Sentenza 23 aprile 2010
Massime • 1
È legittima l'espulsione dello straniero disposta non dal Prefetto o dal suo vicario, ma, in assenza dei primi due, da vice prefetto aggiunto munito di delega. (Fattispecie in tema di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento disposto dal questore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2010, n. 16776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16776 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 23/04/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 415
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 45749/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA MA N. IL 13/01/1971;
avverso la sentenza n. 3809/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 09/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI Paola;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. DI POPOLO chiedeva il rigetto del ricorso;
Rilevato che il difensore Avv. Lombardi chiedeva l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Firenze confermava la condanna di YE YE per il delitto di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter. Rilevava che doveva essere rigettata l'eccezione della inesistenza dell'ordine di espulsione perché firmato dal Vice Prefetto Vicario, in quanto la sua qualifica di aggiunto non era incompatibile con quella di vicario, ben potendo essere destinatario di apposita delega.
Parimenti da rigettare era l'eccezione di nullità per omessa trascrizione nella lingua conosciuta dall'imputato, visto che il decreto era stato emesso in italiano e in francese e visto che l'imputato aveva dichiarato di aver studiato il francese, seppur per un numero limitato di anni.
Infine non sussisteva la nullità dell'ordine di allontanamento in quanto la motivazione adottata era sufficiente riferendosi della indisponibilità di posti nei centri di accoglienza e all'impossibilità di accompagnamento alla frontiera, non essendo identificato.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'emissione del provvedimento di espulsione da parte di un soggetto non legittimato quale il vice prefetto aggiunto e non vicario, l'unico in grado di sostituire il titolare;
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla lingua utilizzata nel decreto di espulsione, visto che l'imputato era un semianalfabeta e non era in grado di capire la lingua francese;
- omessa risposta alla eccezione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'omessa motivazione del ordine di allontanamento.
La Corte rileva che il ricorso deve essere rigettato. Infondato è il primo motivo di ricorso rilevato che la delega all'emissione del provvedimento ben può essere disposta nei confronti di un vice prefetto aggiunto in mancanza di quello titolare o del vicario, trattandosi di un atto che attiene all'organizzazione interna dell'ufficio non sindacabile sulle ragioni che hanno determinato la delega.
Infondato è il secondo motivo di ricorso essendo stata rispettata la regola della traduzione in almeno una delle lingue conosciute dall'imputato e non potendo consentirsi un sindacato sul grado di conoscibilità di detta lingua, visto che lo stesso imputato aveva dichiarato di conoscerla per averla studiata durante i due anni di frequentazione della scuola. Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'effettiva conoscibilità del contenuto del provvedimento da parte dello straniero non riguarda la personale capacità di interpretare la lingua ma la conoscibilità anche attraverso l'ausilio di terzi tenendo presente la capacità di esprimersi e la preferenza indicata (Sez. 126 ottobre 2006 n. 2186, rv. 235740).
Quanto infine alla questione dell'omessa risposta alla questione di legittimità costituzionale della motivazione dell'ordine del Questore, deve rilevarsi che la costante giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che l'obbligo di motivazione è soddisfatto mediante una indicazione succinta dei motivi che non hanno consentito di trattenere lo straniero presso un centro di accoglienza e di non accompagnarlo alla frontiera e quindi che nessuna violazione dei principi costituzionali può essere invocata. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010