Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2001, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN EDL PODLO011 98/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 20818/98 Dott. Guglielmo SCIARELLI - Rel. Consigliere Cron..2518 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 1500 sul ricorso proposto da: || 2.9. GEN. 2001 CROCI FIORELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato 1500 PETTI GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende, giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente contro in -INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 4953 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avversO la sentenza n. 128/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 28/05/98 R.G.N. 16794/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato DI LULLO (per delega DE ANGELIS); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 Svolgimento del processo. Fiorella Croci, con ricorso depositato il 28 8 92, conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Bologna, l'INPS, chiedendo l'attribuzione dell'assegno di invalidità dall'1 maggio 90. Espletata ctu, IL Pretore, con sentenza depositata il 26 luglio 94, accoglieva il ricorso, condannando l'Istituto a corrispondere alla Croci l'assegno di invalidità dall'1 maggio 90. L'Inps proponeva appello e il Tribunale di Bologna, disposta nuova ctu, rigettava la domanda. La Croci ha proposto ricorso per cassazione. L'Inps ha depositato soltanto procura. Motivi della decisione. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. 222/84, con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 cpc e conseguente erronea e contraddittoria motivazione. La ricorrente lamenta che il Tribunale si sia adeguato al parere negativo del consulente d'ufficio di 2° grado, che sarebbe basato su un'errata valutazione medico legale. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha rilevato come il ctu di 2° grado ha accertato che l'istante presenta una perdita del visus dell'occhio sinistro, quale esito di distacco della retina e miopia dell'occhio destro, parzialmente corretta con l'uso di lente. Che la mano destra ha un lieve residuo disturbo funzionale per esiti di intervento da pollice a scatto. Che è stato, infine, riscontrato alluce valgo bilaterale che non genera alterazioni nella deambulazione, ma solo il sintomo della dolorabilità. Che i fenomeni artrosici riscontrati sono di lieve entità. Che, infine, l'unica patologia rilevante è quella oculistica, incidente, secondo il consulente, sulla capacità lavorativa peril 55,56%, mentre le altre alterazioni sono modeste e non tali, comunque, da far raggiungere gli estremi dell'invalidità. La ricorrente lamenta la scarsa considerazione data alle patologie riscontrate, nonché alle occupazioni confacenti, da ricondursi esclusivamente a quelle effettivamente svolte di operaia, State all'incidenza "comunque usurante della malattia visiva, non adeguatamente valutata”. ам Н 2 Senonchè trattasi di doglianze non corroborate da documentazione medica riportata in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza di quest'ultimo e, pertanto, prive di ogni sostegno dimostrativo. Ciò comporta l'infondatezza del ricorso, che, di conseguenza, va rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp.att.cpc.
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 28 novembre 2000 e Il Cons. est.: Il Presidente: Ev buglichen Inauth Still- IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 2 9 GEN. 2001 oggi, IL COLLABORATORE A M E R DI CANCELLERIA P U T R O C I D , i A O S L S 0 L 1 A O T . 3 B , T 3 I A R 5 ES D 'A . P A L S N T L I S E N 3 O D -7 G P I O S IM 8 - N A 1 E A D S 1 D E I , E E A O T G R O N T G E T R IS E S IT L E G IR E R A D L L O E D