLO) risultanti alla data del 30 giugno 1998, la quale ha cambiato denominazione in Intesa Gestione Crediti S.p.A. e, successivamente, in IntesaBci Gestione Crediti S.p.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti articolano una duplice censura:
in via principale denunziano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 50 D. Lgs. lo settembre 1993, n. 385, (già art. 102 della legge 7 marzo n. 141), in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e contestano l'efficacia probatoria dell'estratto dei saldaconti nel giudizio monitorio;
in subordine, denunciano la violazione dell'art. 2719 cod. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e sostengono che per il disconoscimento di semplici fotocopie dovrebbe ritenersi sufficiente una generica impugnativa, senza necessità del rispetto delle forme e dei termini previsti dal codice di rito per il disconoscimento della scrittura privata. La complessa censura articolata dai ricorrenti è priva di fondamento.
Va innanzi tutto ricordata la distinzione tra l'estratto di saldaconto e l'estratto conto, poiché il saldaconto è una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dal la certificazione della sua conformità alle scritture contabili e ad una attestazione di verità e liquidità del credito, mentre l'ordinario estratto conto riporta le movimentazioni debitorie e credito rie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, ed assume una relativa incontestabilità dopo un certo periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista.
Ciò chiarito, non rileva nella specie la problematica relativa all'efficacia probatoria del saldaconto nel giudizio contenzioso di opposizione a decreto ingiuntivo (al riguardo: SS.UU. 18 luglio 1994, n. 6707) poiché la banca creditrice, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base dell'estratto di saldaconto ai sensi dell'art. 102 della legge bancaria all'epoca vigente, ha poi prodotto in giudizio la copia degli estratti conto registrati su microfilm, le cui risultanze sono state poste a fondamento della sentenza impugnata.
Passando al profilo subordinato, con cui viene contestata la statuizione della sentenza impugnata che ha negato ogni efficacia al disconoscimento delle copie degli estratti conto microfilmati prodotte dalla banca, va doverosamente precisata l'erroneità del riferimento all'art. 2719 cod. civ. poiché le copie delle scritture contabili relative alle movimentazioni del conto corrente del PE non sono fotocopie di scritture private, bensì riproduzioni meccaniche della documentazione tenuta dalla banca su microfilm e rientrano nelle previsioni dell'art. 2712 cod. civ. Rispetto a tali riproduzioni il disconoscimento della parte nei cui confronti esse vengano prodotte in giudizio si traduce necessariamente in una contestazione della conformità della copia all'originale che è equiparabile ad una ordinaria eccezione, deducibile nel corso dell'intero giudizio di merito (Cass. 11 agosto 1987, n. 6881;
dicembre 1997, n. 12949).
E pertanto, poiché le norme poste dal codice civile in materia di onere della prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori attengono al diritto sostanziale e quindi la loro violazione dà luogo ad un error in iudicando e non ad un error in procedendo, nel giudizio di cassazione - in cui è precluso al giudice l'esame diretto degli atti - il ricorrente è tenuto a specificare i motivi dell'inidoneità della documentazione prodotta in giudizio a fornire il supporto probatorio alla decisione impugnata sicché, con riferimento alle riproduzioni della documentazione contabile della banca creditrice il debitore non può limitarsi a conte stare la conformità delle copie all'originale, ma deve specificare anche i motivi della eccepita difformità, in modo da fornire al giudice elementi necessari per la valutazione della censura addotta (Cass. 4 febbraio 2000, n. 1247). Nella specie il PE, non avendo impugnato la statuizione relativa alla sua conoscenza degli e stratti conto periodici e alla mancata tempestiva impugnazione degli stessi per gli effetti di cui all'art. 1832 cod. civ., avrebbe dovuto fornire la prova della mancata corrispondenza della documentazione prodotta in giudizio agli estratti conto in suo possesso, indicando le divergenze tra le poste contabili portate alla sua conoscenza e non contestate e quelle risultanti invece dalla documentazione riproduttiva prodotta in giudizio, mentre si è limitato a denunciare al giudice penale indebite manomissioni del suo conto corrente, instaurando un giudizio che non ha sortito esito alcuno per l'intervenuta amnistia. E pertanto, previa doverosa correzione della motivazione della sentenza impugnata, il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Con il secondo motivo viene denunciato il vizio di motivazione in ordine ai risultati completamente errati dei conteggi ivi esposti, con particolare riferimento al conteggio trimestrale degli interessi, nonché alla domanda di pagamento di somme non dovute, ancorché considerate "risibili" dalla Cassa di Risparmio, ed alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
La censura non ha fondamento in nessuna delle sue concorrenti articolazioni.
La doglianza relativa all'erroneità dei conteggi con particolare riferimento alla contabilizzazione degli interessi è infatti inammissibile per la sua novità, non essendo stata formulata in sede di merito alcuna specifica contestazione in ordine ai conteggi contenuti negli estratti conto prodotti in fotocopia e alla cadenza temporale della contabilizzazione degli interessi. Inoltre la sentenza impugnata ha fornito corretta e adeguata motivazione circa la posta contabile di L. 129.000 contestata dagli opponenti, affermando che le giustificazioni addotte dalla banca creditrice, secondo cui tali somme dovevano imputarsi al costo delle verifiche necessarie per accertare la sussistenza delle garanzie del credito, non erano state contestate dagli opponenti. Nè infine rileva l'omessa motivazione con riferimento all'istanza di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, poiché, premesso che tale incombente non rientra nella disponibilità delle parti - che non possono avvalersene a fini meramente esplorativi onde sottrarsi all'onere della prova che su di essi grava - ma è rimesso alle valutazioni discrezionali del giudice di merito, va ricordato che l'omessa motivazione circa l'istanza di ammissione di un determinato mezzo istruttorio è del tutto irrilevante allorquando, come nella specie, dal complesso della motivazione della sentenza impugnata possa dedursi l'irrilevanza e l'inconcludenza della prova dedotta.
In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto previa correzione della motivazione della sentenza impugnata.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dei ricorrenti, tenuti in solido atteso l'interesse comune alla lite.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessive L. 235.400, pari ad euro 121.57, oltre L. 10.000.000, pari ad euro 5.164,47, per onorario.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2002