Art. 6. 1. L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) e' autorizzata a contrarre prestiti e ad emettere obbligazioni, garantite dallo Stato a norma delle disposizioni vigenti, sia all'interno che all'estero per il finanziamento delle spese di acquisizione dei beni mobili ed immobili strumentali all'espletamento dei servizi attribuiti alla sua competenza per le quote eccedenti l'ammontare dei trasferimenti annuali in conto capitale da parte dello Stato e necessarie per la copertura del fabbisogno previsto dalla pianificazione approvata ai sensi dell' articolo 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 , fino ad un massimo di lire 983 miliardi negli esercizi dal 1990 al 1993.
2. Per le ulteriori esigenze funzionali e logistiche dell'Azienda, le relative aree necessarie all'interno di sedimi demaniali saranno trasferite al patrimonio aziendale a titolo gratuito, previo parere del Ministero dei trasporti, nonche' del Ministero della difesa, circa la compatibilita' delle opere ed installazioni erigende nelle suddette aree; al Ministero delle finanze sono devolute le conseguenti operazioni di trasferimento patrimoniale.
3. All' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 , le parole: "da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato;" sono sostituite dalle seguenti: "da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato, da inscrivere in separati capitoli di parte corrente e di conto capitale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in relazione alle finalita' cui e' destinata le sovvenzione;".
4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'anno 1990, in relazione al disposto del comma 3.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni attribuisce, con proprio decreto, uno specifico campo di frequenze, nell'ambito delle assegnazioni disposte con il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze approvato con il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, ai fini del servizio fisso di telecomunicazioni aeronautiche per i collegamenti da effettuarsi mediante ponti radio a cura dell'AAAVTAG. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalita' di assegnazione e manutenzione di circuiti operativi di collegamento telefonico, adibiti a supporto dei servizi di assistenza al volo attribuiti all'AAAVTAG.
6. Le assegnazioni di cui al comma 5 ed i relativi interventi di manutenzione hanno comunque carattere prioritario al fine di assicurare la necessaria tempestivita' nello svolgimento dei servizi di assistenza al volo.
7. Fino al completamento dell'organico, anche a reintegro delle vacanze determinatesi annualmente, l'AAAVTAG e' autorizzata ad assumere personale in deroga alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 . Il programma annuale delle assunzioni e' sottoposto all'approvazione del Ministro dei trasporti.
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 6, lettera b), del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), e' cosi' formulato: " b) approvare la pianificazione pluriennale per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture dei servizi di competenza dell'Azienda alle esigenze, nonche' i programmi di investimento e di finanziamento pluriennale, deliberati dal consiglio di amministrazione, da sottoporre al CIPE per la definitiva approvazione".
- Il testo dell'art. 20 del predetto D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 , e' cosi' formulato:
"Art. 20 - Le entrate dell'Azienda sono costituite:
dal provento di cui alla lettera g) del precedente art. 3;
dalle tariffe per i propri servizi determinate ai sensi del precedente art. 8, n. 12;
dai ricavi per la vendita di beni immobili e mobili;
da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato;
da ogni altra eventuale entrata".
- La legge 29 dicembre 1988, n. 554 , concerne: "Disposizioni in materia di pubblico impiego".
2. Per le ulteriori esigenze funzionali e logistiche dell'Azienda, le relative aree necessarie all'interno di sedimi demaniali saranno trasferite al patrimonio aziendale a titolo gratuito, previo parere del Ministero dei trasporti, nonche' del Ministero della difesa, circa la compatibilita' delle opere ed installazioni erigende nelle suddette aree; al Ministero delle finanze sono devolute le conseguenti operazioni di trasferimento patrimoniale.
3. All' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 , le parole: "da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato;" sono sostituite dalle seguenti: "da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato, da inscrivere in separati capitoli di parte corrente e di conto capitale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in relazione alle finalita' cui e' destinata le sovvenzione;".
4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'anno 1990, in relazione al disposto del comma 3.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni attribuisce, con proprio decreto, uno specifico campo di frequenze, nell'ambito delle assegnazioni disposte con il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze approvato con il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, ai fini del servizio fisso di telecomunicazioni aeronautiche per i collegamenti da effettuarsi mediante ponti radio a cura dell'AAAVTAG. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalita' di assegnazione e manutenzione di circuiti operativi di collegamento telefonico, adibiti a supporto dei servizi di assistenza al volo attribuiti all'AAAVTAG.
6. Le assegnazioni di cui al comma 5 ed i relativi interventi di manutenzione hanno comunque carattere prioritario al fine di assicurare la necessaria tempestivita' nello svolgimento dei servizi di assistenza al volo.
7. Fino al completamento dell'organico, anche a reintegro delle vacanze determinatesi annualmente, l'AAAVTAG e' autorizzata ad assumere personale in deroga alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 . Il programma annuale delle assunzioni e' sottoposto all'approvazione del Ministro dei trasporti.
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 6, lettera b), del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), e' cosi' formulato: " b) approvare la pianificazione pluriennale per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture dei servizi di competenza dell'Azienda alle esigenze, nonche' i programmi di investimento e di finanziamento pluriennale, deliberati dal consiglio di amministrazione, da sottoporre al CIPE per la definitiva approvazione".
- Il testo dell'art. 20 del predetto D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 , e' cosi' formulato:
"Art. 20 - Le entrate dell'Azienda sono costituite:
dal provento di cui alla lettera g) del precedente art. 3;
dalle tariffe per i propri servizi determinate ai sensi del precedente art. 8, n. 12;
dai ricavi per la vendita di beni immobili e mobili;
da eventuale sovvenzione di equilibrio a carico del bilancio dello Stato;
da ogni altra eventuale entrata".
- La legge 29 dicembre 1988, n. 554 , concerne: "Disposizioni in materia di pubblico impiego".