Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2023, n. 748
CASS
Sentenza 12 gennaio 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, con relatore il Consigliere Dott. Elena Boghetich. Le parti in causa erano una lavoratrice, che ha impugnato una sentenza della Corte d'Appello di Trento, e un notaio, che ha presentato controricorso. La lavoratrice contestava l'inammissibilità del reclamo riguardante la decadenza dall'impugnazione del licenziamento, sostenendo che l'associazione professionale fosse ancora in vita e che il notaio fosse responsabile solidale per le obbligazioni dell'ente. La Corte d'Appello aveva ritenuto infondate le pretese, evidenziando la mancanza di prova di una successione a titolo particolare e la corretta individuazione dei soggetti legittimati.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della lavoratrice, argomentando che le censure presentate non rispettavano il principio di specificità e che non era stata dimostrata la responsabilità del notaio. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la liquidazione delle spese processuali era stata effettuata correttamente, in quanto la lavoratrice era risultata soccombente. La decisione finale ha confermato la sentenza impugnata, imponendo alla ricorrente il pagamento delle spese legali.

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2023, n. 748
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 748
    Data del deposito : 12 gennaio 2023

    Testo completo