Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 2
Per la riscossione delle entrate patrimoniali degli Enti Pubblici (nella specie: canoni per il servizio di fornitura di acqua potabile) diverse dalle sanzioni pecuniarie derivanti da infrazioni amministrative, non opera la disciplina della legge n. 689/81 (che prevede la competenza funzionale del Pretore) rientrando le controversie nella competenza del giudice ordinario individuato secondo i comuni criteri della competenza per valore.
La Corte di Cassazione adita con ricorso per regolamento di competenza può conoscere unicamente della violazione delle norme sulla propria competenza in cui sia incorso il giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non può estendere il proprio esame alla violazione di ulteriori norme sostanziali o processuali la cui violazione deve essere denunciata con il ricorso ordinario per Cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 6957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6957 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA Presidente
Dott. Ugo VITRONE Cons. relatore
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere
Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamenti di competenza proposto da:
COMUNE DI ANGRI, in persona del sindaco Umberto Postiglione, elettivamente domiciliato in Roma, Via XXIV Maggio, n. 46, presso l'avv. Curzio Cicala, unitamente agli avv.ti Antonio Villano e Alfonso Longobardi del foro di Salerno, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DE OR NC;
n o n c h è
SOC. GET. S.p.A. (oggi E.TR. ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. - COMMISSARIO GOVERNATIVO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER LAMBITO PROVINCIALE DI SALERNO;
intimata avverso la sentenza non definitiva del Vice Pretore di Nocera Inferiore n. 463 pubblicata il 7 novembre 1997;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 1999 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
lette le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI, che ha concluso per la dichiarazione di competenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 maggio 1996 De GR SC conveniva in giudizio dinanzi alla Pretura di Nocera Inferiore la Soc. GET - S.p.A. e il Comune di Angri proponendo opposizione contro l'avviso di mora n. 408034 con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di L.
3.049.982 per canoni relativi al consumo di acqua potabile dovuti al Comune di Angri, eccependo la nullità dell'avviso di mora a causa della mancata previa notifica della relativa cartella esattoriale.
La società convenuta chiedeva di essere estromessa dal giudizio affermando di essere soltanto ente di riscossione e non ente impositore;
il Comune di Angri eccepiva, a sua volta, l'incompetenza per valore del giudice adito, indicando quale giudice competente il giudice di pace.
Con sentenza non definitiva del 4-7 novembre 1997 il Vice Pretore di Nocera Inferiore dichiarava la propria competenza a conoscere dell'opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, operanti nella specie a seguito dell'abrogazione parziale dell'art. 7 cod. proc. civ. operata dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito nella legge 20 dicembre 1995, n.534, e invocava al riguardo la pronuncia della Corte costituzionale n. 437 del 1995. Contro la sentenza ha proposto regolamento necessario di competenza il Comune di Angri con due motivi.
Non hanno presentato memoria De GR SC e la Soc. GET - S.p.A.
Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni in data 18 luglio 1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12, 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 7 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3 dello stesso codice, e sostiene che il giudizio instaurato contro la cartella esattoriale notificata per l'omesso pagamento dei canoni per fornitura di acqua potabile non avrebbe potuto equipararsi ad un'opposizione a ingiunzione per il pagamento di una sanzione pecuniaria conseguente a un'infrazione amministrativa poiché la fornitura di acqua potabile costituisce un servizio pubblico i cui proventi costituiscono il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione e sono come tali riconducibili alle entrate patrimoniali del comune, disciplinate dall'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Nè potrebbe utilmente invocarsi la sentenza della Corte costituzionale n. 437 del 1995, trattandosi di una pronuncia che aveva a oggetto un'opposizione a cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni pecuniarie derivanti da infrazioni alla disciplina della circolazione stradale. La censura merita accoglimento poiché, come puntualmente rilevato dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, per la riscossione delle entrate patrimoniali diverse dalle sanzioni pecuniarie derivanti da infrazioni amministrative non opera la disciplina della legge n. 689 del 1981 che prevede la competenza funzionale del pretore, sicché nella specie la controversia appartiene alla competenza del giudice ordinario individuato secondo i normali criteri di competenza per valore, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento a fattispecie diverse (Cass. 2 aprile 19920 n. 4027; 23 luglio 1992, n. 8903; 9 febbraio 1993, n. 1560; 11 marzo 1997, n. 2200). Col secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, in relazione all'art. 429 cod. proc. civ., a causa dell'omessa lettura del dispositivo in udienza da parte del pretore.
La censura è inammissibile poiché la corte di cassazione adita con ricorso per regolamento di competenza può conoscere unicamente della violazione delle norme sulla propria competenza in cui sia incorso il giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non può estendere il proprio esame alla violazione di ulteriori norme sostanziali o processuali, la cui violazione dev'essere denunciata coi ricorso ordinario per cassazione (Cass. 9 febbraio 1995, n. 1449). In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, e ritenuta l'inammissibilità del secondo motivo, dev'essere dichiarata la competenza del giudice di pace, atteso il valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, e, affermata l'inammissibilità del secondo, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore e fissa per la riassunzione della causa il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza. Condanna l'intimato al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessive oltre per onorario.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999