Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 ottobre 1957 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 ottobre 1957 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il personale dipendente dall'Ente Autotrasporti Merci - E.A.M. - e dalla Gestione raggruppamenti Autocarri - G.R.A. - che, da data non posteriore al 28 febbraio 1957, presta servizio in qualita' di distaccato presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - sara' inquadrato, in numero non superiore a 190 unita', nelle categorie del personale non di ruolo del medesimo Ispettorato generale, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 , e successive norme integrative e di attuazione, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data del distacco all'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Dalla stessa data ha inizio il computo dell'anzianita' di servizio di cui agli articoli 1 , 9 e 20 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 , e successive norme integrative e di attuazione. - Art. 2.
L'inquadramento nelle varie categorie avverra' in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni effettivamente espletate presso l'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
I titoli di studio richiesti sono quelli previsti, per i corrispondenti ruoli organici, dall' art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557 .
Per quanto concerne l'inquadramento nella seconda categoria, saranno eccezionalmente ritenuti validi altri diplomi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado; per quanto riguarda l'inquadramento in terza e quarta categoria, potra' prescindersi dal titolo di studio.
Coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio richiesto per la categoria di cui esercitano le mansioni potranno essere inquadrati nella categoria inferiore, per la quale posseggano i requisiti. - Art. 3.
A detto personale e' attribuita la retribuzione stabilita per la categoria nella quale avviene l'inquadramento.
Al personale medesimo verra' corrisposta, da parte degli enti di provenienza, la liquidazione eventualmente spettante, in base alle disposizioni vigenti, per la cessazione del precedente rapporto di impiego.
Tale liquidazione e' riferita, per ogni singola unita', al giorno precedente a quello dal quale decorre, ai sensi del precedente art. 1, l'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo statale ed e' calcolata sulla base delle competenze in godimento al predetto giorno, computabili ai fini della liquidazione stessa.