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Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 12017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12017 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Eugenia Oggero;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 maggio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato, sotto il profilo sanzionatorio, la pronuncia del Tribunale che aveva condannato IN LL, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Fiumara, per il delitto di incendio colposo, avendo provveduto ad autorizzare lo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Madonna del Carmine, secondo modalità che, all’esito dei giudizi di merito, sono state ritenute violative degli artt. 50, 54 d.lgs. n. 267 del 2000, disposizioni che attribuiscono al sindaco specifici doveri in materia di sicurezza pubblica e di sicurezza urbana, accanto alla generale responsabilità dell’amministrazione comunale e alla rappresentanza dell’ente, con il correlato dovere di garantire il rispetto delle normative di sicurezza e della protezione della collettività. La Corte di appello ha rigettato la richiesta assolutoria, sul rilievo che, a mente dell’art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al sindaco di ottemperare Penale Sent. Sez. 4 Num. 12017 Anno 2026 Presidente: RE RE Relatore: GE IA EU Data Udienza: 29/01/2026 2 ai doveri in tema di tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana, di cui è stato ravvisato l’omesso rispetto nell’organizzazione dell’evento, in proposito avendo la Corte distrettuale osservato che i richiamati obblighi non possono essere elusi mediante il conferimento di una generica delega affidata a terzi. Ai sensi dell’art. 50 d.lgs. cit., è inoltre attribuita al sindaco la responsabilità generale dell’amministrazione comunale e della rappresentanza dell’ente, con il dovere di assicurare il rispetto delle normative di sicurezza e di protezione della collettività, dalle quali origina la posizione di garanzia in capo allo stesso e il conseguente obbligo di vigilanza e di controllo sull’operato del delegato, in caso di svolgimento di attività pericolose. Nella specie, era mancata la prescritta attività di controllo, in quanto a poche ore dall’inizio dello spettacolo, erano intervenute modifiche organizzative e, segnatamente, era stato mutato il punto di accensione dei fuochi artificiali. A tale variazione dell’iniziale programma, aveva fatto seguito la mera comunicazione informale alla Polizia incaricata dell’ordine pubblico. Sotto altro profilo, è stato escluso che potesse essere valorizzata, ai fini dell’esclusione della responsabilità, la circostanza che l’intero territorio comunale presentasse il rischio di incendi. Al riguardo, la Corte ha osservato che lo svolgimento di spettacoli pirotecnici non costituisce una attività obbligatoria, per cui, in presenza di fattori di rischio, amplificati dal periodo estivo nel quale i festeggiamenti si celebravano, avrebbe dovuto essere evitato di autorizzarne lo svolgimento, non essendo possibile garantire la corretta distanza tra la fonte del pericolo, gli spettatori e la vegetazione circostante. La pena è stata rideterminata la pena in senso più mite, così valorizzando l’atteggiamento collaborativo dell’imputato; non è stato accolto, per converso, il motivo di doglianza relativo alla concessione delle circostanze attenuanti ad effetto speciale previste dall’art. 423-bis, commi sesto e settimo, cod. pen., in quanto, ad avviso della Corte territoriale, l’imputato non aveva compiuto alcuna attività impeditiva o riparatoria, ad eccezione del doveroso allertamento dei Vigili del fuoco, che sarebbero stati comunque avvisati dalla Polizia municipale;
sotto altro profilo, non aveva, inoltre, provveduto al ripristino dello stato deli luoghi prima dell’apertura del dibattimento. La Corte ha ritenuto prive di pregnanza, ai fini dell’operatività del comma settimo dell’art. 423-bis, cod. pen., le dichiarazioni, genericamente auto-indizianti, rese dall’imputato che, ad avviso del giudice distrettuale, non avevano concretamente contribuito alla ricostruzione dei fatti e all’individuazione del suo autore. 3 È stato respinto il motivo di doglianza relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dell’insussistenza di elementi suscettibili di valorizzazione a tale fine, richiamando, sul punto, la sentenza di primo grado. 2. Interpone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con motivi sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, in relazione all’attribuzione della responsabilità per colpa ex art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. in relazione all’evento occorso. Ad avviso del ricorrente, l’imputato, che non aveva realizzato alcuna condotta direttamente causativa dell’incendio, non avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile di quanto accaduto, posto che aveva delegato per l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico un soggetto professionalmente competente affinché curasse, in sicurezza, l’organizzazione dello spettacolo. Da un lato, egli non avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile, non avendo innescato la sequenza causale che aveva portato all’evento; dall’altro, l’incendio era comunque derivato da circostanze non imputabili, né al materiale esecutore degli artifici pirotecnici, assolto dalle accuse, né all’odierno ricorrente. L’incendio non si sarebbe verificato a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ma nonostante la cura, la prudenza e la perizia che anche l’odierno imputato aveva impiegato nell’organizzazione della manifestazione. 2.2. Con il secondo motivo, si duole della violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 423-bis, comma sesto, cod. pen. Ad avviso del ricorrente, l’imputato non sarebbe stato nelle condizioni di compiere alcuna delle attività riparatorie, se non quella, effettivamente effettuata, di allertare i Vigili del fuoco dell’incendio in atto: non sarebbe possibile esigere che il sindaco si attivasse al fine di spegnere il fuoco, né che ripristinasse lo stato dei luoghi. Il fuoco aveva interessato un costone, rivestito da vegetazione boscosa, della montagna retrostante il paese, sicché le sole condotte che avrebbero potuto essere astrattamente richieste allo stesso sono state, a ben vedere, effettivamente tenute. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 423-bis, comma settimo, cod. pen. 4 La decisione impugnata, cadendo in errore, non avrebbe in alcun modo valorizzato l’aiuto concreto prestato dal sindaco alla ricostruzione degli accadimenti, in quanto, durante le indagini, era stato sentito in qualità di persona informata dei fatti e aveva fornito indicazioni sull’occorso, che avevano finito per coinvolgere anche la sua persona, tanto che l’audizione era stata interrotta. In altre parole, l’imputato si era messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, collaborando e finendo per rendere dichiarazioni auto-indizianti. Paventa la difesa del ricorrente che, ove l’esegesi della disposizione dovesse escludere la rilevanza di tale condotta in termini di concreto aiuto alla ricostruzione del fatto, si profilerebbe la violazione del principio costituzionale di eguaglianza. 2.4. Con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, a fronte delle ragioni giustificative poste a fondamento della mancata applicazione delle stesse da parte del Tribunale di Reggio Calabria, il giudice di appello non avrebbe affrontato la doglianza che rappresentava la risalenza dei precedenti penali dell’imputato e la corretta condotta di vita che egli aveva in seguito assunto. 4. Con memoria scritta, tempestivamente depositata, la Procura generale, nella persona della Sostituta Procuratrice generale, Silvia Salvadori, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, pur nominalmente censurando la decisione per violazione di legge (art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’attribuzione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 423-bis cod. pen.), deduce censure afferenti alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito, ribadendo, con affermazioni generiche, che l’imputato, il quale aveva delegato l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico a un terzo, esperto in tale ambito, non aveva compiuto alcuna attività prodromica alla causazione dell’incendio, che si sarebbe propagato per circostanze non attribuibili a taluno dei soggetti coinvolti. Riproponendo una rilettura alternativa degli accadimenti, che sono stati ricostruiti ed illustrati con motivazione logica, esauriente e non contraddittoria dalle due sentenze di merito, che formano un unico corpo motivazionale, originando un’ipotesi di cd. doppia conforme, la censura deve essere pertanto ritenuta inammissibile, inammissibilità che si apprezza anche sotto il profilo dell’assenza della cd. specificità estrinseca del motivo di ricorso, non risultando le censure puntualmente correlate alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della 5 sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268823-01). 1.1. La Corte di appello, confermando, in punto responsabilità, la decisione del Tribunale di Reggio Calabria, ha affrontato i rilievi mossi alla sentenza del Tribunale che, con l’odierno ricorso, il ricorrente ripropone. Invero, le due decisioni evidenziano, premessa la sussistenza, in capo al sindaco, di obblighi nascenti dagli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267 del 2000, la circostanza che l’imputato, in tale qualità, era responsabile dei doveri di sicurezza pubblica e di sicurezza urbana i quali, nell’organizzare l’evento, non erano stati adempiuti. A mente dell’art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, compete al sindaco di ottemperare ai doveri in tema di tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana e, per effetto dell’art. 50 d.lgs. cit., è attribuita allo stesso la responsabilità generale dell’amministrazione comunale e della rappresentanza dell’ente, con il dovere di assicurare il rispetto delle normative di sicurezza e di protezione della collettività, originando in capo allo stesso la posizione di garanzia, con il conseguente obbligo di vigilanza e di controllo sull’operato del delegato, in caso di svolgimento di attività pericolose. In termini, è stato affermato da questa Corte con principio condiviso dal Collegio, che «Il sindaco, in base agli artt. 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità pubblica in quanto, pur essendo privo di poteri di concreta gestione, deve svolgere un ruolo di vigilanza e controllo sull'operato dei suoi dirigenti, e dispone di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire eventi dannosi nonché del potere sostitutivo di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del sindaco, a conoscenza della situazione di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose cagionati dall'aggressione di un rilevante numero di cani detenuti da un cittadino in un terreno non recintato)» (Sez. 4, n. 58243 del 26/09/2018, T. Rv. 274950-01). 1.2. In altra prospettiva, la Corte ha osservato, affrontando il tema della delega di funzioni, che i doveri richiamati non possono essere elusi mediante una generica delega, affidata alla competenza tecnica di un terzo, nella specie l’esecutore dei fuochi, Daniele Polistena, posto che lo stesso è risultato privo delle specifiche competenze in materia di sicurezza. La Corte di appello, con motivazione immune da distonie logiche, priva di contraddittorietà e coerente con i principi giurisprudenziali in tema di delega di funzioni (cfr., tra le molte, Sez. 4, n. 51455 del 05/10/2023, Fiochi, Rv. 285535- 01) ha inoltre precisato che la delega di funzioni non esime il delegante dall’obbligo 6 di vigilanza e di controllo sull’operato del delegato, specie in caso di attività pericolose, monitoraggio che, nella specie, era stato invece trascurato;
del resto, a poche ore dall’inizio dell’attività pirotecnica, era stato addirittura modificato il punto di accensione dei fuochi, di ciò essendo stata data mera comunicazione informale alla Polizia incaricata dell’ordine pubblico, circostanza che è stata logicamente valutata quale indice di scarsa diligenza nella fase organizzativa, curata in prima persona dall’imputato. Le doglianze mosse dal ricorrente si rivelano pertanto inidonee, alla luce delle puntuali considerazioni svolte dai giudici di merito, a scalfire il corretto incedere motivazionale, ove si consideri che, con assunto apodittico e smentito dalle risultanze illustrate, il ricorrente sostiene che l’imputato ha osservato ogni cautela, prudenza e perizia nello svolgere i compiti ai quali era preposto, assunto che trova patente smentita nel fatto che l’imputato, a ridosso dell’evento, aveva autorizzato una diversa allocazione del punto di accensione dei fuochi, che si era rivelato foriero della propagazione dell’incendio. Il ricorrente, omettendo di confrontarsi con l'apparato argomentativo a sostegno della decisione, infondatamente oppone la non corretta applicazione dei principi che attengono all’individuazione del reato ascritto e, con rilievi invasivi di un tema d'indagine estraneo, per le sue implicazioni di merito, a quello legittimamente proponibile in questa sede, esprime un diffuso dissenso rispetto al risultato probatorio cui la decisione è pervenuta attraverso un percorso logico ineccepibile e tende, per tale via, a impegnare questa Corte in una diversa lettura, inibita in sede di legittimità, degli stessi dati. 2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 423-bis, comma sesto, cod. pen. 2.1. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello, negando il riconoscimento dell’attenuante, sarebbe incorsa in violazione di legge posto che l’imputato, al momento dello scoppio dell’incendio, non sarebbe stato nelle condizioni di fare altro, se non allertare i Vigili del fuoco, evidenziando, inoltre, che tale condotta non può essere obliterata, avendo impedito che le conseguenze dell’evento fossero portate a conseguenze ulteriori. Non sarebbe stato possibile pretendere una diversa sua attivazione, al fine di estinguere l’incendio, date le proporzioni del fenomeno che aveva attinto un costone di montagna difficilmente raggiungibile, e, comunque, mancavano al sindaco le specifiche competenze al riguardo. 2.2. Ad avviso del Collegio, il motivo di ricorso è meritevole di accoglimento. Il tema sottoposto al Collegio riguarda il perimetro applicativo della circostanza attenuante prevista all’art. 423-bis, comma sesto, cod. pen., introdotta con la novella di cui al decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con 7 modificazioni, nella legge 8 novembre 2021, n. 155, la quale recita: «Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi». Occorre premettere che, in tema di tutela del patrimonio boschivo, si sono susseguiti alcuni interventi legislativi scaturiti dall’esigenza di apprestare una più pregnante tutela del bene giuridico protetto, messo a rischio dalla frequenza e dannosità, per l’ambiente naturale, di fenomeni incendiari, diffusi sul territorio nazionale. Può idealmente individuarsi una linea portante nell’azione legislativa, da un lato, volta ad inasprire le pene, sia principali, sia accessorie e a prevedere misure ablative, dall’altro, tesa ad introdurre meccanismi di riduzione della pena in favore di chi tiene condotte post-delittuose, inquadrabili negli schemi del ravvedimento operoso o della collaborazione processuale. Con specifico riferimento alla condotta prevista dal comma sesto dell’art. 423-bis cod. pen., la disposizione contiene la previsione di due distinte previsioni, posto che la riduzione di pena dalla metà a due terzi è stabilita in favore di «colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi». Si tratta della scelta di valorizzare, sotto il profilo sanzionatorio, quelle condotte finalizzata ad evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, in quanto suscettibili di circoscrivere e contenere gli effetti della condotta, riconnettendosi, dunque, al cd. danno criminale derivante dal reato: come evidenzia la Relazione ministeriale di accompagnamento al ricordato decreto legge n.120 del 2021, il legislatore è ricorso all’introduzione di circostanze attenuanti ad effetto speciale, avendo «dato buona prova in altri settori del diritto penale, sul modello del ravvedimento operoso», previsto per i reati ambientali dall’art. 452-decies cod. pen. Alla luce di quanto esposto, sembra pertanto possibile affermare che, riguardando l’attenuante le conseguenze inerenti alla lesione o al pericolo arrecato al bene giuridico tutelato dalla norma violata, essa deve essere riconducibile alla categoria delle circostanze a valenza oggettiva, avendo il legislatore valorizzato comportamenti volti a ridurre l’offesa al bene protetto dal reato. Tale conclusione trova conforto nelle riflessioni della dottrina, che, nel commentare le disposizioni di recente introduzione, ha individuato analogie rispetto 8 all’attenuante di cui all’art. 452-decies cod. pen., relativa ai cd. eco-delitti, la cui matrice oggettiva si ricaverebbe dal rilievo conferito a comportamenti tesi a neutralizzare l’incidenza dannosa dell’illecito. Come noto, la legislazione penale registra una varietà di disposizioni in cui viene valorizzata la condotta susseguente al reato: si pensi, in primis, all’art. 62 n. 6 cod. pen., secondo cui la pena é diminuita per chi si sia «adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato». Procedendo a un raffronto tra la ricordata disposizione con quella di cui all’art. 423-bis, sesto comma, cod. pen., si rileva tuttavia come quest’ultima, diversamente dall’art. 62 n. 6 cod. pen., non associa alcun avverbio alle condotte post delittuose, risultando così legittimo inferire che, in caso d’incendio, non sia richiesto che le attività del soggetto agente risultino spontanee ed efficaci. Se, ciò premesso si passa all’esame della disposizione di cui all’art. 452- decies cod. pen., anche nella stessa non è dato ritrovare alcun indice di spontaneità ed efficacia del comportamento post-delittuoso. A fronte di tale dato letterale, il Collegio è consapevole che, in giurisprudenza, è stato tuttavia affermato che «l'attenuante ad effetto speciale del ravvedimento operoso, di cui all'art. 452-decies cod. pen., concedibile in favore di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, esige l'effettuazione di interventi di concreto aiuto all'ambiente, non preventivamente tipizzabili, ma evincibili dai casi concreti, culminanti in un'effettiva e stabile interruzione delle conseguenze del reato commesso, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera attivazione dell'agente, priva di ogni effetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'azione riparatoria, pur se eseguibile anche a distanza di tempo dalla commissione del reato, dev'essere, comunque, avviata prima dell'inizio del dibattimento, essendo il giudice chiamato a decidere su eventi già realizzati e non "in fieri").» (Sez. 3, n. 12514 del 13/02/2025, Ducci, Rv. 287985-02). In tale prospettiva, va ricordato che la giurisprudenza formatasi in ordine all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, offre, accanto a decisioni che assumono la necessità che il contributo offerto sia efficace ed utile al fine di interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale quale provento e strumento del crimine, non rientrandovi, quindi, le dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio ovvero riguardanti circostanze di marginale rilevanza (Sez. 3, n. 16431 del 02/03/2011, Dal Pozzo, Rv. 249999-01), pronunce che ritengono invero sufficiente che l’imputato abbia reso disponibile tutto il suo patrimonio di conoscenze, astrattamente idonee, pur se in concreto prive di 9 tale valenza, in ausilio al fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze (Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347-01). Tornando alla lettura che, nella giurisprudenza di legittimità, è stata attribuita all’attenuante speciale di cui all'art. 452-decies cod. pen., ebbene, essa pare evidenziare la necessità che sia soppesata l’effettiva incidenza della condotta post delittuosa ai fini dell’interruzione della catena produttiva degli effetti negativi dannosi o pericolosi, originati dalla condotta criminosa. 2.3. Ciò premesso ed incentrando ora la riflessione sulla circostanza attenuante ex art. 423-bis, sesto comma, cod. pen., non sembra revocabile in dubbio, ad avviso del Collegio, che, mirando a rimediare alla persistenza dell’incendio e a contenerne portata ed effetti, il legislatore si sia limitato a valorizzare la "buona volontà" del trasgressore, senza preoccuparsi del risultato finale che l’attivazione del soggetto agente abbia determinato, in termini di risanamento del danno e che, conseguentemente, all’attenuante vada riconosciuta natura oggettiva. Del resto, l’espressione normativa, condensata nell’impiego del verbo «si adopera per», costituisce indicatore espressivo della scelta di valorizzare la volontà, o, quanto meno, il tentativo posto in essere dal soggetto agente di fornire un ausilio post delittuoso, mediante comportamenti tesi a neutralizzare l’incidenza dannosa dell’illecito. Coerentemente a tale impostazione, è stato osservato, in dottrina, che la stessa potrebbe operare nel caso in cui l’autore dell’incendio abbia allertato i Vigili del fuoco, consentendo loro di circoscrivere la portata e la durata del fenomeno distruttivo e ciò, in disparte se la scelta del soggetto agente sia avvenuta spontaneamente ed efficacemente. Alla luce di quanto esposto, la Corte di appello è incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge, laddove ha escluso l’applicabilità dell’evocata attenuante, sul solo rilievo che la chiamata ai Vigili del fuoco da parte del sindaco fosse doverosa e che, in ogni caso, i soccorsi sarebbero stati allertati dalla Polizia municipale. Invero, quanto rileva ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante de qua è proprio l’evenienza, di natura oggettiva e squisitamente fattuale, di accadimenti riconducibili a condotte non preventivamente tipizzabili, ma univocamente finalizzate, di certo, alla effettiva e stabile inertizzazione delle conseguenze del reato. La conclusione della Corte di appello, laddove ha ritenuto che non fosse possibile valorizzare, nei termini richiesti dalla difesa, la chiamata effettuata dall’imputato ai Vigili del fuoco, sembra pertanto collidere con i principi posti a fondamento della disposizione attenuatrice della responsabilità. 10 La Corte di appello, in sede di rinvio, è chiamata pertanto a valutare, previa verifica dell’esatta sequenza che ha condotto all’intervento dei Vigili del fuoco, e, segnatamente, degli effetti che la chiamata proveniente dal sindaco ebbe a produrre, in che termini alla stessa sia possibile attribuire rilievo ai fini dell’attenuazione della pena, ai sensi dell’art. 423-bis, comma 6, cod. pen. 3. La terza doglianza relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 423-bis, comma settimo, cod. pen. è infondata. La censura difensiva appare, da un lato, versata in fatto, laddove propone alla Corte la rivalutazione di elementi fattuali sottoposti a vaglio da parte del giudice di merito, che ha risposto con argomenti coerenti ed immuni da contraddizioni, dall’altro, aspecifica, in quanto, lamentando che non siano state ritenute sufficienti, a tale fine, le dichiarazioni auto-indizianti rese dall’imputato, in ragione delle quali si era reso necessario interromperne l’audizione in sede di indagini, omette di indicare in che termini tale contributo sarebbe stato invero suscettibile di tradursi nel fattivo supporto teso ad individuare cause e responsabili dell’evento incendiario. 4. Infondato è il quarto motivo di ricorso in ordine al rigetto del motivo di appello in ordine al mancato riconoscimento circostanze attenuanti generiche, in quanto la decisione non presenta la carenza motivazionale dedotta, alla luce del fatto che, a fronte dell’esclusione, in primo grado, delle stesse - sulla base dell’affermazione che non era emerso alcun concreto elemento a tale fine valutabile - il relativo motivo di appello risulta aspecifico, essendosi la difesa limitata a sostenere che la condotta di vita successiva ai fatti avrebbe giustificato l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. Ne discende, pertanto, che la decisione della Corte di appello, laddove richiama, a tale fine, la sentenza di primo grado, non è pertanto censurabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la circostanza attenuante di cui all'art. 423bis, comma 6 c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA EU GE RE RE
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Eugenia Oggero;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 maggio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato, sotto il profilo sanzionatorio, la pronuncia del Tribunale che aveva condannato IN LL, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Fiumara, per il delitto di incendio colposo, avendo provveduto ad autorizzare lo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Madonna del Carmine, secondo modalità che, all’esito dei giudizi di merito, sono state ritenute violative degli artt. 50, 54 d.lgs. n. 267 del 2000, disposizioni che attribuiscono al sindaco specifici doveri in materia di sicurezza pubblica e di sicurezza urbana, accanto alla generale responsabilità dell’amministrazione comunale e alla rappresentanza dell’ente, con il correlato dovere di garantire il rispetto delle normative di sicurezza e della protezione della collettività. La Corte di appello ha rigettato la richiesta assolutoria, sul rilievo che, a mente dell’art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al sindaco di ottemperare Penale Sent. Sez. 4 Num. 12017 Anno 2026 Presidente: RE RE Relatore: GE IA EU Data Udienza: 29/01/2026 2 ai doveri in tema di tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana, di cui è stato ravvisato l’omesso rispetto nell’organizzazione dell’evento, in proposito avendo la Corte distrettuale osservato che i richiamati obblighi non possono essere elusi mediante il conferimento di una generica delega affidata a terzi. Ai sensi dell’art. 50 d.lgs. cit., è inoltre attribuita al sindaco la responsabilità generale dell’amministrazione comunale e della rappresentanza dell’ente, con il dovere di assicurare il rispetto delle normative di sicurezza e di protezione della collettività, dalle quali origina la posizione di garanzia in capo allo stesso e il conseguente obbligo di vigilanza e di controllo sull’operato del delegato, in caso di svolgimento di attività pericolose. Nella specie, era mancata la prescritta attività di controllo, in quanto a poche ore dall’inizio dello spettacolo, erano intervenute modifiche organizzative e, segnatamente, era stato mutato il punto di accensione dei fuochi artificiali. A tale variazione dell’iniziale programma, aveva fatto seguito la mera comunicazione informale alla Polizia incaricata dell’ordine pubblico. Sotto altro profilo, è stato escluso che potesse essere valorizzata, ai fini dell’esclusione della responsabilità, la circostanza che l’intero territorio comunale presentasse il rischio di incendi. Al riguardo, la Corte ha osservato che lo svolgimento di spettacoli pirotecnici non costituisce una attività obbligatoria, per cui, in presenza di fattori di rischio, amplificati dal periodo estivo nel quale i festeggiamenti si celebravano, avrebbe dovuto essere evitato di autorizzarne lo svolgimento, non essendo possibile garantire la corretta distanza tra la fonte del pericolo, gli spettatori e la vegetazione circostante. La pena è stata rideterminata la pena in senso più mite, così valorizzando l’atteggiamento collaborativo dell’imputato; non è stato accolto, per converso, il motivo di doglianza relativo alla concessione delle circostanze attenuanti ad effetto speciale previste dall’art. 423-bis, commi sesto e settimo, cod. pen., in quanto, ad avviso della Corte territoriale, l’imputato non aveva compiuto alcuna attività impeditiva o riparatoria, ad eccezione del doveroso allertamento dei Vigili del fuoco, che sarebbero stati comunque avvisati dalla Polizia municipale;
sotto altro profilo, non aveva, inoltre, provveduto al ripristino dello stato deli luoghi prima dell’apertura del dibattimento. La Corte ha ritenuto prive di pregnanza, ai fini dell’operatività del comma settimo dell’art. 423-bis, cod. pen., le dichiarazioni, genericamente auto-indizianti, rese dall’imputato che, ad avviso del giudice distrettuale, non avevano concretamente contribuito alla ricostruzione dei fatti e all’individuazione del suo autore. 3 È stato respinto il motivo di doglianza relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dell’insussistenza di elementi suscettibili di valorizzazione a tale fine, richiamando, sul punto, la sentenza di primo grado. 2. Interpone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con motivi sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, in relazione all’attribuzione della responsabilità per colpa ex art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. in relazione all’evento occorso. Ad avviso del ricorrente, l’imputato, che non aveva realizzato alcuna condotta direttamente causativa dell’incendio, non avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile di quanto accaduto, posto che aveva delegato per l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico un soggetto professionalmente competente affinché curasse, in sicurezza, l’organizzazione dello spettacolo. Da un lato, egli non avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile, non avendo innescato la sequenza causale che aveva portato all’evento; dall’altro, l’incendio era comunque derivato da circostanze non imputabili, né al materiale esecutore degli artifici pirotecnici, assolto dalle accuse, né all’odierno ricorrente. L’incendio non si sarebbe verificato a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ma nonostante la cura, la prudenza e la perizia che anche l’odierno imputato aveva impiegato nell’organizzazione della manifestazione. 2.2. Con il secondo motivo, si duole della violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 423-bis, comma sesto, cod. pen. Ad avviso del ricorrente, l’imputato non sarebbe stato nelle condizioni di compiere alcuna delle attività riparatorie, se non quella, effettivamente effettuata, di allertare i Vigili del fuoco dell’incendio in atto: non sarebbe possibile esigere che il sindaco si attivasse al fine di spegnere il fuoco, né che ripristinasse lo stato dei luoghi. Il fuoco aveva interessato un costone, rivestito da vegetazione boscosa, della montagna retrostante il paese, sicché le sole condotte che avrebbero potuto essere astrattamente richieste allo stesso sono state, a ben vedere, effettivamente tenute. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 423-bis, comma settimo, cod. pen. 4 La decisione impugnata, cadendo in errore, non avrebbe in alcun modo valorizzato l’aiuto concreto prestato dal sindaco alla ricostruzione degli accadimenti, in quanto, durante le indagini, era stato sentito in qualità di persona informata dei fatti e aveva fornito indicazioni sull’occorso, che avevano finito per coinvolgere anche la sua persona, tanto che l’audizione era stata interrotta. In altre parole, l’imputato si era messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, collaborando e finendo per rendere dichiarazioni auto-indizianti. Paventa la difesa del ricorrente che, ove l’esegesi della disposizione dovesse escludere la rilevanza di tale condotta in termini di concreto aiuto alla ricostruzione del fatto, si profilerebbe la violazione del principio costituzionale di eguaglianza. 2.4. Con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, a fronte delle ragioni giustificative poste a fondamento della mancata applicazione delle stesse da parte del Tribunale di Reggio Calabria, il giudice di appello non avrebbe affrontato la doglianza che rappresentava la risalenza dei precedenti penali dell’imputato e la corretta condotta di vita che egli aveva in seguito assunto. 4. Con memoria scritta, tempestivamente depositata, la Procura generale, nella persona della Sostituta Procuratrice generale, Silvia Salvadori, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, pur nominalmente censurando la decisione per violazione di legge (art. 606 lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’attribuzione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 423-bis cod. pen.), deduce censure afferenti alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito, ribadendo, con affermazioni generiche, che l’imputato, il quale aveva delegato l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico a un terzo, esperto in tale ambito, non aveva compiuto alcuna attività prodromica alla causazione dell’incendio, che si sarebbe propagato per circostanze non attribuibili a taluno dei soggetti coinvolti. Riproponendo una rilettura alternativa degli accadimenti, che sono stati ricostruiti ed illustrati con motivazione logica, esauriente e non contraddittoria dalle due sentenze di merito, che formano un unico corpo motivazionale, originando un’ipotesi di cd. doppia conforme, la censura deve essere pertanto ritenuta inammissibile, inammissibilità che si apprezza anche sotto il profilo dell’assenza della cd. specificità estrinseca del motivo di ricorso, non risultando le censure puntualmente correlate alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della 5 sentenza impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268823-01). 1.1. La Corte di appello, confermando, in punto responsabilità, la decisione del Tribunale di Reggio Calabria, ha affrontato i rilievi mossi alla sentenza del Tribunale che, con l’odierno ricorso, il ricorrente ripropone. Invero, le due decisioni evidenziano, premessa la sussistenza, in capo al sindaco, di obblighi nascenti dagli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267 del 2000, la circostanza che l’imputato, in tale qualità, era responsabile dei doveri di sicurezza pubblica e di sicurezza urbana i quali, nell’organizzare l’evento, non erano stati adempiuti. A mente dell’art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000, compete al sindaco di ottemperare ai doveri in tema di tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana e, per effetto dell’art. 50 d.lgs. cit., è attribuita allo stesso la responsabilità generale dell’amministrazione comunale e della rappresentanza dell’ente, con il dovere di assicurare il rispetto delle normative di sicurezza e di protezione della collettività, originando in capo allo stesso la posizione di garanzia, con il conseguente obbligo di vigilanza e di controllo sull’operato del delegato, in caso di svolgimento di attività pericolose. In termini, è stato affermato da questa Corte con principio condiviso dal Collegio, che «Il sindaco, in base agli artt. 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità pubblica in quanto, pur essendo privo di poteri di concreta gestione, deve svolgere un ruolo di vigilanza e controllo sull'operato dei suoi dirigenti, e dispone di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire eventi dannosi nonché del potere sostitutivo di intervento nelle situazioni contingibili e urgenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del sindaco, a conoscenza della situazione di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose cagionati dall'aggressione di un rilevante numero di cani detenuti da un cittadino in un terreno non recintato)» (Sez. 4, n. 58243 del 26/09/2018, T. Rv. 274950-01). 1.2. In altra prospettiva, la Corte ha osservato, affrontando il tema della delega di funzioni, che i doveri richiamati non possono essere elusi mediante una generica delega, affidata alla competenza tecnica di un terzo, nella specie l’esecutore dei fuochi, Daniele Polistena, posto che lo stesso è risultato privo delle specifiche competenze in materia di sicurezza. La Corte di appello, con motivazione immune da distonie logiche, priva di contraddittorietà e coerente con i principi giurisprudenziali in tema di delega di funzioni (cfr., tra le molte, Sez. 4, n. 51455 del 05/10/2023, Fiochi, Rv. 285535- 01) ha inoltre precisato che la delega di funzioni non esime il delegante dall’obbligo 6 di vigilanza e di controllo sull’operato del delegato, specie in caso di attività pericolose, monitoraggio che, nella specie, era stato invece trascurato;
del resto, a poche ore dall’inizio dell’attività pirotecnica, era stato addirittura modificato il punto di accensione dei fuochi, di ciò essendo stata data mera comunicazione informale alla Polizia incaricata dell’ordine pubblico, circostanza che è stata logicamente valutata quale indice di scarsa diligenza nella fase organizzativa, curata in prima persona dall’imputato. Le doglianze mosse dal ricorrente si rivelano pertanto inidonee, alla luce delle puntuali considerazioni svolte dai giudici di merito, a scalfire il corretto incedere motivazionale, ove si consideri che, con assunto apodittico e smentito dalle risultanze illustrate, il ricorrente sostiene che l’imputato ha osservato ogni cautela, prudenza e perizia nello svolgere i compiti ai quali era preposto, assunto che trova patente smentita nel fatto che l’imputato, a ridosso dell’evento, aveva autorizzato una diversa allocazione del punto di accensione dei fuochi, che si era rivelato foriero della propagazione dell’incendio. Il ricorrente, omettendo di confrontarsi con l'apparato argomentativo a sostegno della decisione, infondatamente oppone la non corretta applicazione dei principi che attengono all’individuazione del reato ascritto e, con rilievi invasivi di un tema d'indagine estraneo, per le sue implicazioni di merito, a quello legittimamente proponibile in questa sede, esprime un diffuso dissenso rispetto al risultato probatorio cui la decisione è pervenuta attraverso un percorso logico ineccepibile e tende, per tale via, a impegnare questa Corte in una diversa lettura, inibita in sede di legittimità, degli stessi dati. 2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 423-bis, comma sesto, cod. pen. 2.1. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello, negando il riconoscimento dell’attenuante, sarebbe incorsa in violazione di legge posto che l’imputato, al momento dello scoppio dell’incendio, non sarebbe stato nelle condizioni di fare altro, se non allertare i Vigili del fuoco, evidenziando, inoltre, che tale condotta non può essere obliterata, avendo impedito che le conseguenze dell’evento fossero portate a conseguenze ulteriori. Non sarebbe stato possibile pretendere una diversa sua attivazione, al fine di estinguere l’incendio, date le proporzioni del fenomeno che aveva attinto un costone di montagna difficilmente raggiungibile, e, comunque, mancavano al sindaco le specifiche competenze al riguardo. 2.2. Ad avviso del Collegio, il motivo di ricorso è meritevole di accoglimento. Il tema sottoposto al Collegio riguarda il perimetro applicativo della circostanza attenuante prevista all’art. 423-bis, comma sesto, cod. pen., introdotta con la novella di cui al decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con 7 modificazioni, nella legge 8 novembre 2021, n. 155, la quale recita: «Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi». Occorre premettere che, in tema di tutela del patrimonio boschivo, si sono susseguiti alcuni interventi legislativi scaturiti dall’esigenza di apprestare una più pregnante tutela del bene giuridico protetto, messo a rischio dalla frequenza e dannosità, per l’ambiente naturale, di fenomeni incendiari, diffusi sul territorio nazionale. Può idealmente individuarsi una linea portante nell’azione legislativa, da un lato, volta ad inasprire le pene, sia principali, sia accessorie e a prevedere misure ablative, dall’altro, tesa ad introdurre meccanismi di riduzione della pena in favore di chi tiene condotte post-delittuose, inquadrabili negli schemi del ravvedimento operoso o della collaborazione processuale. Con specifico riferimento alla condotta prevista dal comma sesto dell’art. 423-bis cod. pen., la disposizione contiene la previsione di due distinte previsioni, posto che la riduzione di pena dalla metà a due terzi è stabilita in favore di «colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi». Si tratta della scelta di valorizzare, sotto il profilo sanzionatorio, quelle condotte finalizzata ad evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, in quanto suscettibili di circoscrivere e contenere gli effetti della condotta, riconnettendosi, dunque, al cd. danno criminale derivante dal reato: come evidenzia la Relazione ministeriale di accompagnamento al ricordato decreto legge n.120 del 2021, il legislatore è ricorso all’introduzione di circostanze attenuanti ad effetto speciale, avendo «dato buona prova in altri settori del diritto penale, sul modello del ravvedimento operoso», previsto per i reati ambientali dall’art. 452-decies cod. pen. Alla luce di quanto esposto, sembra pertanto possibile affermare che, riguardando l’attenuante le conseguenze inerenti alla lesione o al pericolo arrecato al bene giuridico tutelato dalla norma violata, essa deve essere riconducibile alla categoria delle circostanze a valenza oggettiva, avendo il legislatore valorizzato comportamenti volti a ridurre l’offesa al bene protetto dal reato. Tale conclusione trova conforto nelle riflessioni della dottrina, che, nel commentare le disposizioni di recente introduzione, ha individuato analogie rispetto 8 all’attenuante di cui all’art. 452-decies cod. pen., relativa ai cd. eco-delitti, la cui matrice oggettiva si ricaverebbe dal rilievo conferito a comportamenti tesi a neutralizzare l’incidenza dannosa dell’illecito. Come noto, la legislazione penale registra una varietà di disposizioni in cui viene valorizzata la condotta susseguente al reato: si pensi, in primis, all’art. 62 n. 6 cod. pen., secondo cui la pena é diminuita per chi si sia «adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato». Procedendo a un raffronto tra la ricordata disposizione con quella di cui all’art. 423-bis, sesto comma, cod. pen., si rileva tuttavia come quest’ultima, diversamente dall’art. 62 n. 6 cod. pen., non associa alcun avverbio alle condotte post delittuose, risultando così legittimo inferire che, in caso d’incendio, non sia richiesto che le attività del soggetto agente risultino spontanee ed efficaci. Se, ciò premesso si passa all’esame della disposizione di cui all’art. 452- decies cod. pen., anche nella stessa non è dato ritrovare alcun indice di spontaneità ed efficacia del comportamento post-delittuoso. A fronte di tale dato letterale, il Collegio è consapevole che, in giurisprudenza, è stato tuttavia affermato che «l'attenuante ad effetto speciale del ravvedimento operoso, di cui all'art. 452-decies cod. pen., concedibile in favore di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, esige l'effettuazione di interventi di concreto aiuto all'ambiente, non preventivamente tipizzabili, ma evincibili dai casi concreti, culminanti in un'effettiva e stabile interruzione delle conseguenze del reato commesso, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera attivazione dell'agente, priva di ogni effetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'azione riparatoria, pur se eseguibile anche a distanza di tempo dalla commissione del reato, dev'essere, comunque, avviata prima dell'inizio del dibattimento, essendo il giudice chiamato a decidere su eventi già realizzati e non "in fieri").» (Sez. 3, n. 12514 del 13/02/2025, Ducci, Rv. 287985-02). In tale prospettiva, va ricordato che la giurisprudenza formatasi in ordine all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, offre, accanto a decisioni che assumono la necessità che il contributo offerto sia efficace ed utile al fine di interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale quale provento e strumento del crimine, non rientrandovi, quindi, le dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio ovvero riguardanti circostanze di marginale rilevanza (Sez. 3, n. 16431 del 02/03/2011, Dal Pozzo, Rv. 249999-01), pronunce che ritengono invero sufficiente che l’imputato abbia reso disponibile tutto il suo patrimonio di conoscenze, astrattamente idonee, pur se in concreto prive di 9 tale valenza, in ausilio al fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze (Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347-01). Tornando alla lettura che, nella giurisprudenza di legittimità, è stata attribuita all’attenuante speciale di cui all'art. 452-decies cod. pen., ebbene, essa pare evidenziare la necessità che sia soppesata l’effettiva incidenza della condotta post delittuosa ai fini dell’interruzione della catena produttiva degli effetti negativi dannosi o pericolosi, originati dalla condotta criminosa. 2.3. Ciò premesso ed incentrando ora la riflessione sulla circostanza attenuante ex art. 423-bis, sesto comma, cod. pen., non sembra revocabile in dubbio, ad avviso del Collegio, che, mirando a rimediare alla persistenza dell’incendio e a contenerne portata ed effetti, il legislatore si sia limitato a valorizzare la "buona volontà" del trasgressore, senza preoccuparsi del risultato finale che l’attivazione del soggetto agente abbia determinato, in termini di risanamento del danno e che, conseguentemente, all’attenuante vada riconosciuta natura oggettiva. Del resto, l’espressione normativa, condensata nell’impiego del verbo «si adopera per», costituisce indicatore espressivo della scelta di valorizzare la volontà, o, quanto meno, il tentativo posto in essere dal soggetto agente di fornire un ausilio post delittuoso, mediante comportamenti tesi a neutralizzare l’incidenza dannosa dell’illecito. Coerentemente a tale impostazione, è stato osservato, in dottrina, che la stessa potrebbe operare nel caso in cui l’autore dell’incendio abbia allertato i Vigili del fuoco, consentendo loro di circoscrivere la portata e la durata del fenomeno distruttivo e ciò, in disparte se la scelta del soggetto agente sia avvenuta spontaneamente ed efficacemente. Alla luce di quanto esposto, la Corte di appello è incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge, laddove ha escluso l’applicabilità dell’evocata attenuante, sul solo rilievo che la chiamata ai Vigili del fuoco da parte del sindaco fosse doverosa e che, in ogni caso, i soccorsi sarebbero stati allertati dalla Polizia municipale. Invero, quanto rileva ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante de qua è proprio l’evenienza, di natura oggettiva e squisitamente fattuale, di accadimenti riconducibili a condotte non preventivamente tipizzabili, ma univocamente finalizzate, di certo, alla effettiva e stabile inertizzazione delle conseguenze del reato. La conclusione della Corte di appello, laddove ha ritenuto che non fosse possibile valorizzare, nei termini richiesti dalla difesa, la chiamata effettuata dall’imputato ai Vigili del fuoco, sembra pertanto collidere con i principi posti a fondamento della disposizione attenuatrice della responsabilità. 10 La Corte di appello, in sede di rinvio, è chiamata pertanto a valutare, previa verifica dell’esatta sequenza che ha condotto all’intervento dei Vigili del fuoco, e, segnatamente, degli effetti che la chiamata proveniente dal sindaco ebbe a produrre, in che termini alla stessa sia possibile attribuire rilievo ai fini dell’attenuazione della pena, ai sensi dell’art. 423-bis, comma 6, cod. pen. 3. La terza doglianza relativa al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 423-bis, comma settimo, cod. pen. è infondata. La censura difensiva appare, da un lato, versata in fatto, laddove propone alla Corte la rivalutazione di elementi fattuali sottoposti a vaglio da parte del giudice di merito, che ha risposto con argomenti coerenti ed immuni da contraddizioni, dall’altro, aspecifica, in quanto, lamentando che non siano state ritenute sufficienti, a tale fine, le dichiarazioni auto-indizianti rese dall’imputato, in ragione delle quali si era reso necessario interromperne l’audizione in sede di indagini, omette di indicare in che termini tale contributo sarebbe stato invero suscettibile di tradursi nel fattivo supporto teso ad individuare cause e responsabili dell’evento incendiario. 4. Infondato è il quarto motivo di ricorso in ordine al rigetto del motivo di appello in ordine al mancato riconoscimento circostanze attenuanti generiche, in quanto la decisione non presenta la carenza motivazionale dedotta, alla luce del fatto che, a fronte dell’esclusione, in primo grado, delle stesse - sulla base dell’affermazione che non era emerso alcun concreto elemento a tale fine valutabile - il relativo motivo di appello risulta aspecifico, essendosi la difesa limitata a sostenere che la condotta di vita successiva ai fatti avrebbe giustificato l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. Ne discende, pertanto, che la decisione della Corte di appello, laddove richiama, a tale fine, la sentenza di primo grado, non è pertanto censurabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la circostanza attenuante di cui all'art. 423bis, comma 6 c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA EU GE RE RE