Articolo 11 - Tabelle contenenti misura onorari fissi e variabili dei periti e dei consulenti tecnici
Articolo 10Articolo 12
Versione
2 settembre 1988
Art. 11.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a L. 10.000.000 dal 4,16 all'8,33%;
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2,97 al 5,95%;
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dal 2,38 al 4,76%;
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1,78 al 3,57%;
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dall'1,19 al 2,38%;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,59 all'1,19%;
da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,149 allo 0,298%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.
Entrata in vigore il 2 settembre 1988
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