Articolo 1 del Decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16
Articolo 1 bis
Versione
3 marzo 2023
>
Versione
29 aprile 2023
Art. 1.

Proroga delle attivita' di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina

1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall' articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 , in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o gia' beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, e' autorizzata fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie previste dal presente comma:
a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti ((e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023)) , delle forme di accoglienza diffusa di cui all' articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 , anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022 , e con soggetti privati, nel rispetto ((dei requisiti dei servizi)) e dei limiti di importo gia' previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;
b) la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) ((,)) del decreto-legge n. 21 del 2022 , nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione vigente;
c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all' articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 . Al riparto del contributo di cui al primo periodo ((si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2,)) dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, da realizzarsi entro ((quarantacinque)) giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ((In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento pro quota delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per le finalita' di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno)) .
2. Per assicurare la prosecuzione delle attivita' e delle misure di cui ai commi 1 e 6 garantendo la continuita' della gestione emergenziale, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure previste nei commi 1 e 6, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, ((previsto dall'articolo 44 del codice di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 .
4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023, l'accoglienza nei centri ((e nelle strutture)) di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , dei profughi provenienti dall'Ucraina, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all' articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 , sono incrementate di 52.295.898 euro per l'anno 2023.
6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle prestazioni ((risultanti nel Sistema)) tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale ((, per far fronte ai quali)) sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti dall' articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 , convertito, ((con modificazioni, dalla legge 20 maggio)) 2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell' articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 . Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parita' di trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del ((fabbisogno sanitario nazionale standard)) per l'anno 2023.
7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente ((articolo si provvede)) ai sensi dell'articolo 5.
Entrata in vigore il 29 aprile 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente