Sentenza 25 giugno 2003
Massime • 1
Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive possono essere oggetto di utilizzazione agronomica (ai sensi dell'art. 1 della Decreto Legge 11 novembre 1996 n. 574), attraverso l spandimento controllato su terreni adibiti ad uso agricolo, e previa autorizzazione sindacale, non rientrando, pertanto, nella disciplina sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a condizione che non abbiano subito alcun trattamento, ne' ricevuto alcun additivo ad eccezione della acque per la diluizione della pasta ovvero per la lavatura deli impianti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2003, n. 37562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37562 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Francesco Toriello Presidente
1. Dott. Amedeo Postiglione Consigliere
2. Dott. Alfredo Teresi Consigliere
3. Dott. EN Tardino Consigliere
4. Dott. Alfredo M. Lombardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL MO n. a Latiano il 21 settembre 1964;
avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Mesogne, del 4 giugno 2002. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udito in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Iacoviello Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 4 giugno 2002 (Sezione distaccata di Mesogne) condannava EL MO (e non EN), EL EN e RE TO alla pena di 2000 euro ciascuno per violazione dell'art. 51 D.Lg.vo 22/97, oltre al risarcimento a favore della provincia di Brindisi, costituitasi parte civile.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione EL MO, deducendo la violazione dell'art. 14 legge 138/2002 che, dando una interpretazione autentica della nozione di rifiuto, avrebbe escluso da tale categoria i materiali di produzione residuale dei frantoi oleari, ove reimpiegati nella fertirrigazione. Il ricorso merita di essere accolto.
Pur citando la legge 11 novembre 1996 n. 574, il Tribunale di Brindisi non ne ha verificato in concreto la possibile applicazione, indagine ancor più doverosa dopo la emanazione dell'art. 14 della legge 138/2002, che esclude il concetto di rifiuto per beni,
sostanze e materiali oggettivamente ed inequivocabilmente destinati in modo certo al riutilizzo e percio0 non abbandonati. Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive, che non hanno subito alcun trattamento, ne' ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione della pasta ovvero per la lavatura degli impianti non sono rifiuti ex art. 1 legge 574/96 e possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso spandimento controllato su terreni adibiti ad uso agricolo, purché autorizzato dal Sindaco del Comune e ciò nei tempi, modi e quantitativi previsti.
L'interessato (lo stesso titolare del frantoio oleario o terzi proprietari dei terreni), ove sia stato autorizzato dal Sindaco, non è soggetto alla normativa sui rifiuti anche per la fase del trasporto, se risulta in modo certo ed obiettivo la destinazione al riutilizzo, anche alla luce dell'art. 14 legge 139/02. A questi principi dovrà attenersi il giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 3 OTTOBRE 2003.