Sentenza 13 febbraio 2001
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- 1. Cass., n. 20014/2024Morri_Admin · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 11 settembre 2024
Con la Sentenza n. 20014/2024, depositata in data 19 luglio 2024, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui ai fini dell'emissione dell'atto di accertamento di responsabilità a carico del liquidatore ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 602/1973 non è necessaria la preventiva iscrizione a ruolo del debito della società nel frattempo cancellata dal registro delle imprese. Ciò in ragione della natura civilistica e non tributaria della responsabilità del liquidatore. *** Il caso La sentenza in commento ha affrontato il tema della responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. 602/1973 in caso di cancellazione di società. Il giudizio traeva origine da un avviso di accertamento …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2001, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 020 30/0 1 DI NOME DEL POPOL ITAL ANO LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Massimo GENGHINI R.G.N. 1644/98 - Cron.4266 Consigliere MERCURIO Dott. Ettore ConsigliereDott. Alessandro DE RENZIS Rep. Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere- Ud.20/10/00 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 OREdal Sig. 660 SENTENZA dirittiPer FEB. 2001 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, ANGELISrappresentato e difeso dagli avvocati DE CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE giusta delega in atti;
Rilasciata copia legale -
- ricorrente -
al Sig. per diritti L.
contro
IL CANCELLIERE SS EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato2000 4330 FELSANI MARIA CECILIA, rappresentato e difeso dagli -1- اعم avvocati RASCHIO PIERGIORGIO, STORACE ISIDE B., giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE delega in atti;
Rilasciata copia legale al Sig. FELSAMI - controricorrente di per diritti L. avverso la sentenza n. 3131/97 del Tribunale 400. GENOVA, depositata il 06/11/97 R.G.N. 9268/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Genova, confermando la sentenza di prima grado, accoglieva la domanda proposta da EG US nei confronti dell'INPS per sentir dichiarare l'ente convenuto tenuto a legali sul maggior corrispondere gli interessi importo degli arretrati di pensione a decorrere dal 1° marzo 1988 sino alla data del trattamento definitivo. Il EG infatti aveva fruito di un trattamento previdenziale provvisorio con decorrenza dal marzo 1988 sino al marzo 1994, data comunicato all'assicurato ilin cui 1'INPS aveva trattamento pensionistico definitivo con spettanti per il l'indicazione degli arretrati maggior importo delle rate di pensione, oltre agli interessi maturati sul maggior importo delle singole rate, dedotti gli interessi già corrisposti, con decorrenza, peraltro non dall'inizio del trattamento previdenziale, ma a decorrere dal 1991. Nel costituirsi in giudizio, d'altra parte l'appellante istituto, aveva dedotto che, per giurisprudenza di questa Corte, gli accessori non decorrono dalla data di maturazione del credito, bensì dalla data di avveramento delle condizioni legali di responsabilità dell'ente 3 debitore e pertanto che, non essendo nella specie ravvisabile alcuna responsabilità dell'INPS che non aveva potuto procedere alla liquidazione del trattamento definitivo per l'impossibilità di accreditare un periodo di contribuzione figurativa, gli interessi oggetto di domanda non erano dovuti. Il Tribunale rigettava l'appello considerando che a fondere la responsabilità dell'INPS per il ritardo liquidazione del trattamento previdenziale nella debbono considerarsi ininfluenti le ragioni di tale ritardo e la non imputabilità di queste all'ente debitore. A tale conclusione perveniva il giudice a quo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 1991 per la quale, non soltanto le prestazioni accessorie sono dovute senza necessità di costituzione in mora, come espressamente affermato in quella decisione, verificandosi mora e quindi dal giorno in cui è maturato ilex re, credito, ma anche ritenendo che, per effetto della decisione della Corte Costituzionale, i crediti retributivi e quelli previdenziale sono stati assoggettati ad un regime speciale, all'interno di quello generale di cui all'art. 1224 C.C., caratterizzato dal principio d'indifferenza dell'imputabilità del ritardo al debitore, per il 4 ། quale il risarcimento del danno dovuto indipendentemente dalla riferibilità del ritardo a colpa del debitore. D'altra parte il Tribunale affermava che tale principio non aveva subito dell'art. 16 della modifiche con l'introduzione legge n. 4412/91, dovendosi interpretare tale des retribu rome quells perroentrale so freshme de duesito o tatore in debitodisposizione non nel senso che il debito di valuta, ma nel senso che, per effetto della novella, il debito ha perso la sua caratteristica peculiare della indicizzazione che ne esaltava la componente respingevasociale. Il Tribunale inoltre l'ulteriore motivo di appello con il quale si era dedotto che in mancanza di una domanda di ricostituzione della pensione, non proposta dall'appellato, gli accessori del credito previdenziale non erano dovuti, in quanto il diritto alla pensione era maturato ed era divenuto effettivo per il solo fatto della cessazione dal servizio. Avverso questa decisione propone ricorso per Cassazione l'INPS censurandola con un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituito l'intimato resistendo alle avversarie censure. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 Con l'unico mezzo l'INPS deduce violazione e falsa c.p.c., eapplicazione dell'art. 442 dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, rilevando che il Tribunale ha omesso di considerare che trattandosi di prestazione maturata in seguito alla legge n. 58/90, gli interessi dovevano considerarsi dovuti, non dalla data di costituzione del trattamento previdenziale provvisorio (1988), bensì dal 120° giorno dalla entrata in vigore della suddetta legge, tenuto conto cioè della spatium deliberandi previsto dalla citata disposizione. Ritiene la Corte che il ricorso debba dichiararsi inammissibile. Come rileva il controricorrente, infatti, trattasi di difesa mai dedotta in primo e secondo grado, ma per la prima volta in questa sede di legittimità, con conseguente inammissibilità sia della censura che dell'impugnazione; tanto più che la stessa eccezione non è stata proposta nei precedenti gradi di giudizio neanche in via subordinata, rendendola esaminabile ove le altre censure fossero state rigettate.
Per questi motivi
la Corte dichiara, inammissibile il ricorso;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al seguente dispositivo.
P.Q.M.
6 dichiara inammissibile il ricorso;
La Corte ricorrente alle spese in condanna il L 34.000 .., oltre L.
2.500.000 per onorari a favore dei difensori antistatari. Così deciso in Roma il 20 ottobre 2000. phrin П Presidente: mascer 1) Cons. estensore: Shillieднее نفر IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 13 FEB. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA T 3 N 0 3 O 1 I A 5 C S . D S . T , A R N O T A L , ' L 3 L A 7 O L S - E E B 8 P I D - S 1 D I I S 1 N A N T G E E S O S G O I A P G A D E M I E L O , T A O T A D I R L T R E L I S T I E D N G D E E O S R E